Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1291 c.c. – Obbligazione con alternativa multipla

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

In sintesi

  • Estende le regole delle obbligazioni alternative (Sezione II) ai casi con piu di due prestazioni.
  • Ogni norma sull'obbligazione alternativa si applica anche quando le prestazioni dedotte sono tre o piu.
  • La scelta tra le prestazioni multiple segue le stesse regole previste per l'alternativa tra due.
  • Segna il passaggio alla Sezione III sulle obbligazioni in solido.
  • Ha funzione di norma di rinvio che evita duplicazioni legislative.
Indice dei contenuti

Funzione e posizione sistematica

L'art. 1291 c.c. e l'ultima disposizione della Sezione II del Capo VI, dedicata alle obbligazioni alternative. Svolge una duplice funzione: da un lato chiude la disciplina delle obbligazioni alternative estendendola all'ipotesi di pluralita di prestazioni; dall'altro introduce la Sezione III sulle obbligazioni in solido, come indicato dall'intestazione che compare nel testo normativo.

Portata della norma

La norma ha carattere di rinvio interno: stabilisce che tutte le regole fissate per la scelta, per l'impossibilita sopravvenuta e per gli altri aspetti dell'obbligazione alternativa si applicano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu di due. La sua semplicita testuale e ingannevole: essa consente di estendere un intero microsistema normativo senza dover ripetere ogni singola disposizione.

Obbligazione con alternativa multipla: nozione

Si parla di obbligazione con alternativa multipla quando il debitore (o il creditore, o un terzo) puo scegliere tra tre o piu prestazioni diverse, essendo obbligato a eseguirne soltanto una. Si pensi a Tizio che deve a Caio, a sua scelta, la consegna di un'automobile, di una motocicletta o di un'imbarcazione. Il rapporto obbligatorio e unico, ma le prestazioni in alternativa sono tre. Fino alla scelta, l'obbligazione e concentrata su tutte; con la scelta si concentra su una sola.

Applicazioni pratiche del rinvio

Il rinvio operato dall'art. 1291 produce effetti concreti su piu fronti. In caso di impossibilita parziale (una delle tre prestazioni diviene impossibile), si applicano le regole degli artt. 1285 e 1286: il debitore che aveva la scelta perde quella prestazione dall'alternativa e deve scegliere tra le rimanenti. In caso di impossibilita totale (tutte le prestazioni diventano impossibili), si applica l'art. 1290 con il criterio dell'ultima impossibilita per la quantificazione dell'equivalente.

Distinzione dall'obbligazione facoltativa

L'obbligazione con alternativa multipla non va confusa con quella facoltativa, in cui il debitore e obbligato a una sola prestazione ma ha la facolta di liberarsi eseguendone un'altra. Nella facoltativa, l'impossibilita della prestazione principale estingue l'obbligazione; nell'alternativa multipla, l'impossibilita di una prestazione non estingue l'obbligazione se ne restano altre praticabili.

Rilevanza nella prassi contrattuale

Le obbligazioni con alternativa multipla ricorrono frequentemente nei contratti commerciali complessi, nei contratti di fornitura con gamma di prodotti e nelle transazioni tra imprese. La norma dell'art. 1291, nel richiamare l'intera disciplina della Sezione II, offre un quadro completo e autosufficiente, rendendo non necessario che le parti regolino contrattualmente ogni aspetto della fattispecie.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 1291 c.c.?

Stabilisce che le regole sulle obbligazioni alternative si applicano anche quando le prestazioni sono piu di due, evitando di dover ripetere ogni singola norma.

Cos'e un'obbligazione con alternativa multipla?

E un'obbligazione in cui il debitore puo scegliere tra tre o piu prestazioni diverse, essendo tenuto a eseguirne una sola.

Come funziona la scelta nell'alternativa multipla?

Si applicano le stesse regole dell'art. 1284 c.c.: la scelta spetta al debitore salvo patto contrario, e si esercita con la dichiarazione all'altra parte o con l'esecuzione.

Cosa succede se una delle prestazioni multiple diventa impossibile?

L'impossibilita di una prestazione restringe l'alternativa alle prestazioni rimanenti, senza estinguere l'obbligazione, salvo che l'impossibilita sia imputabile alla parte cui non spettava la scelta.

Qual e la differenza rispetto all'obbligazione facoltativa?

Nell'alternativa multipla tutte le prestazioni sono oggetto dell'obbligazione; in quella facoltativa una sola e l'oggetto, le altre sono solo una facolta di sostituzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.