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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1965 c.c. Nozione

In vigore

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

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In sintesi

  • Definizione di transazione: contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono l'insorgenza.
  • Doppio presupposto: deve esistere una lite attuale o potenziale e le parti devono farsi concessioni reciproche.
  • Effetto estintivo o preventivo: la transazione puo' chiudere un contenzioso in corso o prevenirne uno futuro su rapporti controversi.
  • Rapporti ulteriori: le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello oggetto della lite.
  • Contratto tipico: la transazione e' nominata, con disciplina autonoma e effetti costitutivi del nuovo assetto tra le parti.

La transazione nel sistema contrattuale italiano

L'art. 1965 c.c. apre il Capo XXIX del Codice Civile dedicato alla transazione, uno degli istituti piu' importanti e praticamente piu' diffusi del diritto privato italiano. La transazione e' il contratto con cui le parti definiscono autonomamente una controversia, reale o potenziale, rinunciando ciascuna a una parte delle proprie pretese pur di raggiungere un accordo stabile. E' uno strumento di deflazione del contenzioso che l'ordinamento non solo tollera ma incoraggia, in coerenza con i principi di autonomia privata e di economia processuale.

Gli elementi costitutivi della transazione

La dottrina e la giurisprudenza individuano tre elementi essenziali della transazione: (i) la res litigiosa, cioe' una lite gia' insorta o che puo' insorgere; (ii) le reciproche concessioni (aliquid datum, aliquid retentum), cioe' il sacrificio che ciascuna parte fa delle proprie pretese; (iii) la causa transattiva, che consiste proprio nella composizione della controversia. In assenza di uno di questi elementi il contratto non e' qualificabile come transazione in senso tecnico, con conseguenze importanti sul regime applicabile (per es. sulla risolubilita', sulla revocabilita', sulla forma richiesta).

Il requisito delle reciproche concessioni e' quello piu' discusso. Non occorre che le concessioni siano equivalenti: basta che ciascuna parte faccia qualcosa — anche solo rinunciare a una pretesa, accettare un pagamento inferiore al dovuto, rinunciare a un'eccezione — per soddisfare il requisito. La Cassazione ha piu' volte affermato che le reciproche concessioni non devono essere di pari valore, purche' esistano da entrambe le parti. Una transazione con concessione solo unilaterale non e' transazione ma riconoscimento o remissione del debito.

La res litigiosa: lite attuale e lite potenziale

La norma distingue due fattispecie: la transazione che pone fine a una lite gia' incominciata (lite attuale, pendente in giudizio o anche stragiudiziale) e la transazione che previene una lite che puo' sorgere (lite potenziale, su un rapporto giuridico ancora non controverso ma la cui contestabilita' e' prevedibile). Nel primo caso le parti si accordano durante o dopo un giudizio; nel secondo le parti anticipano il possibile conflitto e lo neutralizzano prima che degeneri in contenzioso. La norma non richiede che la lite sia pendente davanti a un giudice: e' sufficiente che vi sia una controversia, anche stragiudiziale, su un rapporto giuridico incerto.

La lite 'che puo' sorgere' deve essere obiettivamente probabile, non meramente ipotetica. Se le parti transigono su un rapporto su cui non vi e' alcuna ragionevole possibilita' di controversia, l'accordo potrebbe non qualificarsi come transazione ma come novazione o contratto atipico. Nella pratica commerciale e professionale la distinzione e' spesso sfumata: l'importante e' che le parti abbiano avuto la ragionevole percezione di un rischio litigioso.

Rapporti ulteriori: la transazione 'allargata'

Il secondo comma dell'art. 1965 c.c. introduce una norma di grande rilevanza pratica: le reciproche concessioni transattive possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della lite. Questo consente la transazione cd. 'allargata', in cui le parti sfruttano l'accordo per regolamentare complessivamente i propri rapporti, anche quelli non direttamente coinvolti nella controversia. Per es., Tizio e Caio che litigano su un contratto di appalto possono transigere includendo anche la restituzione di un prestito e la rinuncia a un'opzione di acquisto immobiliare: tutto in un unico accordo transattivo.

Questo ampliamento dell'oggetto transattivo ha effetti pratici rilevanti: (i) i rapporti inclusi nella transazione godono della forza novativa dell'accordo e non possono essere rimessi in discussione; (ii) la transazione allargata e' piu' robusta perche' lega le parti su piu' fronti, riducendo il rischio di successive contestazioni; (iii) consente regolamenti complessi tipici delle ristrutturazioni aziendali e degli accordi di separazione.

Natura giuridica e effetti

La transazione e' un contratto con effetti obbligatori e talora reali. Gli effetti obbligatori consistono nell'impegno delle parti a non rimettere in discussione il rapporto transatto; gli effetti reali (quando presenti) consistono nel trasferimento di diritti reali come corrispettivo della rinuncia all'altro. La transazione ha anche effetti preclusivi: una volta perfezionata, le parti non possono piu' agire in giudizio sulle questioni coperte dalla transazione (exceptio transactionis). La transazione e' un negozio di secondo grado, che presuppone e regola un rapporto preesistente, ma e' al tempo stesso un negozio autonomo con causa propria.

Esempio pratico

Tizio ha commissionato a Caio la ristrutturazione del proprio appartamento per 80.000 euro. Il lavoro e' stato eseguito in modo parzialmente difettoso e Tizio non ha pagato le ultime due rate (20.000 euro). Le parti litigano: Tizio chiede la riduzione del prezzo per i vizi, Caio chiede il pagamento del saldo. Dopo trattative, transigono: Tizio paga 12.000 euro (invece di 20.000), Caio rinuncia ai restanti 8.000 euro e accetta di riparare alcuni difetti minori. La transazione chiude definitivamente la controversia: ne' Tizio puo' piu' richiedere ulteriori riduzioni, ne' Caio puo' reclamare i 20.000 originari.

Domande frequenti

Cosa sono le 'reciproche concessioni' necessarie per la transazione?

Sono i sacrifici che ciascuna parte fa delle proprie pretese: una parte rinuncia a chiedere l'intero, l'altra rinuncia a resistere integralmente. Non devono essere equivalenti, ma devono esserci da entrambe le parti. Se solo una parte cede, non si ha transazione ma riconoscimento o remissione del debito.

La transazione puo' prevenire una lite non ancora insorta?

Si'. La norma consente espressamente la transazione preventiva su una 'lite che puo' sorgere'. Le parti che intravvedono il rischio di un futuro conflitto su un rapporto incerto possono regolarlo preventivamente con una transazione, evitando il contenzioso.

La transazione puo' riguardare rapporti diversi da quello in lite?

Si'. Le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere anche rapporti giuridici diversi da quello controverso. Questo consente 'transazioni allargate' che regolamentano complessivamente tutti i rapporti tra le parti in un unico accordo.

Qual e' la differenza tra transazione e rinuncia al diritto?

La rinuncia e' unilaterale: una parte abbandona il proprio diritto senza ottenere nulla in cambio. La transazione e' bilaterale: entrambe le parti fanno concessioni reciproche. Solo la transazione ha la forza preclusiva che impedisce di rimettere in discussione il rapporto transatto.

La transazione su un rapporto gia' definito in giudizio e' possibile?

Dipende. Se c'e' una sentenza definitiva passata in giudicato, il rapporto e' definito e non c'e' piu' una lite transigibile. Se la sentenza non e' ancora definitiva (es. sono pendenti appelli), le parti possono transigere anche dopo la pronuncia di primo grado.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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