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Art. 1349 c.c. Determinazione dell’oggetto
In vigore
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento. SEZIONE IV – Della forma del contratto
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In sintesi
La determinazione dell'oggetto del contratto può essere rimessa a un terzo (arbitratore). Il terzo deve procedere con equo apprezzamento; se le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio, la determinazione è comunque impugnabile per manifesta iniquità o errore. Se il terzo non può o non vuole, la determinazione è effettuata dal giudice.
L'arbitraggio: funzione e struttura
L'articolo 1349 c.c. disciplina l'arbitraggio (o arbitramento): la pattuizione con cui le parti rinviano a un terzo — l'arbitratore — la determinazione di un elemento del contratto, tipicamente il prezzo o la quantità della prestazione. L'arbitraggio si distingue nettamente dall'arbitrato (art. 806 ss. c.p.c.): nell'arbitrato il terzo risolve una controversia tra le parti come giudice privato; nell'arbitraggio il terzo integra il contenuto del contratto come tecnico o esperto, senza risolvere una lite. L'arbitratore è un mandatario delle parti con il compito di fissare l'elemento mancante del contratto.
Equo apprezzamento e mero arbitrio
La norma distingue due standard decisionali dell'arbitratore: (a) Equo apprezzamento (standard ordinario): se non è detto che la determinazione è rimessa al mero arbitrio del terzo, si presume che debba procedere con equo apprezzamento, cioè applicando criteri oggettivi di valutazione (prassi di mercato, parametri tecnici, usanze del settore). La determinazione è impugnabile se manifestamente iniqua o erronea. (b) Mero arbitrio (standard puro): se le parti si rimettono esplicitamente al mero arbitrio del terzo (arbitrium merum), il terzo è libero nella valutazione. Ma anche in questo caso, la determinazione è impugnabile per manifesta iniquità o dolo. La differenza pratica è che nel mero arbitrio lo spazio di discrezionalità del terzo è assai più ampio; nel equo apprezzamento, il giudice può sindacare con maggiore penetrazione la congruità della determinazione.
Intervento giudiziale e inefficacia della determinazione
L'art. 1349 prevede due scenari di inefficacia della determinazione arbitrale: (1) Se il terzo non vuole o non può fare la determinazione: il giudice provvede in via supplettiva, salvo che le parti abbiano espressamente condizionato la vincolatività del contratto a quella specifica persona («nisi ille»). In questo secondo caso, se il terzo designato non determina, il contratto è inefficace (nullità parziale per indeterminabilità). (2) Se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea: chiunque dei contraenti può impugnarla; il giudice, se riscontra l'iniquità manifesta, può sostituire la determinazione del terzo con la propria. L'impugnabilità è limitata ai vizi gravi e manifesti: errori di fatto evidenti, criteri applicati in modo palesemente sbagliato, valutazioni manifestamente fuori mercato.
Connessioni con altre norme
L'art. 1349 c.c. va letto con l'art. 1346 c.c. (determinabilità dell'oggetto), l'art. 1473 c.c. (prezzo rimesso al terzo nella vendita) e con gli artt. 806 ss. c.p.c. (arbitrato, da non confondersi con l'arbitraggio). Nei contratti di compravendita, il prezzo determinato dal terzo ex art. 1473 c.c. è una tipica applicazione dell'art. 1349.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra arbitraggio e arbitrato?
Nell'arbitraggio (art. 1349 c.c.) il terzo integra il contenuto del contratto determinando un elemento mancante (es. prezzo, quantità); non risolve una controversia ma esegue un mandato tecnico-valutativo. Nell'arbitrato (art. 806 c.p.c.) il terzo (arbitro) risolve una controversia tra le parti come giudice privato, con una pronuncia che ha efficacia di sentenza.
La determinazione del terzo arbitratore può essere impugnata?
Sì, ma solo per manifesta iniquità o errore manifesto. I vizi lievi o le valutazioni discutibili ma ragionevoli non sono impugnabili. Nel mero arbitrio, lo standard di impugnazione è ancora più alto: è impugnabile solo per dolo del terzo o iniquità manifesta. Il giudice, se accoglie l'impugnazione, può sostituire la propria determinazione a quella del terzo.
Cosa succede se il terzo designato per la determinazione del prezzo rifiuta l'incarico?
Se le parti non hanno condizionato il contratto alla determinazione di quel terzo specifico, il giudice interviene in via supplettiva e fissa lui stesso il prezzo. Se invece le parti hanno convenuto che solo quel terzo possa fare la determinazione ('nisi ille'), il contratto è inefficace per indeterminabilità dell'oggetto.
L'arbitratore deve essere un esperto?
Non è un requisito di legge, ma è prassi comune che le parti scelgano un tecnico del settore (perito, esperto commerciale, professionista del settore). La qualità dell'arbitratore è rilevante perché il suo standard decisionale — equo apprezzamento o mero arbitrio — deve essere coerente con le competenze richieste. Le parti possono concordare qualsiasi persona capace di agire.