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Art. 1239 c.c. Fideiussori
In vigore
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento nella disciplina della remissione
L'art. 1239 c.c. regola gli effetti della remissione del debito nel contesto delle obbligazioni con pluralita di garanti personali. La norma distingue due ipotesi fondamentali: la remissione accordata al debitore principale e la remissione accordata a uno solo dei fideiussori. Essa si coordina con la disciplina della fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.) e in particolare con il principio di accessorieta sancito dall'art. 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non e valida se non e valida l'obbligazione principale.
Remissione al debitore principale e liberazione dei fideiussori
Il primo comma stabilisce che la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La ratio e elementare: se Tizio (creditore) rinuncia al credito verso Caio (debitore principale), il credito si estingue. Sempronio e Mevio, fideiussori di Caio, non possono restare obbligati per un debito che non esiste piu. L'estinzione del debito principale per remissione travolge automaticamente la garanzia accessoria, senza che i fideiussori debbano essere parte dell'atto remissorio. E irrilevante che il creditore non intendesse liberare i fideiussori: l'effetto si produce ex lege.
Remissione a uno dei fideiussori: effetti pro quota
Il secondo comma affronta la situazione opposta: la remissione accordata a uno solo dei fideiussori. In questo caso il debito principale permane e gli altri fideiussori restano obbligati, ma non per l'intero: la loro obbligazione si riduce per la parte corrispondente alla quota del fideiussore liberato. Se Sempronio e Mevio sono cofideiussori ciascuno per meta e Tizio rimette il debito a Sempronio, Mevio resta obbligato solo per la propria quota originaria. Cio evita che la liberazione di un garante aggravi la posizione degli altri oltre misura.
L'eccezione: consenso degli altri fideiussori
Il terzo comma introduce un'eccezione rilevante: se gli altri fideiussori hanno consentito alla liberazione del fideiussore che viene rimesso, rimangono obbligati per l'intero. Il legislatore sanziona cosi la condotta di chi, avendo accettato l'assetto di rischio complessivo, sceglie consapevolmente di lasciare che uno dei garanti sia liberato: in tal caso non puo invocare la riduzione pro quota. Il consenso deve essere espresso o desumibile in modo inequivoco; non e sufficiente la mera inerzia.
Coordinamento con la solidarieta ex art. 2055 c.c.
Analoga logica si rinviene nell'art. 2055 c.c. in tema di responsabilita solidale per fatto illecito. La giurisprudenza ha pero precisato che la remissione a uno dei condebitori solidali ex contractu libera gli altri solo se il creditore non ha fatto espressa riserva dei suoi diritti verso di loro (principio che nella fideiussione opera diversamente, in ragione dell'accessorieta). L'art. 1239 c.c. si applica ai rapporti fideiussori in senso tecnico; per i condebitori solidali senza vincolo di accessorieta vale la disciplina dell'art. 1301 c.c.
Profili pratici nelle operazioni bancarie
Nella prassi creditizia e frequente la presenza di piu fideiussori (es. soci di una SRL che garantiscono il fido bancario). Quando la banca accetta di liberare uno dei fideiussori, ad esempio in caso di recesso dalla societa, deve valutare con attenzione se gli altri fideiussori abbiano prestato il proprio consenso, perche in caso contrario la loro esposizione si ridurra pro quota. Per evitare sorprese, i contratti di fideiussione bancaria spesso contengono clausole di solidarieta rafforzata e di rinuncia alle eccezioni, la cui validita va pero verificata alla luce delle norme sulle clausole abusive (art. 33 D.Lgs. 206/2005) e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.
Domande frequenti
Se il creditore rimette il debito al debitore principale, i fideiussori sono liberati?
Si, automaticamente. La fideiussione e accessoria al debito principale: se questo si estingue per remissione, la garanzia cade con esso. I fideiussori sono liberati senza che sia necessario un atto formale nei loro confronti.
La remissione accordata a un fideiussore libera anche gli altri?
No, non per l'intero. Gli altri fideiussori restano obbligati ma la loro quota si riduce in misura corrispondente alla parte del fideiussore liberato. Solo se hanno consentito alla liberazione rimangono obbligati per il totale.
Cosa succede se i cofideiussori accettano che uno di loro venga liberato?
Se gli altri fideiussori hanno consentito alla liberazione di uno di loro, perdono il beneficio della riduzione pro quota e rimangono obbligati per l'intero importo del debito garantito.
Come si distingue l'art. 1239 dall'art. 1301 c.c. sulla remissione a un condebitore solidale?
L'art. 1239 c.c. si applica ai fideiussori, il cui obbligo e accessorio. L'art. 1301 c.c. riguarda i condebitori solidali paritari: in quel caso la remissione a uno libera gli altri solo per la sua parte, ma il creditore puo fare riserva di agire per il totale verso gli altri.
Una banca puo liberare un fideiussore senza ridurre l'esposizione degli altri?
Si, se gli altri fideiussori consentono espressamente alla liberazione. In assenza di consenso, la loro obbligazione si riduce pro quota. I contratti bancari spesso prevedono clausole che cercano di neutralizzare questo effetto, ma tali clausole devono essere valutate anche sotto il profilo delle norme consumeristiche.