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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1333 c.c. Contratto con obbligazioni del solo proponente

In vigore

proponente La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

In sintesi

  • Proposta solo vantaggiosa per il destinatario: se la proposta è diretta a concludere un contratto che comporta obbligazioni solo per il proponente, il contratto si conclude se il destinatario non rifiuta nel termine ordinariamente necessario.
  • Inversione del meccanismo ordinario: non è necessaria un'accettazione espressa; il contratto si forma con il silenzio del destinatario, salvo rifiuto.
  • Rationale: il destinatario non può essere gravato senza il suo consenso, ma se la proposta lo avvantaggia senza imporgli oneri, il silenzio vale come accettazione.

La proposta diretta a concludere un contratto che crea obbligazioni solo per il proponente si considera accettata se il destinatario non la rifiuta entro il termine ordinariamente necessario per conoscerla. È la deroga al principio che il silenzio non vale accettazione.

Il principio e la sua deroga

Il principio generale in materia contrattuale è che il silenzio non equivale ad accettazione: il contratto richiede la manifestazione positiva di volontà di entrambe le parti. L'articolo 1333 c.c. introduce una significativa eccezione a questo principio, giustificata dalla particolare struttura del contratto in questione: se la proposta mira a concludere un contratto che pone obbligazioni solo a carico del proponente (contratto unilateralmente oneroso), il destinatario non ha nulla da perdere e solo da guadagnare. In questo contesto, esigere un'accettazione espressa sarebbe eccessivamente formalistico e potrebbe frustrare intenti benefici.

Presupposti applicativi

La norma si applica quando ricorrano tre condizioni: (1) il contratto deve imporre obbligazioni solo al proponente: è il caso del contratto di donazione, della fideiussione, della promessa unilaterale di pagamento a titolo liberale, del comodato gratuito, del mandato gratuito. (2) La proposta deve essere rivolta a un destinatario determinato: non si applica all'offerta al pubblico ex art. 1336. (3) Il destinatario deve non rifiutare entro il termine ordinariamente necessario per conoscere la proposta e valutarla. Il rifiuto deve essere comunicato al proponente entro detto termine; dopo, il contratto si è già concluso.

Silenzio qualificato e formazione del contratto

La particolarità dell'art. 1333 è che il contratto si forma attraverso un meccanismo di silenzio qualificato: non è un silenzio puro, ma un silenzio su una proposta che avvantaggia senza gravare il destinatario. Il termine per il rifiuto decorre da quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza della proposta (o dalla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.). Se il destinatario vuole evitare di diventare parte del contratto, deve manifestarlo attivamente con un rifiuto tempestivo. Questa struttura è diversa dall'accettazione tacita per fatti concludenti: qui il contratto si forma per non-opposizione, non per comportamento positivo.

Applicazioni pratiche e connessioni normative

Il caso più frequente è la donazione: quando il donante comunica al donatario la proposta di donazione di un bene mobile (che non richiede la forma dell'atto pubblico ex art. 783 c.c.), il contratto si conclude se il donatario non rifiuta entro il termine ordinariamente necessario. L'art. 1333 c.c. va coordinato con l'art. 1326 c.c. (meccanismo ordinario), con l'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza) e con l'art. 769 ss. c.c. in materia di donazione. La giurisprudenza ha esteso la norma ai casi di remissione del debito (art. 1236 c.c.) che, pur essendo atto unilaterale, può avere struttura analoga.

Domande frequenti

L'art. 1333 c.c. si applica solo alla donazione?

No, si applica a qualsiasi contratto che imponga obbligazioni solo al proponente: comodato gratuito, fideiussione a favore del debitore (proposta al creditore), mandato gratuito, rinuncia a diritti reali a favore del proprietario. Il tratto comune è che il destinatario della proposta non assume nessun obbligo.

Entro quanto tempo il destinatario può rifiutare la proposta ex art. 1333 c.c.?

Entro il termine ordinariamente necessario per prendere cognizione della proposta stessa, valutato in base alla natura dell'affare, al mezzo di comunicazione usato e alla complessità della proposta. Non c'è un termine fisso: è una valutazione caso per caso dell'interprete.

Se il destinatario non sa della proposta, il contratto si conclude egualmente?

No. Il termine per il rifiuto decorre da quando il destinatario ha (o si presume abbia) conoscenza della proposta. Se la proposta non è mai giunta all'indirizzo del destinatario, il meccanismo dell'art. 1333 non si attiva e il contratto non si può concludere per silenzio.

L'art. 1333 c.c. vale anche per i contratti formali (es. donazione di immobili)?

No. Se il contratto richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità (es. donazione di immobili, art. 782 c.c.), il meccanismo del silenzio-accettazione non può sopperire alla mancanza della forma prescritta. L'art. 1333 opera solo dove la forma non è requisito essenziale ad substantiam.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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