Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1287 c.c. Decadenza dalla facoltà di scelta
In vigore
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1286 - Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta→Cod. civ. art. 1288 - Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazio…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1285 Codice Civile: Obbligazione alternativa→Art. 1289 c.c.: Impossibilità colposa di una delle prestazioni→Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi→Art. 1290 c.c.: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le presta→Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo→Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla→Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 1287 c.c. disciplina la decadenza dalla facolta' di scelta nell'obbligazione alternativa. La norma risponde a un'esigenza pratica: evitare che il soggetto titolare della scelta possa paralizzare indefinitamente il rapporto obbligatorio omettendo di esercitare la propria facolta'. Il meccanismo e' sanzionatorio: chi non sceglie perde la facolta', che si sposta sull'altra parte o sul giudice.
Decadenza del debitore
Il primo comma riguarda il caso in cui il debitore sia stato condannato alternativamente a due prestazioni e non ne esegua alcuna nel termine fissato dal giudice. In tal caso la scelta passa al creditore, che potra' richiedere l'esecuzione di quella che preferisce. Tizio condannato a consegnare il fondo A o il fondo B entro 30 giorni: se non fa nulla, Caio creditore scegliera' quale fondo vuole.
Decadenza del creditore
Il secondo comma disciplina la situazione inversa: la scelta e' contrattualmente attribuita al creditore, che non la esercita nel termine stabilito dalle parti o in quello che il debitore gli ha fissato mediante atto stragiudiziale (tipicamente una diffida o messa in mora ex art. 1219). Scaduto invano il termine, la facolta' di scelta passa al debitore. ciò tutela il debitore dall'incertezza prolungata su quale prestazione debba eseguire.
Decadenza del terzo e intervento del giudice
Il terzo comma prevede che, se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la esercita nel termine assegnatogli, il giudice vi provvede. Diversamente dalle prime due ipotesi, qui non c'e' trasferimento a un'altra parte privata: la soluzione giurisdizionale garantisce imparzialità quando il terzo designato non vuole o non può decidere.
Coordinamento con l'art. 1219 (mora del debitore)
Il meccanismo dell'art. 1287 opera in stretto coordinamento con la messa in mora. Se il creditore vuole accelerare la scelta del debitore, deve intimargli per iscritto di eseguire una delle prestazioni entro un termine congruo. Decorso inutilmente tale termine, il debitore e' in mora e, se persiste nell'inerzia, il creditore acquista la facolta' di scegliere la prestazione.
Differenza con la concentrazione ex art. 1286
Mentre la concentrazione ex art. 1286 e' l'effetto fisiologico dell'esercizio della scelta, la decadenza ex art. 1287 e' una conseguenza patologica dell'inerzia. L'una estingue l'alternativita' per volontà del titolare; l'altra la estingue come sanzione per omessa scelta.
Domande frequenti
Cosa succede se il debitore non sceglie entro il termine fissato dal giudice?
La scelta passa al creditore, che potra' indicare quale delle due prestazioni vuole ricevere.
Come può il debitore 'forzare' il creditore a scegliere?
Il debitore può fissare al creditore un termine per esercitare la scelta. Se il creditore non la esercita entro quel termine, la facolta' di scelta torna al debitore.
Se il terzo designato per la scelta muore, chi decide?
Se il terzo non può effettuare la scelta nel termine assegnatogli (per morte, incapacità o rifiuto), vi provvede il giudice ai sensi dell'art. 1287, comma 3.
È necessaria una sentenza di condanna alternativa per applicare l'art. 1287, comma 1?
Il comma 1 si riferisce espressamente al debitore 'condannato alternativamente', quindi presuppone una pronuncia giudiziale. Per la fase stragiudiziale si applicano le regole della messa in mora ex art. 1219.
La decadenza dalla scelta e' automatica o deve essere dichiarata?
La decadenza opera di diritto allo scadere del termine, ma nella pratica il soggetto che acquista la facolta' deve comunicare la propria scelta all'altra parte per produrre la concentrazione dell'obbligazione.