Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1295 c.c. – Divisibilità tra gli eredi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1294 - Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori→Cod. civ. art. 1296 - Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagament…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti→Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali→Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà→Art. 1298 c.c.: Rapporti interni tra debitori o creditori solida→Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla→Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori→Art. 1290 c.c.: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le presta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio e la sua eccezione
L'art. 1295 c.c. introduce una deroga significativa al principio di solidarieta: mentre tra i coobbligati originari vige il regime solidale, il successivo evento della morte di uno di essi modifica la struttura del rapporto. L'obbligazione solidale, alla morte del condebitore o del concreditore, si trasforma in un'obbligazione parziaria nei confronti degli eredi, ripartita in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Divisione sul lato passivo
Si immagini che Tizio, Caio e Sempronio siano condebitori solidali per 90.000 euro verso Mevio. Tizio muore lasciando due eredi, Primo e Secondo, con quote uguali. Dopo la morte di Tizio, Primo e Secondo non sono solidalmente tenuti per la quota di Tizio, ma ciascuno risponde solo per 15.000 euro (meta della quota di 30.000 che era di Tizio). Mevio non puo piu pretendere l'intero da Primo o Secondo: dovra agire separatamente per le rispettive quote, mentre puo ancora agire per l'intero contro Caio e Sempronio.
Divisione sul lato attivo
Nella solidarieta attiva, se muore uno dei creditori solidali, il credito si divide tra i suoi eredi in proporzione alle quote ereditarie. Se Caio era concreditore solidale con Sempronio per 20.000 euro da Tizio, e Caio muore con due eredi a quote uguali, ciascun erede di Caio avra diritto a 5.000 euro: non potranno piu esigere l'intero da Tizio, ma soltanto la propria quota.
Ratio della norma
Il principio di divisibilita tra gli eredi risponde a un'esigenza di equita successoria: la solidarieta e un vincolo personale che nasce dall'accordo delle parti o dalla legge con riferimento a specifici soggetti. Sarebbe eccessivo e potenzialmente oneroso costringere un erede, che riceve una quota limitata del patrimonio, a rispondere per l'intero debito solidale del de cuius, salvo poi agire in regresso contro gli altri eredi. La norma bilancia la tutela del creditore (che conserva la solidarieta verso i condebitori superstiti) con la proporzionalita del vincolo successorio.
Patto contrario
La regola e derogabile per patto contrario: il contratto originario o un accordo successivo puo prevedere che la solidarieta si trasferisca integra agli eredi del condebitore. Questa clausola e frequente nei contratti di finanziamento e nelle fideiussioni omnibus, dove il creditore bancario ha interesse a mantenere la pienezza del vincolo solidale anche dopo il decesso di uno dei garanti.
Determinazione delle quote
Le quote di divisione seguono le regole del diritto successorio: se vi e testamento, si applicano le quote testamentarie; in mancanza, le quote della successione legale. In caso di divisione ereditaria gia avvenuta, l'attribuzione concreta dei beni puo incidere sulla quota di responsabilita per i debiti ereditari, ma il criterio base rimane quello delle quote di delazione.
Domande frequenti
Gli eredi di un condebitore solidale rispondono in solido?
No. Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie: ciascuno risponde solo per la propria parte.
Cosa succede agli altri condebitori solidali dopo la morte di uno di essi?
Gli altri condebitori sopravviventi rimangono solidalmente tenuti per l'intero; e solo la quota del defunto che si divide tra i suoi eredi.
E possibile mantenere la solidarieta anche per gli eredi?
Si. Le parti possono pattuire espressamente che la solidarieta si perpetui in capo agli eredi, derogando cosi alla regola di divisibilita dell'art. 1295 c.c.
Come si calcola la quota di ciascun erede?
In proporzione alla rispettiva quota ereditaria, determinata secondo il testamento o, in mancanza, secondo le regole della successione legale.
La regola vale anche per la solidarieta attiva?
Si. Anche nella solidarieta attiva, alla morte di un concreditore il credito si divide tra i suoi eredi pro quota: nessuno di essi potra piu esigere l'intero.