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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1336 c.c. Offerta al pubblico

In vigore

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Offerta al pubblico: l'offerta rivolta al pubblico che contiene gli elementi essenziali del contratto vale come proposta; l'accettazione di chiunque perfeziona il contratto.
  • Revoca: la revoca dell'offerta al pubblico deve essere fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equivalente, ed è efficace anche verso chi non ne ha avuto notizia.
  • Elementi essenziali: l'offerta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.) per valere come proposta vincolante.

L'offerta al pubblico contenente gli elementi essenziali del contratto vale come proposta; chiunque può accettarla e concludere il contratto. La revoca dell'offerta al pubblico deve essere fatta con le stesse modalità dell'offerta ed è efficace anche verso chi non ne ha avuto conoscenza.

Natura e funzione

L'articolo 1336 c.c. disciplina l'offerta al pubblico (anche detta offerta ad incertam personam): una proposta non diretta a una persona determinata ma alla generalità dei consociati o a categorie di essi. L'offerta al pubblico è uno strumento fondamentale del commercio moderno: prezzari in vetrina, menu di ristoranti, annunci immobiliari, inserzioni e-commerce, tariffe assicurative, listini prezzi. La norma risolve la questione se tale offerta abbia valore di proposta vincolante (con la conseguenza che chiunque può accettarla e concludere il contratto) o di mero invito a trattare (che richiede una proposta dell'interessato).

Presupposto: gli elementi essenziali

La norma stabilisce che l'offerta al pubblico vale come proposta solo se contiene gli elementi essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.): accordo, causa, oggetto, forma (se prescritta). In pratica, l'offerta deve essere sufficientemente completa da consentire la conclusione del contratto con la semplice accettazione, senza necessità di ulteriori trattative. Un annuncio generico («cerco un appartamento») non contiene elementi essenziali e non è un'offerta al pubblico in senso tecnico. Viceversa, l'esposizione in vetrina con prezzo indicato («giacca € 150») contiene oggetto e prezzo ed è un'offerta vincolante. L'accettazione di chiunque — anche anonima — perfeziona il contratto immediatamente.

La revoca dell'offerta al pubblico

Il comma 2 introduce una regola speciale per la revoca: essa deve essere fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equivalente. Se l'offerta è stata fatta con un annuncio su un giornale, la revoca deve essere pubblicata sulla stessa testata o su un mezzo equivalente. Questa regola garantisce la stessa ampiezza di diffusione della revoca rispetto all'offerta. La particolarità della revoca dell'offerta al pubblico è che essa produce effetto anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia: diversamente dalla revoca della proposta ordinaria (art. 1328 c.c.), che è efficace solo se pervenuta al destinatario prima dell'accettazione, la revoca dell'offerta al pubblico opera erga omnes. Tuttavia, chi ha già accettato prima della revoca ha già concluso il contratto.

Connessioni con altre norme

L'art. 1336 va letto in connessione con l'art. 1326 c.c. (formazione del contratto), con l'art. 1328 c.c. (revoca della proposta ordinaria), con l'art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile) e con la normativa speciale sui contratti con i consumatori (d.lgs. 206/2005), che disciplina le offerte commerciali a distanza con regole più stringenti in materia di informazione precontrattuale e trasparenza.

Domande frequenti

Un prezzo esposto in vetrina è un'offerta al pubblico vincolante ex art. 1336 c.c.?

Sì, se contiene gli elementi essenziali del contratto: oggetto (il bene) e prezzo (il corrispettivo). Il negoziante che espone un prezzo in vetrina è vincolato a quel prezzo e non può rifiutarsi di vendere al prezzo indicato senza giustificazione (salvo esaurimento scorte o limiti legali).

Un annuncio immobiliare online è un'offerta al pubblico?

Di norma è un invito a trattare (o offerta condizionata), non un'offerta in senso tecnico ex art. 1336 c.c., perché contiene elementi non definitivi (es. prezzo orientativo, condizioni da concordare). Tuttavia se contiene tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita (bene determinato, prezzo fisso, condizioni di acquisto), potrebbe valere come proposta vincolante.

Come si revoca efficacemente un'offerta al pubblico?

Con la stessa forma dell'offerta o forma equivalente. Se l'offerta era un annuncio su un sito web, la revoca deve essere pubblicata con analogo rilievo sullo stesso sito. La revoca è efficace anche verso chi non l'ha conosciuta, a differenza della revoca della proposta ordinaria (art. 1328 c.c.).

L'offerta al pubblico sui siti di e-commerce è soggetta all'art. 1336 c.c.?

Sì, ma è integrata dalla normativa speciale. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e il d.lgs. 70/2003 sull'e-commerce impongono obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale e di conferma dell'ordine; la disciplina civilistica dell'offerta al pubblico costituisce il fondamento, su cui si sovrappone la lex specialis del consumatore.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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