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Art. 1286 c.c. Facoltà di scelta
In vigore
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio: scelta al debitore
L'art. 1286 c.c. stabilisce la regola suppletiva secondo cui, in assenza di diversa pattuizione, la facolta' di scelta nell'obbligazione alternativa spetta al debitore. La ratio e' tradizionale: il debitore conosce meglio le proprie disponibilita' e puo' organizzarsi per eseguire la prestazione a lui piu' conveniente.
Attribuzione convenzionale al creditore o a un terzo
Le parti possono attribuire la scelta al creditore o a un terzo. Se la scelta e' affidata a un terzo, si applica per analogia la disciplina dell'arbitraggio ex art. 1349 c.c. Qualora il terzo non voglia o non possa scegliere, il giudice vi provvede. Diversamente da quando la scelta e' del debitore o creditore, quella del terzo non puo' essere influenzata dagli interessi di parte.
Irrevocabilita' della scelta e concentrazione
Il comma 2 prevede due momenti in cui la scelta diviene irrevocabile: l'esecuzione di una delle due prestazioni oppure la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte. La dichiarazione e' un atto unilaterale recettizio: produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. Una volta comunicata, l'obbligazione si concentra e diviene semplice: Tizio non potra' piu' tornare sull'altra prestazione.
Scelta da parte di piu' persone
Se la scelta deve essere fatta da piu' persone (es. due contitolari del credito), il comma 3 consente al giudice di fissare un termine per l'esercizio congiunto. Se il termine scade senza che la scelta sia operata, il giudice la effettua d'ufficio. Questa previsione evita stalli decisionali che paralizzerebbero il rapporto obbligatorio.
Effetti sul patrimonio del debitore
Prima della scelta, tutti i beni o servizi che formano oggetto delle prestazioni alternative sono, in senso lato, 'vincolati' all'obbligazione. Se Caio deve cedere il fondo A o il fondo B, non potra' alienarli a terzi senza rischiare un inadempimento. Dopo la scelta e la concentrazione, solo il bene scelto rimane vincolato.
Coordinamento con l'art. 1287
L'art. 1286 va letto in combinato disposto con l'art. 1287: se il soggetto cui spetta la scelta non la esercita nel termine stabilito o assegnato, la facolta' passa all'altra parte o al giudice. Si tratta di un meccanismo sanzionatorio che evita la paralisi del rapporto obbligatorio.
Domande frequenti
A chi spetta la scelta nell'obbligazione alternativa se il contratto non dice nulla?
In mancanza di diversa previsione contrattuale, la scelta spetta al debitore, come stabilisce l'art. 1286, comma 1.
Quando la dichiarazione di scelta produce effetti?
La dichiarazione di scelta e' un atto unilaterale recettizio: produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza dell'altra parte o di entrambe le parti se la scelta e' del terzo.
E' possibile revocare la scelta dopo averla comunicata?
No. Una volta comunicata all'altra parte, la dichiarazione di scelta diviene irrevocabile e l'obbligazione si concentra sulla prestazione scelta.
Cosa succede se il terzo designato non vuole fare la scelta?
Se il terzo non effettua la scelta nel termine assegnatogli, il giudice vi provvede, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 1286.
Prima della scelta il debitore puo' vendere i beni oggetto dell'obbligazione?
No, non liberamente: alienare uno dei beni oggetto delle prestazioni alternative prima della scelta potrebbe configurare inadempimento, poiche' entrambe le prestazioni sono in obligatione fino alla concentrazione.