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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1338 c.c. Conoscenza delle cause d’invalidità

In vigore

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

In sintesi

  • Causa di invalidità nota a una sola parte: la parte che conosce (o dovrebbe conoscere) una causa di invalidità del contratto è obbligata a darne notizia all'altra parte.
  • Obbligo informativo precontrattuale: il silenzio su una causa di invalidità è una forma di culpa in contrahendo che genera responsabilità risarcitoria.
  • Danno risarcibile: comprende le spese sostenute e la perdita subita nella ragionevole confidenza della validità del contratto.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno subito da quest'ultima per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Il dovere di informare sulla causa di invalidità

L'articolo 1338 c.c. è una applicazione specifica del principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c.: mentre quest'ultimo enuncia il principio generale, l'art. 1338 disciplina la fattispecie particolare della parte che sa (o dovrebbe sapere) che il contratto in formazione è affetto da una causa di invalidità, e non ne dà notizia all'altra. Il fondamento è la tutela dell'affidamento incolpevole: chi entra in trattative confidando nella validità del contratto non deve essere leso dall'asimmetria informativa dell'altra parte.

Presupposti applicativi

La norma richiede che: (1) una parte conosca o dovesse conoscere la causa di invalidità: la responsabilità si estende quindi anche all'ignoranza colposa (non averla conosciuta per negligenza); (2) la causa riguardi l'invalidità del contratto: nullità per mancanza di requisiti essenziali (art. 1418 c.c.), per violazione di norme imperative, per illiceità della causa o dell'oggetto; annullabilità per vizi della volontà, incapacità, ecc.; (3) tale causa non sia nota all'altra parte né facilmente conoscibile con l'ordinaria diligenza; (4) l'altra parte abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto, subendo un danno. Il danno tipico è quello da attività preparatoria o esecutiva effettuata confidando nella validità del contratto poi dichiarato invalido.

Il danno risarcibile e la distinzione con l'art. 1337 c.c.

Il danno risarcibile ex art. 1338 comprende: le spese sostenute in vista del contratto poi invalido, la perdita di altre opportunità negoziali sacrificate, e in genere tutto l'interesse negativo. La distinzione con l'art. 1337 c.c. è che quest'ultimo opera quando le trattative si interrompono senza che il contratto sia concluso; l'art. 1338 opera quando il contratto è stato concluso ma è invalido (nullo o annullabile). In entrambi i casi si risarcisce l'interesse negativo, ma l'art. 1338 presuppone che il contratto sia stato effettivamente stipulato.

Connessioni con altre norme

L'art. 1338 va letto insieme all'art. 1337 c.c. (buona fede precontrattuale), all'art. 1418 c.c. (nullità del contratto) e all'art. 1427 c.c. (annullabilità per vizi della volontà). La responsabilità ex art. 1338 è autonoma rispetto alle conseguenze restitutorie dell'invalidità (artt. 1443-1445 c.c.): le due azioni possono coesistere.

Domande frequenti

L'art. 1338 c.c. si applica anche se la causa di invalidità era solo colposamente ignorata?

Sì. La norma estende la responsabilità alla parte che 'doveva conoscere' la causa di invalidità, cioè che avrebbe potuto conoscerla con l'ordinaria diligenza professionale. Non è necessaria la conoscenza effettiva: l'ignoranza colposa equivale alla conoscenza ai fini dell'obbligo risarcitorio.

Qual è il danno risarcibile ex art. 1338 c.c.?

Il danno da affidamento incolpevole nella validità del contratto: le spese sostenute in vista del contratto poi invalido, la perdita di altre opportunità contrattuali, il valore delle prestazioni già eseguite senza possibilità di restituzione integrale. Non si risarcisce il lucro derivante dall'esecuzione integrale del contratto invalido (interesse positivo).

Se entrambe le parti conoscono la causa di invalidità, l'art. 1338 c.c. si applica?

No. La norma presuppone che l'altra parte abbia confidato 'senza sua colpa' nella validità del contratto. Se la parte danneggiata conosceva o avrebbe dovuto conoscere la causa di invalidità, il suo affidamento non è meritevole di tutela e l'art. 1338 non si applica.

L'art. 1338 c.c. si applica solo alla nullità o anche all'annullabilità?

Si applica a qualsiasi causa di invalidità: nullità (art. 1418 c.c.) e annullabilità (artt. 1425 ss. c.c.). La ratio è la medesima: tutelare la parte che ha confidato incolpevolmente nella validità del contratto, indipendentemente dal tipo di vizio che ne determina l'invalidità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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