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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1290 c.c. – Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

In sintesi

  • Disciplina il caso in cui entrambe le prestazioni alternative diventino impossibili prima della scelta.
  • Se la scelta spettava al debitore, egli deve pagare l'equivalente della prestazione divenuta impossibile per ultima.
  • Se la scelta spettava al creditore, questi puo domandare l'equivalente dell'una o dell'altra prestazione.
  • La norma protegge il creditore evitando che il debitore si avvantaggi della doppia impossibilita da lui causata.
  • Il criterio cronologico (ultima impossibilita) vale solo per la scelta del debitore; per quella del creditore vige liberta di elezione.
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Contesto normativo

L'art. 1290 c.c. chiude il sistema delle obbligazioni alternative disciplinate nella Sezione II del Capo VI, affrontando il caso limite in cui l'impossibilita sopravvenuta colpisca entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione. Si tratta di una fattispecie residuale rispetto agli artt. 1285-1289, che regolano i casi in cui soltanto una delle prestazioni divenga impossibile o sia eliminata dalla scelta.

Struttura della norma

La disposizione si articola in due commi distinti a seconda di chi sia titolare del diritto di scelta. Il primo comma riguarda la scelta spettante al debitore: in questo caso, se entrambe le prestazioni sono divenute impossibili e il debitore deve rispondere di una di esse, egli e tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario di quella divenuta impossibile per ultima. Il secondo comma regola invece la scelta spettante al creditore, riconoscendogli la facolta di domandare l'equivalente dell'una o dell'altra prestazione a sua libera elezione.

Ratio e funzione

La differente disciplina risponde a una logica di equilibrio tra le parti. Quando la scelta spetta al debitore, il criterio cronologico dell'ultima impossibilita serve a impedire che egli si avvantaggi della situazione: se la seconda prestazione e divenuta impossibile per fatto a lui imputabile, dovra risponderne integralmente. Quando invece la scelta spetta al creditore, la norma tutela quest'ultimo concedendogli la massima flessibilita nel selezionare la base di calcolo dell'equivalente che ritiene piu favorevole.

Esempio pratico

Si pensi a Tizio che deve a Caio alternativamente la consegna di un quadro d'autore oppure di un orologio antico, con diritto di scelta in capo a Tizio. Per fatto imputabile a Tizio, prima viene distrutto il quadro, poi anche l'orologio. Tizio non puo liberarsi adducendo la doppia impossibilita: dovra pagare l'equivalente dell'orologio, cioe della prestazione divenuta impossibile per ultima. Se invece la scelta fosse spettata a Caio, questi potrebbe chiedere l'equivalente del quadro o dell'orologio, a seconda di quale valore stimi piu elevato o piu conveniente per i propri interessi.

Responsabilita del debitore

E fondamentale sottolineare che la norma si applica solo quando il debitore debba rispondere di una delle impossibilita, cioe quando almeno una delle due sia a lui imputabile per colpa o dolo (art. 1218 c.c.). Se entrambe le impossibilita fossero fortuiti, il debitore sarebbe liberato ai sensi dell'art. 1256 c.c. e non si porrebbe il problema dell'equivalente. La norma in esame si innesta quindi nel piu ampio sistema della responsabilita contrattuale, selezionando il criterio di quantificazione del danno risarcibile.

Coordinamento con l'art. 1291

L'art. 1291 c.c. estende espressamente le regole della Sezione II, compreso l'art. 1290, alle obbligazioni con alternativa multipla (tre o piu prestazioni). Di conseguenza, il meccanismo dell'ultima impossibilita opera anche quando siano piu di due le prestazioni alternative tutte venute meno, individuando nell'ultima sopravvenuta il parametro per il calcolo dell'equivalente a carico del debitore inadempiente.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1290 c.c.?

Si applica quando, in un'obbligazione alternativa, entrambe le prestazioni diventano impossibili e il debitore e responsabile di almeno una di esse.

Cosa deve pagare il debitore se la scelta spettava a lui?

Deve pagare l'equivalente pecuniario della prestazione divenuta impossibile per ultima.

Come si tutela il creditore se la scelta spettava a lui?

Il creditore puo scegliere liberamente di quale prestazione chiedere l'equivalente, optando per quella di valore piu elevato.

L'art. 1290 si applica anche se l'impossibilita e fortuita?

No. La norma presuppone che il debitore debba rispondere di una delle impossibilita, cioe che almeno una sia a lui imputabile. Se entrambe sono fortuite, il debitore e liberato.

La regola vale anche per obbligazioni con piu di due prestazioni?

Si. L'art. 1291 c.c. estende le stesse regole alle obbligazioni con alternativa multipla (tre o piu prestazioni).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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