Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1235 c.c. – Novazione soggettiva
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1234 - Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione→Cod. civ. art. 1236 - Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debi…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida→Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo→Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche→Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie→Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione→Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori→Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento e rinvio normativo
L'art. 1235 c.c. disciplina la novazione soggettiva passiva, ossia la sostituzione del debitore originario con un nuovo soggetto che assume il debito con effetto liberatorio per il primo. La norma opera un rinvio espresso al capo VI del titolo I del libro IV, che disciplina la delegazione (artt. 1268-1271 c.c.), l'espromissione (art. 1272 c.c.) e l'accollo (artt. 1273-1274 c.c.). Tali istituti possono avere effetto novativo (liberatorio) o cumulativo (non liberatorio) a seconda della volontà delle parti.
Delegazione con effetto novativo
Nella delegazione liberatoria (art. 1268, secondo comma, c.c.), il debitore originario (delegante) indica al creditore (delegatario) un nuovo soggetto (delegato) che si obbliga in sua vece. Se il creditore dichiara espressamente di liberare il delegante, si realizza la novazione soggettiva: il vecchio rapporto si estingue e nasce un nuovo vincolo tra delegato e delegatario. Tizio (delegante), debitore di Caio (delegatario), delega Sempronio (delegato) al pagamento; Caio libera Tizio: la novazione è perfetta.
Espromissione e accollo con effetto liberatorio
L'espromissione (art. 1272 c.c.) è l'assunzione spontanea del debito altrui da parte di un terzo; produce effetto novativo solo se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario. L'accollo (art. 1273 c.c.) è l'accordo tra debitore e terzo per il quale quest'ultimo assume il debito: l'adesione del creditore all'accollo liberatorio converte l'accollo in novazione soggettiva.
Distinzione dalla cessione del contratto
La cessione del contratto (art. 1406 c.c.) trasferisce integralmente il rapporto contrattuale al cessionario, con tutte le posizioni attive e passive, senza effetto estintivo. La novazione soggettiva, invece, estingue il rapporto originario e ne crea uno nuovo: rilevante differenza quanto alla sopravvivenza delle eccezioni opponibili, ai termini di prescrizione e alla sorte delle garanzie. In caso di cessione, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente; in caso di novazione soggettiva, il nuovo debitore può opporre solo le eccezioni relative al nuovo rapporto.
La sorte delle garanzie
Come nella novazione oggettiva, la novazione soggettiva determina l'estinzione delle garanzie (reali e personali) legate all'obbligazione del debitore originario. Il fideiussore che ha garantito il debito di Tizio non è automaticamente obbligato per il debito del nuovo debitore, salvo che abbia espressamente prestato consenso alla continuazione della garanzia. Questa regola ha grande rilevanza nelle operazioni di leveraged buy-out e nelle cessioni di partecipazioni societarie con accollo dei debiti.
Novazione soggettiva attiva
Sebbene l'art. 1235 c.c. menzioni solo la sostituzione del debitore, la dottrina riconosce anche la novazione soggettiva attiva (sostituzione del creditore). Essa differisce dalla cessione del credito (art. 1260 c.c.) poiché estingue il credito originario invece di trasferirlo: il nuovo creditore acquista un diritto ex novo, non derivativo, con conseguenze sulla opponibilità delle eccezioni e sul regime delle garanzie.
Domande frequenti
Cosa si intende per novazione soggettiva passiva?
È la sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore che assume il debito con effetto liberatorio per il primo, ai sensi dell'art. 1235 c.c. con rinvio alle norme su delegazione, espromissione e accollo.
Qual e' la differenza tra accollo liberatorio e novazione soggettiva?
L'accollo diventa novazione soggettiva quando il creditore aderisce dichiarando di liberare il debitore originario (art. 1273 c.c.). Senza tale dichiarazione, l'accollo e' cumulativo e il debitore originario resta obbligato in solido.
La novazione soggettiva estingue la fideiussione?
Si'. Il fideiussore che garantiva il debito del debitore originario viene liberato, salvo che abbia espressamente acconsentito a garantire anche il nuovo debitore.
Qual e' la differenza tra novazione soggettiva e cessione del contratto?
La novazione soggettiva estingue il rapporto originario e ne crea uno nuovo; la cessione del contratto (art. 1406 c.c.) trasferisce il rapporto intatto. La differenza rileva su eccezioni opponibili, prescrizione e garanzie.
Il nuovo debitore può opporre al creditore le eccezioni che aveva il debitore originario?
No. A differenza della cessione del contratto, nella novazione soggettiva il nuovo rapporto e' autonomo: il nuovo debitore può opporre solo le eccezioni relative al nuovo vincolo, non quelle personali del debitore originario.