Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1348 c.c. – Cose future
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1347 - Articolo 1347 Codice Civile: Possibilità sopravvenuta dell’oggett…→Cod. civ. art. 1349 - Articolo 1349 Codice Civile: Determinazione dell’oggetto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1346 Codice Civile: Requisiti→Articolo 1350 Codice Civile: Atti che devono farsi per iscritto→Articolo 1345 Codice Civile: Motivo illecito→Articolo 1351 Codice Civile: Contratto preliminare→Articolo 1344 Codice Civile: Contratto in frode alla legge→Articolo 1352 Codice Civile: Forme convenzionali→Articolo 1343 Codice Civile: Causa illecita
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In sintesi
Indice dei contenuti
La prestazione di cosa altrui può essere validamente dedotta in contratto. Chi promette la prestazione di una cosa altrui si obbliga a procurarla, cioè a fare in modo che il terzo proprietario la trasferisca al promissario. Se non vi riesce, è in inadempimento e risponde per risarcimento del danno.
Nozione e fondamento
L'articolo 1348 c.c. stabilisce che è possibile concludere un contratto avente per oggetto la prestazione di una cosa di proprietà di un terzo. La norma risolve in senso permissivo una questione che nel diritto romano era controversa: il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet sembrerebbe impedire la disposizione di beni altrui, ma il legislatore del 1942 ha scelto di ammettere questo tipo di accordo, qualificando l'obbligazione come obbligazione di facere: il promittente si impegna non a trasferire direttamente la cosa (che non gli appartiene), ma a fare in modo che il terzo la trasferisca al promissario. È quindi un'obbligazione di risultato: il risultato è l'acquisto della proprietà da parte del promissario.
Il meccanismo contrattuale
Il contratto di promessa del fatto altrui (art. 1381 c.c.) si distingue dalla vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.): nella vendita di cosa altrui, il contratto è valido ma la vendita non trasferisce immediatamente la proprietà (non avendo il venditore il diritto di disporre); il venditore è obbligato a procurarsi il diritto e a trasferirlo al compratore. Nella promessa del fatto altrui (art. 1381 c.c.), il promittente promette il fatto (trasferimento) di un terzo soggetto autonomo; se il terzo non realizza il fatto promesso, il promittente è obbligato a indennizzare il promissario. La distinzione rileva perché: (a) nella vendita di cosa altrui il venditore è in mala fede se sapeva che la cosa era altrui senza dirlo; (b) nella promessa del fatto altrui, la liability è limitata all'indennizzo, non al risarcimento pieno, salvo pattuizione diversa.
Vendita di cosa altrui: disciplina specifica
L'art. 1478 c.c. prevede che, se al momento del contratto la cosa venduta era di proprietà di un terzo, il venditore è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Se l'acquisto non è possibile, il compratore può domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a meno che non sapesse che la cosa era altrui. Il compratore che sapeva che la cosa era altrui non può chiedere la risoluzione (art. 1479 co. 2 c.c.). Il trasferimento della proprietà avviene nel momento in cui il venditore acquista la cosa dal terzo (non retroattivamente dalla data del contratto), salvo diversa pattuizione.
Connessioni con altre norme
L'art. 1348 va letto con l'art. 1346 c.c. (requisiti dell'oggetto), l'art. 1381 c.c. (promessa del fatto altrui), l'art. 1478 c.c. (vendita di cosa altrui) e l'art. 1479 c.c. (effetti della vendita di cosa altrui).
Domande frequenti
È possibile vendere una cosa che non è di propria proprietà?
Sì. L'art. 1478 c.c. (vendita di cosa altrui) ammette la vendita di beni altrui: il contratto è valido, ma il venditore assume l'obbligazione di procurare l'acquisto della cosa al compratore. Se non vi riesce, il compratore può chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno.
Se vendo un bene altrui senza dire al compratore che non è mio, cosa succede?
Il compratore che non sapeva che la cosa era altrui può domandare la risoluzione del contratto (art. 1479 c.c.) e il risarcimento del danno. Se invece sapeva che la cosa era altrui, non può chiedere la risoluzione (ma può ancora domandare il risarcimento se il venditore non adempie l'obbligazione di procurargli la proprietà).
La promessa del fatto altrui (art. 1381 c.c.) è diversa dalla vendita di cosa altrui?
Sì. Nella promessa del fatto altrui (art. 1381 c.c.) il promittente garantisce che un terzo realizzerà un certo comportamento; se il terzo non lo compie, il promittente deve un indennizzo (non necessariamente il pieno risarcimento del danno). Nella vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) il venditore è obbligato a trasferire la proprietà; se non ci riesce, il compratore ha diritto alla risoluzione e al pieno risarcimento.
Quando si trasferisce la proprietà nella vendita di cosa altrui?
Non al momento della conclusione del contratto (il venditore non ha ancora la proprietà), ma nel momento in cui il venditore acquista la cosa dal terzo o il terzo la trasferisce direttamente al compratore. Il trasferimento è quindi differito e non retroattivo, salvo diversa pattuizione delle parti.