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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1288 c.c. Impossibilità di una delle prestazioni

In vigore

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

In sintesi

  • Se una prestazione non poteva formare oggetto di obbligazione fin dall'origine, l'obbligazione alternativa si considera semplice fin dalla conclusione del contratto.
  • Se una prestazione diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'obbligazione si concentra sull'altra (diviene semplice).
  • La norma riguarda solo l'impossibilita' oggettiva e non colposa; l'impossibilita' colposa e' regolata dall'art. 1289 c.c.
  • L'impossibilita' originaria di una prestazione non determina la nullita' dell'intero contratto se l'altra e' valida e possibile.
  • Il principio e' di conservazione del contratto: si salva il vincolo obbligatorio riducendolo alla prestazione residua.

Struttura della norma

L'art. 1288 c.c. disciplina due distinte ipotesi di impossibilita' che investono una delle prestazioni dedotte nell'obbligazione alternativa: l'impossibilita' originaria (la prestazione non poteva ab initio formare oggetto di obbligazione) e l'impossibilita' sopravvenuta non imputabile. In entrambi i casi l'effetto e' la concentrazione automatica: l'obbligazione alternativa diviene semplice, avente per oggetto l'unica prestazione rimasta possibile.

Impossibilita' originaria

Quando una delle due prestazioni era gia' impossibile al momento della conclusione del contratto (es. trasferimento di un bene gia' distrutto a quella data), l'obbligazione nasce come semplice: l'alternativita' e' meramente apparente. Il contratto non e' nullo nel suo complesso se la seconda prestazione e' valida e possibile; si applica il principio di conservazione ex art. 1367 c.c.

Impossibilita' sopravvenuta non imputabile

Quando, dopo la nascita del rapporto, una delle prestazioni diviene impossibile per causa non imputabile ne' al debitore ne' al creditore (forza maggiore, caso fortuito), l'obbligazione si concentra automaticamente sull'altra. Tizio si era obbligato a cedere il fondo A o il fondo B: se il fondo A perisce per un incendio non causato da nessuna delle parti, Tizio dovra' cedere il fondo B. Non occorre una dichiarazione delle parti: la concentrazione avviene ex lege.

Differenza con l'art. 1289

L'art. 1288 si applica all'impossibilita' non imputabile. Se invece l'impossibilita' e' causata da colpa del debitore o del creditore, trovano applicazione le regole piu' articolate dell'art. 1289, che modulano gli effetti in funzione di chi ha la scelta e di chi ha causato l'impossibilita'.

Impossibilita' parziale e riduzione della prestazione

Se l'impossibilita' e' solo parziale (es. un bene si deteriora ma non perisce), occorre distinguere: se il deterioramento e' tale da rendere la prestazione sostanzialmente diversa da quella dedotta, si applica per analogia l'art. 1288; se invece il bene e' ancora idoneo a soddisfare l'interesse del creditore, l'obbligazione non si concentra e la scelta rimane tra le due prestazioni (una delle quali ridotta).

Rilevanza pratica

Nei contratti di appalto o di compravendita con opzioni, l'art. 1288 tutela il creditore garantendo che l'impossibilita' fortuita di una variante non estingua l'intero rapporto. Caio acquirente che ha diritto all'appartamento di tipo A o di tipo B non perde il proprio diritto se l'appartamento A viene distrutto da un evento sismico: otterra' comunque l'appartamento B.

Domande frequenti

Se una delle due prestazioni era impossibile fin dall'inizio, il contratto e' nullo?

No. L'obbligazione alternativa si considera semplicemente semplice fin dall'origine: il contratto rimane valido e il debitore deve eseguire l'unica prestazione possibile.

Cosa significa che l'obbligazione 'si considera semplice'?

Significa che l'alternativita' cessa e l'obbligazione ha ora per oggetto una sola prestazione (quella rimasta possibile), con le regole proprie delle obbligazioni semplici.

E' necessaria una dichiarazione delle parti per la concentrazione automatica?

No. Quando l'impossibilita' e' oggettiva e non imputabile, la concentrazione opera ex lege, senza bisogno di accordo o dichiarazione delle parti.

L'art. 1288 si applica anche all'impossibilita' causata da colpa del debitore?

No. L'impossibilita' colposa e' disciplinata dall'art. 1289, che prevede regole diverse a seconda di chi ha la scelta e di chi ha causato l'impossibilita'.

Se il bene oggetto di una prestazione si deteriora parzialmente, si applica l'art. 1288?

Dipende dall'entita' del deterioramento: se rende la prestazione sostanzialmente diversa da quella pattuita, si applica l'art. 1288 per analogia; altrimenti l'obbligazione rimane alternativa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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