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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1282 c.c. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

In vigore

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Interessi di pieno diritto: i crediti liquidi ed esigibili producono interessi automaticamente, senza necessita' di costituzione in mora.
  • Liquidita' ed esigibilita': entrambi i requisiti devono ricorrere: il credito deve essere determinato nell'ammontare e immediatamente esigibile.
  • Eccezione per fitti e pigioni: i canoni di locazione non producono interessi automatici; occorre la costituzione in mora del conduttore.
  • Rimborso spese su cose da restituire: se chi ha fatto spese ha goduto della cosa senza corrispettivo, non decorrono interessi per quel periodo.
  • Derogabilita': la regola e' dispositiva; legge o contratto possono escludere o modificare il decorso automatico degli interessi.

La regola degli interessi automatici

L'art. 1282 c.c. enuncia il principio fondamentale che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, cioe' automaticamente, senza necessita' di domanda giudiziale ne' di atto di costituzione in mora. Questa regola distingue le obbligazioni pecuniarie dalle altre obbligazioni: nel momento in cui un credito pecuniario e' certo nell'ammontare e immediatamente esigibile, il creditore ha diritto agli interessi.

I requisiti di liquidita' ed esigibilita'

La liquidita' implica che il credito sia determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare: non occorre necessariamente una sentenza o un accordo, ma il credito non deve richiedere un'attivita' valutativa complessa. L'esigibilita' significa che il termine di pagamento sia scaduto e non vi siano condizioni sospensive pendenti. Un credito illiquido (es. risarcimento del danno non ancora quantificato) non produce interessi automatici ex art. 1282, ma puo' produrre interessi dal momento della liquidazione o della domanda giudiziale.

Il tasso degli interessi legali

In assenza di pattuizione contraria, gli interessi si applicano al tasso legale ex art. 1284 c.c., determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il tasso e' variato significativamente negli ultimi anni: da valori prossimi allo zero fino al 5% annuo (2024). Nei rapporti commerciali tra imprese, il D.Lgs. 231/2002 prevede un tasso di mora piu' elevato (tasso BCE + 8 punti percentuali), che costituisce una legge speciale ex art. 1281 c.c.

L'eccezione per fitti e pigioni

Il secondo comma introduce un'eccezione pratica rilevante: i crediti per canoni di locazione (fitti e pigioni) non producono interessi automaticamente, ma solo dalla costituzione in mora del conduttore. La ratio e' di proteggere il conduttore da sorprese: il locatore deve prima formalmente richiedere il pagamento degli arretrati. Questa eccezione si applica sia alle locazioni abitative sia a quelle commerciali.

Rimborso spese e godimento della cosa

Il terzo comma regola un caso specifico: il credito per rimborso di spese effettuate su una cosa che deve essere restituita al proprietario. Se colui che ha fatto le spese ha goduto della cosa senza corrispettivo e senza obbligo di rendiconto, gli interessi non decorrono per quel periodo. L'esempio classico e' quello del possessore di buona fede che migliora un immobile altrui: non puo' chiedere interessi sul credito per le migliorie per il periodo in cui ha goduto dell'immobile gratuitamente.

Interazione con il D.Lgs. 231/2002

Nei contratti commerciali tra imprese, il D.Lgs. 231/2002 ha profondamente modificato la disciplina degli interessi di mora. A differenza dell'art. 1282 che richiede liquidita' ed esigibilita', il D.Lgs. 231 prevede l'automatico decorso degli interessi dal giorno successivo alla scadenza contrattuale o legale, al tasso BCE maggiorato di 8 punti. Questa normativa speciale prevale sull'art. 1282 nei rapporti B2B, rendendo ancora piu' oneroso il ritardo nei pagamenti commerciali.

Domande frequenti

Quando iniziano a decorrere gli interessi su una fattura commerciale non pagata?

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, automaticamente, senza necessita' di costituire in mora il debitore. Nei contratti tra imprese si applica il D.Lgs. 231/2002 con tasso BCE + 8 punti, che prevale sull'art. 1282 c.c.

Un credito risarcitorio non ancora quantificato produce interessi?

No, non immediatamente. Il credito per danni deve essere liquidato (nell'ammontare) per essere 'liquido' ex art. 1282 c.c. Gli interessi decorrono dalla liquidazione o, in caso di domanda giudiziale, dalla data della domanda stessa.

Il locatore deve fare qualcosa prima di chiedere gli interessi sui canoni arretrati?

Si'. Per i fitti e pigioni, l'art. 1282, secondo comma, richiede la previa costituzione in mora del conduttore: solo da quel momento decorrono gli interessi sui canoni non pagati.

Posso pattuire contrattualmente l'esclusione degli interessi automatici?

Si', nei limiti consentiti dalla legge. La regola dell'art. 1282 e' dispositiva: le parti possono escludere o modificare il decorso degli interessi. Tuttavia, nei contratti tra imprese, la rinuncia agli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 e' valida solo se non gravemente iniqua.

Qual e' il tasso degli interessi legali nel 2024?

Il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. e' fissato annualmente con DM MEF. Per il 2024 e' stato fissato al 2,5% annuo. Per i rapporti commerciali tra imprese, il tasso di mora del D.Lgs. 231/2002 e' piu' elevato (tasso BCE di riferimento + 8 punti percentuali).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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