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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1232 c.c. Privilegi, pegno e ipoteche

In vigore

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

In sintesi

  • Estinzione automatica: con la novazione si estinguono i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario.
  • Riserva espressa: le parti possono convenire di mantenere le garanzie reali per il nuovo credito.
  • Garanzie di terzi: la riserva non opera automaticamente per le garanzie prestate da terzi senza il loro consenso.
  • Rilevanza bancaria: istituti di credito devono inserire clausola di riserva esplicita negli accordi di ristrutturazione.
  • Garanzie personali: la fideiussione si estingue per effetto della novazione, salvo consenso del fideiussore alla conservazione.

Il principio di accessorietà delle garanzie

L'art. 1232 c.c. è espressione diretta del principio di accessorietà: le garanzie reali e personali seguono il destino dell'obbligazione principale. Poiché la novazione estingue l'obbligazione originaria (art. 1230 c.c.), le garanzie ad essa collegate si estinguono di conseguenza. La disposizione ha un impatto pratico enorme nel settore del credito, poiché condiziona la tenuta delle garanzie nelle operazioni di ristrutturazione del debito.

La riserva espressa tra le parti

Il legislatore consente alle parti di derogare all'effetto estintivo mediante riserva espressa: esse possono convenire che i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si mantengano a presidio del nuovo credito. La riserva deve essere esplicita: non è sufficiente una generica clausola di garanzia né un richiamo generico all'accordo originario. La prassi bancaria tende a inserire clausole standardizzate del tipo 'le garanzie reali già costituite si intendono riservate a presidio delle nuove obbligazioni'.

Le garanzie prestate da terzi

Diverso è il regime per le garanzie personali prestate da soggetti terzi (fideiussori) o per le garanzie reali costituite su beni di terzi. Tizio, debitore principale, nova il suo debito con la banca Caio. Il fideiussore Sempronio non è parte dell'accordo novativo. La riserva operata tra Tizio e la banca non può pregiudicare la posizione di Sempronio: il suo consenso è indispensabile perché la garanzia sia mantenuta. In caso contrario, Sempronio viene liberato. Questa regola risponde all'esigenza di tutela del garante, che ha prestato garanzia per un'obbligazione specifica e non per obbligazioni future o diverse.

Conseguenze operative per banche e finanziatori

Nelle operazioni di ristrutturazione del debito (concordati preventivi, accordi ex art. 182-bis l.fall., piani attestati), il creditore istituzionale che accetti condizioni novative senza inserire la clausola di riserva perde le garanzie ipotecarie acquisite. Il danno può essere ingente: si pensi a un'ipoteca di primo grado su un immobile commerciale che garantisce un mutuo ristrutturato con novazione del titolo. La perdita dell'ipoteca può rendere il credito chirografario e pregiudicare il recupero. È dunque essenziale che i legali delle banche verifichino la presenza della clausola di riserva prima di sottoscrivere qualsiasi accordo novativo.

Differenza con la modifica non novativa

Se la modifica del rapporto è accessoria (art. 1231 c.c.) e non integra novazione, le garanzie sopravvivono automaticamente senza necessità di riserva. Il problema si pone solo in caso di vera novazione: pertanto la qualificazione giuridica dell'accordo (novativo o modificativo) diventa preliminare rispetto alla valutazione della sorte delle garanzie.

Domande frequenti

Se le parti novano il contratto di mutuo, l'ipoteca si estingue automaticamente?

Si', salvo che le parti abbiano inserito una clausola espressa di riserva che mantenga l'ipoteca a garanzia del nuovo credito, come previsto dall'art. 1232 c.c.

Il fideiussore rimane obbligato dopo la novazione del debito principale?

No, salvo suo espresso consenso. La novazione estingue il debito originario e, con esso, la fideiussione accessoria; la banca deve ottenere un nuovo atto di fideiussione o il consenso del garante alla riserva.

La riserva delle garanzie deve essere espressa o puo' essere tacita?

Deve essere espressa. Non e' sufficiente un comportamento concludente o un richiamo generico al contratto originario; occorre una clausola esplicita nell'accordo novativo.

Cosa accade all'ipoteca di un terzo datore di garanzia se il debito viene novato?

Si estingue, salvo che il terzo datore abbia personalmente prestato consenso alla riserva. La banca non puo' mantenere l'ipoteca sul bene del terzo senza il suo accordo.

In un piano di ristrutturazione del debito aziendale, come si preservano le garanzie bancarie?

Inserendo nell'accordo novativo una clausola di riserva espressa per ciascuna garanzia reale e raccogliendo il consenso scritto di ogni fideiussore o terzo datore di garanzia.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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