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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1345 c.c. – Motivo illecito

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

In sintesi

  • Motivo illecito comune: il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe.
  • Dualità dei requisiti: il motivo illecito deve essere (a) esclusivo e (b) comune: se è solo di una parte o se concorre con motivi leciti, non inficia il contratto.
  • Distinzione dalla causa illecita: il motivo è il movente soggettivo; la causa è la funzione obiettiva del contratto. L'illiceità del motivo sale a causa illecita solo se il motivo diventa la causa concreta del negozio.
Indice dei contenuti

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune. Il motivo deve essere: (1) esclusivo, non solo concorrente con motivi leciti; (2) comune, condiviso da entrambe le parti. La sanzione è la nullità del contratto.

Motivo e causa: la distinzione fondamentale

Nel diritto dei contratti si distingue tra causa (funzione economico-sociale obiettiva del contratto) e motivo (movente soggettivo che ha spinto le parti alla conclusione). Di regola, i motivi soggettivi sono giuridicamente irrilevanti: se Tizio vende a Caio un appartamento per comprare armi illegali, la vendita è valida; il motivo illecito di Tizio non inficia il contratto. L'articolo 1345 c.c. introduce una significativa eccezione: quando il motivo illecito è comune (condiviso da entrambe le parti) ed esclusivo (unico movente della stipulazione), esso assurge a rilevanza giuridica e determina la nullità del contratto.

I requisiti del motivo illecito comune

La norma esige due condizioni cumulative: (a) Esclusività: il motivo illecito deve essere l'unico determinante della volontà contrattuale. Se accanto al motivo illecito esistono motivi leciti che avrebbero comunque portato le parti alla conclusione del contratto, l'art. 1345 non opera. Ad esempio: se Tizio affitta un locale a Caio, che intende usarlo per un'attività illecita, ma Tizio lo avrebbe locato comunque anche ad altro scopo, l'esclusività del motivo non sussiste. (b) Comunanza: il motivo illecito deve essere condiviso da entrambe le parti. Non basta che una parte abbia un motivo illecito; occorre che entrambe abbiano stipulato il contratto proprio per realizzare quella finalità illecita. Questa condizione la avvicina alla frode alla legge (art. 1344 c.c.) e alla causa illecita (art. 1343 c.c.).

La teoria del motivo illecito nella giurisprudenza

La giurisprudenza ha applicato l'art. 1345 in vari settori: (1) Contratti di locazione: affitto di un locale a chi intende esercitare prostituzione o attività illecite, con consapevolezza del locatore. (2) Contratti di finanziamento: mutuo concesso sapendo che sarà usato per acquistare strumenti per commettere reati. (3) Trasferimenti immobiliari: vendita di immobili in zone protette con accordo per abusivismo edilizio. La prova del motivo illecito comune è particolarmente delicata: richiedendo la comunanza e l'esclusività, è difficile da dimostrare e richiede elementi concreti che rivelino la convergenza delle volontà illecite di entrambe le parti.

Connessioni con altre norme

L'art. 1345 va letto con l'art. 1343 c.c. (causa illecita), l'art. 1344 c.c. (frode alla legge), l'art. 1418 c.c. (nullità) e, per la prova, con l'art. 2697 c.c. (onere della prova). Nei contratti unilaterali (donazione), la nullità per motivo illecito opera anche se il motivo è solo del donante, purché espresso nell'atto (art. 788 c.c.).

Domande frequenti

Il motivo illecito di una sola parte rende nullo il contratto?

No. L'art. 1345 c.c. richiede che il motivo illecito sia comune a entrambe le parti. Se solo una parte ha un motivo illecito (es. compra un coltello per commettere un reato), il contratto di compravendita rimane valido, poiché il venditore non condivide quel movente illecito.

Il motivo illecito deve essere l'unico determinante della volontà contrattuale?

Sì, deve essere esclusivo. Se accanto al motivo illecito esistono ragioni lecite che avrebbero comunque portato alla conclusione del contratto, l'art. 1345 non si applica. La presenza di motivi leciti concorrenti impedisce la nullità per motivo illecito comune.

Come si prova in giudizio il motivo illecito comune?

Con qualsiasi mezzo di prova ammesso: documenti, testimonianze, indizi gravi precisi e concordanti. Poiché il motivo è un dato soggettivo, la prova è spesso indiziaria. Il giudice valuta il complesso delle circostanze per accertare se entrambe le parti abbiano inteso perseguire esclusivamente una finalità illecita.

Qual è la differenza tra motivo illecito (art. 1345 c.c.) e causa illecita (art. 1343 c.c.)?

La causa è la funzione economico-sociale obiettiva del contratto; il motivo è il movente soggettivo. La causa illecita (art. 1343) riguarda la struttura obiettiva del contratto; il motivo illecito comune (art. 1345) riguarda le ragioni soggettive condivise. Un contratto con causa oggettivamente lecita può essere nullo per motivo illecito comune se entrambe le parti lo hanno concluso esclusivamente per realizzare una finalità vietata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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