Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1301 c.c. Remissione

In vigore

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione. Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

In sintesi

  • L'art. 1301 c.c. disciplina gli effetti della remissione nelle obbligazioni solidali.
  • La remissione a favore di un debitore in solido libera anche gli altri, salvo riserva del creditore.
  • Con la riserva, il creditore può esigere dagli altri il credito detratta la parte del debitore liberato.
  • La remissione fatta da uno dei creditori in solido libera il debitore solo per la parte spettante a quel creditore.
  • La norma bilancia la libertà del creditore di rimettere con la tutela degli altri condebitori e concreditori.
Indice dei contenuti

L'art. 1301 del codice civile regola gli effetti della remissione del debito nell'ambito delle obbligazioni solidali. La disposizione affronta un problema delicato: stabilire come la rinuncia del creditore al proprio credito, manifestata a favore di uno solo dei coobbligati, si ripercuota sugli altri partecipanti al rapporto solidale. La norma offre una soluzione equilibrata, che concilia la libertà negoziale del creditore con la tutela della posizione degli altri condebitori.

La remissione e la solidarietà passiva

Nella solidarietà passiva più debitori sono tenuti alla medesima prestazione, e il creditore può esigere l'intero da ciascuno di essi, salvo poi il regresso interno. Quando il creditore rimette il debito a uno dei condebitori, si pone la questione se la rinuncia operi soltanto nei suoi confronti o si estenda anche agli altri. Il primo comma dell'art. 1301 risolve la questione stabilendo, in via di principio, che la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri.

La regola generale: estensione liberatoria

L'effetto liberatorio esteso si spiega con la struttura unitaria dell'obbligazione solidale: la remissione incide sull'oggetto comune della prestazione, e la sua rinuncia tende a riverberarsi sull'intero rapporto. Tuttavia, questa estensione non è inderogabile. La norma fa salva l'ipotesi in cui il creditore abbia riservato il proprio diritto verso gli altri condebitori: in tal caso, la liberazione resta circoscritta al solo destinatario della remissione, e gli altri rimangono obbligati.

L'effetto della riserva: il computo della parte

Quando il creditore si riserva il diritto verso gli altri, la norma precisa che egli non può esigere l'intero, ma deve detrarre la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione. Questa regola evita un ingiusto arricchimento del creditore e tutela gli altri condebitori: poiché il debitore liberato non potrà più essere chiamato a contribuire in sede di regresso, gli altri non devono sopportare anche la quota di chi è stato liberato. Il creditore, pertanto, può pretendere il credito residuo decurtato di quella quota.

La ratio di tutela del regresso interno

La soluzione adottata dall'art. 1301 si comprende alla luce dei rapporti interni tra condebitori. Se il creditore potesse riservare il diritto verso gli altri ed esigere ugualmente l'intero, costoro, dopo aver pagato, non potrebbero recuperare dal condebitore liberato la sua quota di contribuzione, perché questi è stato definitivamente sciolto dal vincolo. La detrazione della parte del debitore remesso riequilibra la situazione, impedendo che la remissione, atto di favore verso uno, si traduca in un pregiudizio per gli altri.

La remissione nella solidarietà attiva

Il secondo comma affronta l'ipotesi speculare della solidarietà attiva, in cui più creditori possono esigere l'intero dal debitore. Qui la remissione fatta da uno dei creditori in solido libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al creditore remittente. La rinuncia di un concreditore, infatti, non può pregiudicare i diritti degli altri: ciascuno conserva la propria quota, e l'atto di disposizione del singolo produce effetti limitati alla porzione di cui egli può disporre.

Il principio di disponibilità della propria quota

Tanto nella solidarietà passiva quanto in quella attiva emerge un principio comune: ciascun soggetto può disporre soltanto della propria sfera giuridica, senza incidere negativamente su quella altrui. Il creditore può rimettere il debito, ma se vuole conservare le ragioni verso gli altri deve sopportare la detrazione della quota del liberato; il concreditore può rimettere, ma solo per la parte che gli compete. La norma traduce in regole operative questa esigenza di equilibrio tra autonomia individuale e tutela dei terzi coinvolti nel rapporto.

La remissione come atto di rinuncia abdicativa

Sul piano della natura giuridica, la remissione del debito si configura come atto con cui il creditore rinuncia in tutto o in parte al proprio credito, determinandone l'estinzione. Nelle obbligazioni solidali questo atto di disposizione si confronta con la pluralita dei soggetti coinvolti, ponendo il problema della sua propagazione. L'art. 1301 risolve la questione individuando un criterio di base, l'estensione liberatoria, e un correttivo, la riserva. La scelta riflette il favore dell'ordinamento per gli effetti che avvantaggiano i condebitori, bilanciato dalla necessita di non frustrare la volonta del creditore che intenda conservare le proprie ragioni verso gli altri, purche cio non si traduca in un pregiudizio per costoro.

L'onere della riserva e la sua interpretazione

La conservazione del diritto verso gli altri condebitori richiede una manifestazione di volonta del creditore: la riserva. In assenza di tale riserva opera la regola generale dell'estensione liberatoria, con conseguente liberazione di tutti i coobbligati. La riserva, in quanto deroga al principio, deve emergere in modo chiaro dalla dichiarazione del creditore, sebbene non siano richieste formule sacramentali. L'interprete e chiamato a verificare, alla luce del complessivo regolamento di interessi, se il creditore abbia inteso liberare integralmente il rapporto o soltanto il singolo destinatario. Da questa qualificazione discendono conseguenze rilevanti sulla misura di cio che il creditore potra ancora esigere dagli altri.

Coordinamento sistematico

L'art. 1301 si inserisce nella disciplina delle obbligazioni solidali (artt. 1292 e seguenti) e si coordina con le altre norme che regolano la propagazione degli effetti degli atti compiuti da o verso un singolo coobbligato, come la transazione, la novazione e la confusione. In tutte queste ipotesi il legislatore distingue tra effetti che si estendono a vantaggio degli altri e atti che, potendo pregiudicarli, restano confinati alla sfera del singolo. La remissione, in quanto atto potenzialmente favorevole, segue la regola dell'estensione, temperata dalla facolta di riserva e dal correlativo meccanismo della detrazione.

Domande frequenti

Cosa accade se il creditore rimette il debito a uno solo dei condebitori in solido?

In via di principio, la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri, salvo che il creditore abbia riservato il proprio diritto verso di loro. In tal caso la liberazione resta limitata al solo destinatario della remissione.

Cosa significa che il creditore può riservare il diritto verso gli altri?

Significa che il creditore mantiene la pretesa verso i condebitori non remessi. In tal caso, però, non può esigere l'intero: deve detrarre la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Perché va detratta la quota del debitore liberato?

Per evitare un pregiudizio agli altri condebitori. Poiché il debitore liberato non potrà più essere chiamato a contribuire in sede di regresso, gli altri non devono sopportarne la quota, che viene quindi sottratta a quanto il creditore può esigere.

Cosa accade se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido?

La remissione fatta da uno dei creditori in solido libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al creditore remittente. Gli altri concreditori conservano la propria quota di credito.

Qual è il principio comune ai due commi dell'art. 1301 c.c.?

Il principio per cui ciascun soggetto può disporre soltanto della propria sfera giuridica senza pregiudicare quella altrui: chi rimette incide pienamente solo sulla propria posizione, mentre gli effetti sugli altri sono regolati per preservarne i diritti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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