Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1285 c.c. – Obbligazione alternativa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1284 - Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi→Cod. civ. art. 1286 - Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo→Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta→Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie→Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni→Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali→Art. 1289 c.c.: Impossibilità colposa di una delle prestazioni→Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Definizione e struttura
L'art. 1285 c.c. definisce l'obbligazione alternativa: il debitore e' obbligato verso il creditore a compiere una di due (o più) prestazioni, ma si libera eseguendone una sola a sua scelta (o del creditore, se diversamente pattuito). Entrambe le prestazioni sono in obligatione fin dalla nascita del rapporto, a differenza dell'obbligazione facoltativa in cui solo una e' dovuta.
Il divieto di prestazioni parziali
La norma prevede espressamente che il debitore non possa costringere il creditore ad accettare parte dell'una e parte dell'altra prestazione. Si pensi a Tizio che deve scegliere tra consegnare un autoveicolo o pagare 20.000 euro: non potra' offrire l'auto e 10.000 euro contemporaneamente. La ratio sta nel garantire al creditore la certezza di ricevere una prestazione intera e coerente con il regolamento contrattuale.
Distinzione dall'obbligazione facoltativa
La differenza con l'obbligazione facoltativa (art. 1289 c.c.) e' cruciale sul piano pratico: nell'obbligazione alternativa entrambe le prestazioni sono dedotte in contratto e l'impossibilita' di una non estingue il rapporto (l'obbligazione si concentra sull'altra); nell'obbligazione facoltativa, invece, solo la prestazione principale e' in obligatione, e l'impossibilita' sopravvenuta di questa estingue l'intera obbligazione, anche se la prestazione sostitutiva resta possibile.
Fonte e genesi del vincolo
L'obbligazione alternativa può nascere da contratto (es. Tizio si obbliga a consegnare il fondo Rustico o il fondo Urbano a scelta di Caio) o dalla legge (es. alcune ipotesi risarcitorie in cui il danneggiante può scegliere tra reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente). Non e' necessario che le prestazioni abbiano lo stesso valore economico.
Coordinamento normativo
L'art. 1285 deve essere letto insieme agli artt. 1286 (facolta' di scelta e concentrazione), 1287 (decadenza dalla scelta), 1288 (impossibilita' oggettiva di una prestazione) e 1289 (impossibilita' colposa). Insieme formano un sistema coerente che regola il ciclo di vita dell'obbligazione alternativa dalla nascita all'estinzione.
Applicazioni pratiche
Nella prassi commerciale le obbligazioni alternative ricorrono nelle clausole penali alternative, nei contratti di appalto con varianti, e in alcune pattuizioni risarcitorie. Caio costruttore si obbliga verso Tizio committente a consegnare l'appartamento di tipo A o quello di tipo B: fino alla scelta, entrambi i beni rimangono in obbligazione e Caio non può disporne liberamente senza il rischio di inadempimento.
Domande frequenti
Che cos'e' un'obbligazione alternativa?
È un'obbligazione in cui il debitore e' tenuto a due o più prestazioni ma si libera eseguendone una sola, a propria scelta o di chi e' designato dal contratto.
Qual e' la differenza tra obbligazione alternativa e obbligazione facoltativa?
Nell'obbligazione alternativa entrambe le prestazioni sono dovute (in obligatione) e l'impossibilita' di una concentra il rapporto sull'altra. Nell'obbligazione facoltativa (art. 1289) solo una prestazione e' dovuta: se questa diviene impossibile l'obbligazione si estingue.
Il debitore può offrire metà di ciascuna prestazione?
No. L'art. 1285 vieta espressamente al debitore di costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra prestazione.
A chi spetta la scelta nell'obbligazione alternativa?
Salvo diversa attribuzione contrattuale, la scelta spetta al debitore ai sensi dell'art. 1286. Le parti possono convenire che spetti al creditore o a un terzo.
L'obbligazione alternativa può avere più di due prestazioni?
Si'. La norma parla di 'una delle due prestazioni' ma la dottrina e la giurisprudenza ammettono pacificamente obbligazioni con tre o più prestazioni alternative.