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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1238 c.c. Rinunzia alle garanzie

In vigore

La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

In sintesi

  • La rinuncia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito principale.
  • Il creditore può rinunciare a ipoteca, pegno o fideiussione senza che ciò implichi la cancellazione del credito.
  • Garanzia e credito principale sono distinti: la prima è accessoria, il secondo è autonomo.
  • La norma è espressione del principio di accessorietà delle garanzie al credito principale.
  • La remissione del debito deve essere espressa o inequivocabilmente implicita; non si presume dalla sola rinuncia alla garanzia.
Il rapporto tra garanzia e debito principale

L'art. 1238 c.c. chiarisce un punto spesso frainteso nella pratica: la rinuncia alla garanzia (ipoteca, pegno, fideiussione, ecc.) e la remissione del debito sono due atti distinti con effetti diversi. La prima riguarda solo lo strumento che assicura l'adempimento; la seconda estingue l'obbligazione principale.

Le garanzie sono accessorie al credito: nascono per assicurarne l'adempimento e seguono in linea di principio le sorti del credito garantito. Ma il principio di accessorietà opera nell'altra direzione: l'estinzione del credito estingue la garanzia, ma l'estinzione della garanzia non estingue il credito.

La presunzione negativa della norma

Il legislatore ha introdotto la norma per fugare un equivoco frequente: il debitore che vede il creditore cancellare l'ipoteca potrebbe ritenere che il debito sia stato rimesso. L'art. 1238 c.c. smentisce questa interpretazione: la cancellazione dell'ipoteca non equivale a remissione del debito. Il credito resta in vita; il creditore ha solo rinunciato allo strumento privilegiato per riscuoterlo.

La remissione del debito: quando si verifica

La remissione del debito (art. 1236 c.c.) richiede una dichiarazione del creditore in tal senso, che può essere espressa o tacita. Il comportamento tacito può costituire remissione solo se «inequivocabile», cioè incompatibile con qualsiasi altra interpretazione. La sola rinuncia alla garanzia non è incompatibile con il mantenimento del credito: il creditore potrebbe aver rinunciato alla garanzia per errore, per scambio o per altra ragione.

Applicazioni pratiche

Caio ha concesso a Tizio un mutuo garantito da ipoteca. Caio decide di cancellare l'ipoteca (ad esempio perché il valore del bene è sceso e la garanzia non è più utile, o per cortesia verso Tizio che vuole vendere l'immobile). L'art. 1238 c.c. stabilisce che questa cancellazione non significa che Caio abbia rimesso il debito: Tizio deve ancora restituire le rate del mutuo. Caio ha solo perso il privilegio di esecutare l'ipoteca, ma può comunque agire con azione ordinaria di recupero del credito.

Sempronio ha garantito con fideiussione il debito di Tizio. Il creditore rinuncia alla fideiussione (liberando Sempronio). Anche in questo caso, il debito di Tizio rimane intatto: la rinuncia alla garanzia non remette il debito del debitore principale.

Coordinamento con l'art. 1239 c.c.

L'art. 1239 c.c. stabilisce invece la regola inversa per la remissione accordata al fideiussore: libera il fideiussore ma non estingue il debito principale. I due articoli formano un sistema coerente che distingue nettamente le sorti della garanzia da quelle del debito principale.

Domande frequenti

Se il creditore cancella l'ipoteca, il debito è estinto?

No. L'art. 1238 c.c. stabilisce che la rinuncia alla garanzia (inclusa la cancellazione dell'ipoteca) non fa presumere la remissione del debito. Il credito rimane in vita e il debitore deve comunque pagare.

Come si verifica la remissione del debito?

Con una dichiarazione del creditore, espressa o inequivocabilmente tacita (art. 1236 c.c.). Non basta la sola rinuncia alla garanzia: occorre un atto o comportamento incompatibile con la volontà di mantenere il credito.

Il creditore che ha rinunciato all'ipoteca può ancora agire per recuperare il credito?

Sì. Ha perso il privilegio dell'ipoteca ma mantiene il credito chirografario. Può agire con azione ordinaria di condanna e, se ottiene un titolo esecutivo, procedere con esecuzione forzata sui beni del debitore.

La rinuncia alla fideiussione libera anche il debitore principale?

No. La rinuncia alla fideiussione libera solo il fideiussore (art. 1239 c.c.), non il debitore principale. Il debito originario rimane in essere.

Perché la legge ha sentito il bisogno di specificare questo?

Per evitare equivoci nella prassi: il debitore potrebbe interpretare la cancellazione della garanzia come un perdono del debito. La norma chiarisce che si tratta di atti distinti, tutelando il creditore da interpretazioni errate del proprio comportamento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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