Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1233 c.c. – Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1232 - Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche→Cod. civ. art. 1234 - Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione→Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva→Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva→Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito→Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità→Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo→Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La solidarieta' passiva e la novazione
L'art. 1233 c.c. disciplina un'ipotesi specifica: la novazione effettuata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido. Nelle obbligazioni solidali passive, ciascun debitore e' tenuto per l'intero; tuttavia, gli atti estintivi che intercorrono tra il creditore e uno dei condebitori producono, di regola, effetti liberatori per tutti gli altri (art. 1292 c.c.). La novazione non fa eccezione: se Tizio e Caio sono debitori solidali verso Sempronio e Sempronio nova il credito con Tizio, anche Caio viene liberato dall'obbligazione originaria.
Il problema delle garanzie
L'effetto estintivo della novazione si ripercuote sulle garanzie. L'art. 1233 c.c. ammette la riserva delle garanzie, ma con un limite soggettivo fondamentale: i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione. Non possono quindi gravare sui beni degli altri condebitori solidali che sono stati liberati.
Caso pratico
Tizio e Caio sono debitori solidali per 100.000 euro verso la banca Alfa. L'immobile di Tizio e' gravato da ipoteca a garanzia del debito. La banca nova il credito concordando con Tizio solo nuove condizioni (diverso titolo). Caio viene liberato. La banca può riservare l'ipoteca sull'immobile di Tizio (bene del debitore novante). Non può però estendere la riserva a beni eventualmente offerti da Caio ne' trattenere garanzie su beni di Caio che fossero state prestate in relazione all'obbligazione solidale originaria.
Ratio della limitazione
La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato, la legittima aspettativa del creditore di conservare le garanzie legate al debitore che effettua la novazione; dall'altro, la tutela dei condebitori solidali liberati, i cui beni non possono essere coinvolti in garanzie relative a un debito che non li riguarda più. Permettere la riserva su beni di condebitori liberati violerebbe il principio di accessorieta' della garanzia rispetto all'obbligazione garantita.
Coordinamento con le regole generali
L'art. 1233 c.c. opera come norma speciale rispetto all'art. 1232 c.c. La regola generale sulla riserva espressa vale anche qui, ma il perimetro oggettivo della riserva e' limitato ai beni del debitore novante. Le garanzie personali (fideiussioni) prestate da terzi seguono le regole generali: il fideiussore del condebitore liberato viene liberato, salvo consenso alla continuazione.
Domande frequenti
Se la banca nova il credito con uno solo dei debitori solidali, gli altri vengono liberati?
Si'. La novazione ha effetto liberatorio per tutti i condebitori solidali, in applicazione del principio generale dell'art. 1292 c.c., come confermato dall'art. 1233 c.c.
La banca può mantenere l'ipoteca sui beni del condebitore solidale liberato?
No. L'art. 1233 c.c. consente la riserva delle garanzie solo sui beni del debitore che partecipa alla novazione, non su quelli degli altri condebitori che vengono liberati.
Cosa deve fare il creditore per conservare le garanzie reali dopo la novazione con un coobbligato solidale?
Deve inserire nell'accordo novativo una clausola di riserva espressa, avendo cura che essa riguardi esclusivamente i beni del debitore novante, pena la nullita' della riserva eccedente.
Il fideiussore del condebitore solidale liberato e' anch'egli liberato?
Si'. La liberazione del condebitore solidale principale si estende al fideiussore, che potra' opporre tale causa di estinzione a meno che non abbia prestato consenso alla continuazione della garanzia.
Quale e' la differenza tra art. 1232 e art. 1233 in tema di riserva delle garanzie?
L'art. 1232 stabilisce la regola generale (riserva possibile tra le parti della novazione); l'art. 1233 la limita alle obbligazioni solidali, consentendo la riserva solo sui beni del debitore novante.