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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1236 c.c. Dichiarazione di remissione del debito

In vigore

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

In sintesi

  • Atto unilaterale recettizio: la dichiarazione del creditore produce effetto solo quando perviene al debitore.
  • Effetto estintivo automatico: l'obbligazione si estingue al momento della comunicazione, senza necessita di accettazione.
  • Diritto di rifiuto del debitore: il debitore puo dichiarare di non voler profittare della remissione entro un termine congruo.
  • Natura abdicativa: il creditore rinuncia al proprio diritto di credito, con effetto liberatorio per il debitore.
  • Causa gratuita od onerosa: la remissione puo essere frutto di donazione indiretta o di accordo sinallagmatico (es. transazione).
  • Forma libera: non e richiesta forma scritta ad substantiam, salvo che il credito derivi da atto formale.

Inquadramento generale

L'art. 1236 c.c. disciplina la remissione del debito, uno dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento previsti dalla Sezione II del Capo IV del Titolo I del Libro IV. La norma delinea un istituto a struttura unilaterale recettizia: il creditore manifesta la propria volonta di rinunciare al credito e tale dichiarazione, una volta giunta nella sfera di conoscibilita del debitore, produce l'effetto estintivo dell'obbligazione.

Struttura dell'atto remissorio

La dichiarazione di remissione e un negozio unilaterale del creditore: non necessita del consenso del debitore per produrre effetti. Tizio, creditore di Caio per un prestito di 10.000 euro, decide di rimettere il debito e invia una lettera in tal senso. Non appena la lettera perviene a Caio, l'obbligazione si estingue ipso iure. La recettizita dell'atto implica che la dichiarazione deve essere comunicata al debitore: finche questa non entra nella sua sfera di conoscibilita (art. 1334 c.c.), l'effetto estintivo non si produce.

Il diritto di rifiuto del debitore

Il legislatore ha bilanciato il carattere unilaterale della remissione con la facolta di rifiuto riconosciuta al debitore. Caio potrebbe avere interesse a pagare il debito, ad esempio per non gravare il proprio patrimonio di conseguenze fiscali o per motivi di onore. Egli puo pertanto dichiarare, entro un termine congruo, valutato caso per caso in relazione alla natura del rapporto, di non volerne profittare. In tal caso la remissione si considera come mai avvenuta e l'obbligazione riprende piena vigore. Il termine 'congruo' e criterio elastico affidato alla valutazione del giudice, che tiene conto dell'urgenza del creditore e della complessita della situazione patrimoniale.

Causa e forma della remissione

La remissione puo essere gratuita, configurandosi come donazione indiretta ex art. 809 c.c. quando mira ad arricchire il debitore, oppure onerosa, come nel caso in cui sia parte di una transazione (art. 1965 c.c.) in cui il creditore rinuncia al credito in cambio di una controprestazione. Nel secondo caso la causa non e liberale e la remissione non e soggetta alla disciplina della revocazione delle donazioni. Sul piano formale, l'art. 1236 c.c. non prescrive forma scritta ad substantiam: e ammessa la forma orale, salvo che il credito originario derivi da un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta a pena di nullita, nel qual caso e prudente adottare la medesima forma anche per l'atto remissorio.

Distinzione da istituti affini

La remissione si distingue dalla rinuncia al diritto in senso generico per il suo oggetto specifico (il credito), dalla novazione (art. 1230 c.c.) perche non sostituisce l'obbligazione con una nuova, e dall'accordo di ristrutturazione perche non presuppone una situazione di insolvenza. Va inoltre differenziata dalla quietanza (art. 1199 c.c.), che e mero atto ricognitivo dell'avvenuto pagamento, non un atto remissorio.

Profili pratici

Nella pratica professionale la remissione ricorre frequentemente nei rapporti familiari (genitore che rinuncia al credito verso il figlio), nelle transazioni commerciali (fornitore che rimette una parte del corrispettivo per accelerare il pagamento) e nelle procedure di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione ex art. 57 D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa). Sotto il profilo fiscale, la remissione a titolo gratuito tra soggetti non legati da rapporto di lavoro puo essere considerata sopravvenienza attiva imponibile per il debitore ex art. 88 TUIR.

Domande frequenti

La remissione del debito richiede l'accordo del debitore?

No. La remissione e un atto unilaterale recettizio: produce effetto per sola volonta del creditore, una volta che la dichiarazione perviene al debitore. Il debitore non deve accettarla, ma puo rifiutarla entro un termine congruo.

Cosa succede se il debitore rifiuta la remissione?

Se il debitore dichiara tempestivamente di non voler profittare della remissione, l'obbligazione rimane in essere come se la dichiarazione del creditore non fosse mai stata effettuata. Il credito torna pienamente esigibile.

La remissione del debito deve essere fatta per iscritto?

L'art. 1236 c.c. non prescrive la forma scritta. E ammessa anche la forma orale. Tuttavia e opportuna la forma scritta per ragioni probatorie e, in alcuni casi, per coerenza con la forma richiesta dall'atto costitutivo del credito.

La remissione gratuita e soggetta alle regole della donazione?

Quando ha causa liberale e mira ad arricchire il debitore, la remissione e qualificata come donazione indiretta ex art. 809 c.c. e soggiace alle norme sulla revocazione per ingratitudine e riduzione per lesione di legittima, ma non richiede atto notarile.

Dal punto di vista fiscale, la remissione genera reddito per il debitore?

Se il debitore e un soggetto IRES o un imprenditore individuale, la remissione gratuita puo costituire una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88 TUIR. Nei rapporti tra privati la questione e piu controversa e dipende dalla causa dell'atto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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