Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1473 c.c. – Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

In sintesi

  • L'art. 1473 c.c. consente alle parti di affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere successivamente.
  • Se il terzo non può o non vuole accettare, o le parti non si accordano sulla nomina, il presidente del tribunale del luogo di conclusione del contratto provvede su richiesta di una parte.
  • La norma garantisce la validità del contratto anche quando il prezzo non è determinato al momento della conclusione, purché sia determinabile tramite il meccanismo del terzo arbitratore.
  • Si coordina con l'art. 1474 c.c. (prezzo determinabile per riferimento a criteri oggettivi) e con i principi generali sull'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.).
  • Il terzo non è arbitro: la sua determinazione è vincolante salvo errore manifesto o manifesta iniquità, ove le parti possono richiedere la revisione giudiziale.
Indice dei contenuti

Determinazione del prezzo affidata a un terzo: funzione

L'articolo 1473 c.c. introduce un meccanismo di arbitraggio del prezzo: le parti, anziché determinare il corrispettivo direttamente, delegano questa funzione a un soggetto terzo (arbitratore), scelto per la sua competenza tecnica o la fiducia di entrambe le parti. Il contratto è validamente concluso anche senza prezzo determinato, purché il meccanismo di determinazione sia previsto e funzionante.

Modalità di elezione del terzo

Il terzo può essere eletto nel contratto stesso (nomina contestuale) o da eleggere successivamente (nomina differita). Se il terzo nominato non vuole o non può accettare l'incarico, oppure le parti non si accordano sulla nomina o sulla sostituzione, la legge prevede un meccanismo suppletivo: su istanza di una sola delle parti, il presidente del tribunale del luogo di conclusione del contratto provvede alla nomina. Questo garantisce che il contratto non rimanga in eterno sospeso per l'inerzia o il disaccordo delle parti.

Natura giuridica dell'arbitratore e impugnabilità

Il terzo arbitratore non è un arbitro in senso tecnico (non risolve una controversia), ma compie una valutazione tecnico-estimativa di natura contrattuale. La sua determinazione è vincolante per le parti, ma può essere impugnata in caso di errore manifesto o manifesta iniquità (applicazione analogica dei principi dell'art. 1349 c.c. in generale e degli usi negoziali). In tali casi il giudice può sostituire la determinazione del terzo con la propria.

Coordinamento sistematico

L'art. 1473 c.c. si inserisce nel quadro dell'art. 1346 c.c. (oggetto determinabile) e si affianca all'art. 1474 c.c., che prevede criteri oggettivi suppletivi per la determinazione del prezzo (prezzo corrente del venditore, listini di borsa). Insieme, le due norme delineano un sistema completo di determinabilità del prezzo nella vendita, rispondendo a esigenze pratiche frequenti nel commercio.

Domande frequenti

Il contratto di vendita è valido se il prezzo è da determinare tramite un terzo?

Sì. L'art. 1473 c.c. consente che il prezzo sia determinato da un terzo eletto dalle parti. Il contratto è validamente concluso perché l'oggetto è determinabile, secondo il principio dell'art. 1346 c.c.

Cosa succede se il terzo non accetta o le parti non si accordano sulla nomina?

Su richiesta di una sola delle parti, il presidente del tribunale del luogo di conclusione del contratto provvede alla nomina del terzo. Il meccanismo è suppletivo e garantisce che il contratto non resti paralizzato.

La determinazione del terzo è sempre vincolante?

In linea generale sì, ma la determinazione può essere impugnata in caso di errore manifesto o manifesta iniquità. In tali casi il giudice può sostituire il proprio giudizio a quello del terzo.

Qual è la differenza tra arbitratore ex art. 1473 c.c. e arbitro?

L'arbitratore compie una valutazione tecnica per determinare un elemento del contratto (il prezzo); non risolve una controversia. L'arbitro, invece, decide una lite tra le parti in funzione sostitutiva del giudice. Sono figure giuridiche distinte con regimi diversi.

L'art. 1473 c.c. si applica anche ad altri contratti oltre alla vendita?

Sì. Il meccanismo dell'arbitraggio del prezzo (o di altri elementi) è applicabile in via analogica ad altri contratti, ogni volta che le parti intendano delegare la determinazione di un elemento essenziale a un terzo di fiducia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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