Testo dell'articoloVigente
Art. 1965 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
In sintesi
- Definizione di transazione: contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono l'insorgenza.
- Doppio presupposto: deve esistere una lite attuale o potenziale e le parti devono farsi concessioni reciproche.
- Effetto estintivo o preventivo: la transazione può chiudere un contenzioso in corso o prevenirne uno futuro su rapporti controversi.
- Rapporti ulteriori: le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello oggetto della lite.
- Contratto tipico: la transazione è nominata, con disciplina autonoma e effetti costitutivi del nuovo assetto tra le parti.
Indice dei contenuti
La transazione nel sistema contrattuale italiano
L'art. 1965 c.c. apre il Capo XXIX del Codice Civile dedicato alla transazione, uno degli istituti più importanti e praticamente più diffusi del diritto privato italiano. La transazione e' il contratto con cui le parti definiscono autonomamente una controversia, reale o potenziale, rinunciando ciascuna a una parte delle proprie pretese pur di raggiungere un accordo stabile. È uno strumento di deflazione del contenzioso che l'ordinamento non solo tollera ma incoraggia, in coerenza con i principi di autonomia privata e di economia processuale.
Gli elementi costitutivi della transazione
La dottrina e la giurisprudenza individuano tre elementi essenziali della transazione: (i) la res litigiosa, cioè una lite già insorta o che può insorgere; (ii) le reciproche concessioni (aliquid datum, aliquid retentum), cioè il sacrificio che ciascuna parte fa delle proprie pretese; (iii) la causa transattiva, che consiste proprio nella composizione della controversia. In assenza di uno di questi elementi il contratto non e' qualificabile come transazione in senso tecnico, con conseguenze importanti sul regime applicabile (per es. sulla risolubilita', sulla revocabilita', sulla forma richiesta).
Il requisito delle reciproche concessioni e' quello più discusso. Non occorre che le concessioni siano equivalenti: basta che ciascuna parte faccia qualcosa, anche solo rinunciare a una pretesa, accettare un pagamento inferiore al dovuto, rinunciare a un'eccezione, per soddisfare il requisito. La Cassazione ha più volte affermato che le reciproche concessioni non devono essere di pari valore, purche' esistano da entrambe le parti. Una transazione con concessione solo unilaterale non e' transazione ma riconoscimento o remissione del debito.
La res litigiosa: lite attuale e lite potenziale
La norma distingue due fattispecie: la transazione che pone fine a una lite già incominciata (lite attuale, pendente in giudizio o anche stragiudiziale) e la transazione che previene una lite che può sorgere (lite potenziale, su un rapporto giuridico ancora non controverso ma la cui contestabilita' e' prevedibile). Nel primo caso le parti si accordano durante o dopo un giudizio; nel secondo le parti anticipano il possibile conflitto e lo neutralizzano prima che degeneri in contenzioso. La norma non richiede che la lite sia pendente davanti a un giudice: e' sufficiente che vi sia una controversia, anche stragiudiziale, su un rapporto giuridico incerto.
La lite 'che può sorgere' deve essere obiettivamente probabile, non meramente ipotetica. Se le parti transigono su un rapporto su cui non vi e' alcuna ragionevole possibilità di controversia, l'accordo potrebbe non qualificarsi come transazione ma come novazione o contratto atipico. Nella pratica commerciale e professionale la distinzione e' spesso sfumata: l'importante e' che le parti abbiano avuto la ragionevole percezione di un rischio litigioso.
Rapporti ulteriori: la transazione 'allargata'
Il secondo comma dell'art. 1965 c.c. introduce una norma di grande rilevanza pratica: le reciproche concessioni transattive possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della lite. Questo consente la transazione cd. 'allargata', in cui le parti sfruttano l'accordo per regolamentare complessivamente i propri rapporti, anche quelli non direttamente coinvolti nella controversia. Per es., Tizio e Caio che litigano su un contratto di appalto possono transigere includendo anche la restituzione di un prestito e la rinuncia a un'opzione di acquisto immobiliare: tutto in un unico accordo transattivo.
Questo ampliamento dell'oggetto transattivo ha effetti pratici rilevanti: (i) i rapporti inclusi nella transazione godono della forza novativa dell'accordo e non possono essere rimessi in discussione; (ii) la transazione allargata e' più robusta perché lega le parti su più fronti, riducendo il rischio di successive contestazioni; (iii) consente regolamenti complessi tipici delle ristrutturazioni aziendali e degli accordi di separazione.
Natura giuridica e effetti
La transazione e' un contratto con effetti obbligatori e talora reali. Gli effetti obbligatori consistono nell'impegno delle parti a non rimettere in discussione il rapporto transatto; gli effetti reali (quando presenti) consistono nel trasferimento di diritti reali come corrispettivo della rinuncia all'altro. La transazione ha anche effetti preclusivi: una volta perfezionata, le parti non possono più agire in giudizio sulle questioni coperte dalla transazione (exceptio transactionis). La transazione e' un negozio di secondo grado, che presuppone e regola un rapporto preesistente, ma e' al tempo stesso un negozio autonomo con causa propria.
Esempio pratico
Tizio ha commissionato a Caio la ristrutturazione del proprio appartamento per 80.000 euro. Il lavoro e' stato eseguito in modo parzialmente difettoso e Tizio non ha pagato le ultime due rate (20.000 euro). Le parti litigano: Tizio chiede la riduzione del prezzo per i vizi, Caio chiede il pagamento del saldo. Dopo trattative, transigono: Tizio paga 12.000 euro (invece di 20.000), Caio rinuncia ai restanti 8.000 euro e accetta di riparare alcuni difetti minori. La transazione chiude definitivamente la controversia: né Tizio può più richiedere ulteriori riduzioni, né Caio può reclamare i 20.000 originari.
Domande frequenti
Cosa sono le 'reciproche concessioni' necessarie per la transazione?
Sono i sacrifici che ciascuna parte fa delle proprie pretese: una parte rinuncia a chiedere l'intero, l'altra rinuncia a resistere integralmente. Non devono essere equivalenti, ma devono esserci da entrambe le parti. Se solo una parte cede, non si ha transazione ma riconoscimento o remissione del debito.
La transazione può prevenire una lite non ancora insorta?
Si'. La norma consente espressamente la transazione preventiva su una 'lite che può sorgere'. Le parti che intravvedono il rischio di un futuro conflitto su un rapporto incerto possono regolarlo preventivamente con una transazione, evitando il contenzioso.
La transazione può riguardare rapporti diversi da quello in lite?
Si'. Le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere anche rapporti giuridici diversi da quello controverso. Questo consente 'transazioni allargate' che regolamentano complessivamente tutti i rapporti tra le parti in un unico accordo.
Qual e' la differenza tra transazione e rinuncia al diritto?
La rinuncia e' unilaterale: una parte abbandona il proprio diritto senza ottenere nulla in cambio. La transazione e' bilaterale: entrambe le parti fanno concessioni reciproche. Solo la transazione ha la forza preclusiva che impedisce di rimettere in discussione il rapporto transatto.
La transazione su un rapporto già definito in giudizio e' possibile?
Dipende. Se c'e' una sentenza definitiva passata in giudicato, il rapporto e' definito e non c'e' più una lite transigibile. Se la sentenza non e' ancora definitiva (es. sono pendenti appelli), le parti possono transigere anche dopo la pronuncia di primo grado.
Spiegazione
La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. È lo strumento dell’accordo che chiude una controversia senza arrivare (o senza proseguire) in giudizio.
Come funziona e quando si applica
Elemento essenziale sono le reciproche concessioni: ciascuno rinuncia a qualcosa. Richiede la capacità di disporre dei diritti coinvolti (art. 1966) e, per i diritti immobiliari o di valore elevato, la prova scritta (art. 1967). Non è valida su diritti indisponibili.
Esempio pratico
Due imprese in causa per un pagamento si accordano: una riduce la pretesa, l’altra paga subito una somma; con questa transazione la lite si chiude.
Domande frequenti
Che cos’è una transazione?
Un accordo con cui le parti, con reciproche concessioni, chiudono o prevengono una lite.
Serve un atto scritto?
La transazione si prova per iscritto e richiede forma scritta quando riguarda diritti immobiliari; non è ammessa sui diritti indisponibili.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.