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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1340 c.c. Clausole d’uso

In vigore

Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

In sintesi

  • Clausole d'uso: si intendono inserite nel contratto le clausole d'uso (pratiche correnti nel settore o nella piazza), a meno che le parti non le abbiano volute escludere.
  • Fonti di integrazione del contratto: insieme agli usi (art. 1374 c.c.) e alla legge dispositiva, le clausole d'uso completano il contenuto del contratto al di là di quanto espressamente pattuito.
  • Esclusione: la clausola d'uso non si applica se risulta che le parti non l'hanno voluta.

Le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto, salvo che risulti che non sono state volute dalle parti. Sono quelle pratiche contrattuali abitualmente usate in un determinato settore commerciale o in una determinata piazza, che le parti implicitamente richiamano concludendo un contratto di quel tipo.

Le clausole d'uso come fonte di integrazione del contratto

L'articolo 1340 c.c. disciplina le clausole d'uso, un meccanismo di integrazione del contenuto contrattuale distinto dalla legge e dalla volontà espressa delle parti. Le clausole d'uso sono pratiche contrattuali correnti in un determinato settore merceologico o professionale, o in una determinata piazza commerciale, che le parti di un contratto di quel tipo si presume abbiano implicitamente voluto richiamare. Non si tratta di norme giuridiche in senso stretto (quelle sono gli usi normativi), ma di clausole di fatto consolidate che integrano il contenuto del contratto.

Distinzione dagli usi normativi

Gli usi normativi (art. 1 delle Preleggi, art. 8 delle Disp. Att. c.c.) sono fonti del diritto che si applicano in assenza di leggi e regolamenti, con efficacia erga omnes. Le clausole d'uso ex art. 1340 c.c. non hanno forza normativa ma si configurano come contenuto implicito del contratto: si applicano perché le parti si presume le abbiano volute, non perché siano obbligatorie per legge. La distinzione è fondamentale: gli usi normativi si applicano anche contro la volontà delle parti (come la legge); le clausole d'uso cedono se le parti le hanno escluse.

Il meccanismo di integrazione e l'esclusione

L'art. 1340 opera automaticamente: le clausole d'uso si inseriscono nel contratto senza bisogno di espressa previsione. Le parti possono tuttavia escluderle, espressamente (clausola di inapplicabilità degli usi) o implicitamente (se il contratto prevede una disciplina incompatibile con la clausola d'uso). In ambito commerciale, i formulari professionali spesso escludono o modificano espressamente gli usi di settore. Le Camere di Commercio raccolgono e pubblicano periodicamente gli usi di piazza: tali raccolte hanno valore probatorio privilegiato in giudizio per dimostrare l'esistenza della clausola d'uso invocata.

Connessioni con altre norme

L'art. 1340 c.c. va letto in connessione con l'art. 1374 c.c. (integrazione del contratto: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità), con l'art. 1 delle Preleggi (usi normativi come fonte del diritto) e con le raccolte degli usi di piazza tenute dalle CCIAA. Nelle vendite internazionali, gli usi di commercio internazionale (Incoterms) possono integrare il contratto in modo analogo.

Domande frequenti

Come si prova l'esistenza di una clausola d'uso in giudizio?

Le raccolte degli usi di piazza pubblicate dalle Camere di Commercio hanno valore probatorio privilegiato. In alternativa, si può ricorrere a testimonianze di operatori del settore, perizie di esperti commerciali o documentazione contrattuale settoriale. L'onere della prova è a carico di chi invoca la clausola d'uso.

Le clausole d'uso si applicano anche ai contratti con consumatori?

Con cautela. Nei contratti con consumatori, le clausole d'uso che possono determinare uno squilibrio significativo a svantaggio del consumatore sono soggette al controllo di abusività (art. 33 ss. Codice del Consumo). Una clausola d'uso non negoziata che va a svantaggio del consumatore potrebbe essere dichiarata abusiva anche se conforme agli usi di settore.

Qual è la differenza tra clausole d'uso e condizioni generali di contratto (art. 1341 c.c.)?

Le clausole d'uso (art. 1340 c.c.) sono pratiche di settore incorporate per implicito nel contratto; non sono predisposte unilateralmente. Le condizioni generali di contratto (art. 1341 c.c.) sono clausole predisposte da una sola parte e applicate uniformemente a tutti i contratti della stessa categoria; richiedono specifica approvazione scritta per quelle onerose.

Gli Incoterms sono clausole d'uso ai sensi dell'art. 1340 c.c.?

Gli Incoterms (termini commerciali internazionali pubblicati dalla CCI) possono essere qualificati come clausole d'uso del commercio internazionale quando risultino consolidati nella pratica del settore. Se richiamati espressamente nel contratto, valgono come clausole contrattuali; se non richiamati, la loro applicabilità come clausole d'uso dipende dalla prova della loro diffusione nel settore specifico.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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