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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1299 c.c. Regresso tra condebitori

In vigore

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

In sintesi

  • Il condebitore che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso ciascuno degli altri per la rispettiva quota.
  • In caso di insolvenza di uno dei condebitori, la perdita si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri, incluso chi ha già pagato.
  • La stessa regola si applica se è insolvente il condebitore nel cui interesse esclusivo era stata assunta l'obbligazione.
  • Il diritto di regresso presuppone un pagamento effettivo che abbia liberato tutti i coobbligati.
  • La norma realizza la giustizia distributiva interna all'obbligazione solidale.
Indice dei contenuti

Cos'e' il regresso tra condebitori

Quando uno dei condebitori solidali adempie l'intera obbligazione, libera tutti gli altri nei confronti del creditore, ma si trova ad aver sopportato un onere superiore alla propria quota interna. L'azione di regresso disciplinata dall'art. 1299 c.c. e' lo strumento con cui il condebitore solvente può recuperare dagli altri quanto ha pagato in eccesso rispetto alla propria parte.

Presupposti e oggetto del regresso

Il regresso presuppone un pagamento che abbia effettivamente estinto l'obbligazione verso il creditore. Chi ha pagato può agire verso ciascuno degli altri condebitori per la rispettiva quota, determinata secondo le regole dell'art. 1298 c.c. (presuntivamente uguali). Se Tizio, Caio e Sempronio devono solidalmente 30.000 euro e Tizio paga l'intero, potra' chiedere 10.000 euro a Caio e 10.000 euro a Sempronio, mantenendo a proprio carico la propria quota di 10.000 euro.

Il problema dell'insolvenza e la sua ripartizione

La norma affronta il caso, frequente nella pratica, in cui uno dei condebitori sia insolvente e non possa rimborsare la propria quota. La soluzione legislativa e' solidaristica: la perdita derivante dall'insolvenza non ricade interamente su chi ha pagato, ma viene ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri condebitori, compreso il solvente. In altri termini, il rischio di insolvenza e' condiviso da tutti i coobbligati, non scaricato su chi ha avuto il merito di pagare per primo.

Esempio: Tizio, Caio e Sempronio devono 30.000 euro solidalmente. Tizio paga l'intero. Sempronio e' insolvente. La quota di Sempronio (10.000 euro) si divide tra Tizio e Caio in parti uguali (5.000 euro ciascuno). Tizio recupera quindi da Caio 15.000 euro (quota di Caio 10.000 + metà dell'insolvenza di Sempronio 5.000) e sopporta definitivamente 15.000 euro.

Insolvenza del condebitore nell'interesse esclusivo

Il terzo comma estende la stessa regola al caso in cui sia insolvente il condebitore nel cui interesse esclusivo era stata contratta l'obbligazione. Questa fattispecie e' particolarmente delicata perché, come visto nell'art. 1298, quel soggetto avrebbe dovuto sopportare internamente l'intero onere. Se e' insolvente, gli altri condebitori, che avevano garantito nell'altrui interesse, subiscono comunque la ripartizione della perdita secondo il meccanismo solidaristico. È un'ulteriore conferma della natura mutualistica del vincolo solidale.

Differenza tra regresso e surrogazione

Accanto al regresso ex art. 1299, chi ha pagato può avvalersi anche della surrogazione legale nelle ragioni del creditore (art. 1203, n. 3 c.c.), che conserva le garanzie accessorie al credito. Nella pratica, la surrogazione e' spesso più vantaggiosa perché consente di valersi delle ipoteche o delle fideiussioni che assistevano il credito originario, mentre il regresso e' un'azione autonoma limitata alle quote interne.

Prescrizione del diritto di regresso

Il diritto di regresso e' soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., che decorre dal momento del pagamento integrale effettuato dal condebitore solvente. È importante che il condebitore che ha pagato conservi la prova del pagamento e notifichi tempestivamente agli altri la propria intenzione di agire in regresso.

Domande frequenti

Cosa si intende per diritto di regresso tra condebitori solidali?

È il diritto del condebitore che ha pagato l'intero debito di recuperare dagli altri la rispettiva quota interna. Chi ha pagato non deve sopportare definitivamente il peso dell'intera obbligazione ma solo la propria parte.

Come si ripartisce la perdita se uno dei condebitori e' insolvente?

La quota dell'insolvente si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri condebitori, incluso quello che ha già pagato. Il rischio di insolvenza e' condiviso, non scaricato solo su chi ha effettuato il pagamento.

Qual e' la differenza tra regresso e surrogazione?

Il regresso e' un'azione autonoma per recuperare le quote interne. La surrogazione (art. 1203 n. 3 c.c.) consente di subentrare nelle ragioni del creditore originario, conservando anche le garanzie accessorie come ipoteche e fideiussioni, spesso più utile nella pratica.

In quanto tempo si prescrive il diritto di regresso?

Il diritto di regresso si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui il condebitore ha effettuato il pagamento integrale che ha estinto il debito verso il creditore.

Cosa succede se l'insolvente e' il condebitore che aveva tratto esclusivo vantaggio dall'obbligazione?

Anche in questo caso la perdita si ripartisce tra gli altri condebitori. Nonostante quel soggetto avesse dovuto sopportare l'intero onere internamente, la sua insolvenza viene distribuita solidaristicamente tra tutti gli altri coobbligati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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