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Art. 1300 c.c. Novazione
In vigore
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1300 c.c., Novazione nelle obbligazioni solidali
L'art. 1300 c.c. disciplina gli effetti della novazione nell'ambito delle obbligazioni solidali, coordinando la disciplina generale sulla novazione (art. 1230 c.c.) con quella sulla solidarietà (artt. 1292 ss. c.c.).
Effetto liberatorio generale
La regola principale è che la novazione stipulata tra il creditore e uno dei debitori in solido estingue l'obbligazione originaria e libera tutti gli altri debitori. Ciò discende dal fatto che la novazione sostituisce l'obbligazione preesistente con una nuova: venuta meno la prima, cade anche il vincolo solidale che la assisteva.
Novazione parziale (limitata a un debitore)
Il legislatore ha tuttavia previsto la possibilità che le parti vogliano limitare la novazione a uno solo dei condebitori. In tal caso, gli altri non sono liberati integralmente, ma solo per la quota del debitore novato. Questo meccanismo evita che la scelta del creditore di modificare il rapporto con un singolo condebitore si ripercuota ingiustamente sull'intera compagine debitoria.
Novazione dal lato attivo
Quando la novazione è convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, il principio di autonomia del singolo creditore ne limita gli effetti: gli altri creditori solidali vedono estinta la loro pretesa solo per la quota del creditore che ha novato. Resta ferma la solidarietà per la parte rimanente.
Distinzione dalla transazione
La novazione si distingue dalla transazione (art. 1304 c.c.) perché richiede la sostituzione di un elemento essenziale dell'obbligazione (aliquid novi), mentre la transazione implica reciproche concessioni. Entrambe, però, seguono regole analoghe quanto agli effetti riflessi nei confronti degli altri condebitori o concreditori.
Domande frequenti
La novazione con un debitore libera automaticamente tutti gli altri?
Sì, in linea generale. Se però le parti vogliono limitare la novazione a un solo debitore, gli altri si liberano solo per la quota di quest'ultimo (art. 1300, comma 2, c.c.).
Cosa si intende per 'aliquid novi' nella novazione?
È l'elemento nuovo che differenzia la nuova obbligazione da quella originaria: può essere il cambiamento dell'oggetto, del titolo o di una modalità essenziale del rapporto (art. 1230 c.c.).
Come si prova la volontà di limitare la novazione a un solo debitore?
La riserva deve risultare chiaramente dal contratto di novazione; in mancanza, si presume che la novazione abbia effetto liberatorio generale per tutti i condebitori solidali.
Cosa succede se un creditore in solido nova il proprio credito?
La novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del creditore che ha novato: il debitore resta obbligato in solido verso gli altri per la quota residua.
La novazione soggettiva (cambio di debitore) segue le stesse regole?
No: la novazione soggettiva passiva (espromissione, delegazione, accollo) ha una propria disciplina (artt. 1268-1276 c.c.) e non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1300 c.c.