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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1289 c.c. Impossibilità colposa di una delle prestazioni

In vigore

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

In sintesi

  • Se la scelta spetta al debitore e una prestazione diviene impossibile anche per sua colpa, l'obbligazione si concentra sull'altra prestazione.
  • Se una prestazione diviene impossibile per colpa del creditore e la scelta spettava al debitore, questi è liberato salvo che preferisca eseguire l'altra e chiedere il risarcimento dei danni.
  • Se la scelta spetta al creditore e questi causa l'impossibilità, il debitore è liberato salvo che il creditore preferisca esigere l'altra prestazione risarcendo il danno.
  • Se l'impossibilità è imputabile al debitore e la scelta spettava al creditore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o il risarcimento del danno.
  • La norma bilancia gli interessi delle parti modulando gli effetti in funzione di chi ha la scelta e chi ha causato l'impossibilità.
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Struttura e ratio

L'art. 1289 c.c., intitolato nel codice 'Impossibilita' colposa di una delle prestazioni', completa il quadro dell'art. 1288 disciplinando le ipotesi in cui l'impossibilita' sopravvenuta di una delle prestazioni alternative e' imputabile al debitore o al creditore. La norma distingue quattro scenari combinando due variabili: a chi spetta la scelta e chi ha causato l'impossibilita'.

Scenario 1: scelta al debitore, impossibilita' per colpa del debitore

Se Tizio debitore doveva scegliere tra consegnare il fondo A o il fondo B, e per sua colpa il fondo A perisce, l'obbligazione si concentra automaticamente sul fondo B. Il debitore colpevole non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento: deve eseguire la prestazione residua e non può invocare la liberazione. Il creditore Caio avrà comunque diritto al fondo B.

Scenario 2: scelta al debitore, impossibilita' per colpa del creditore

Se e' il creditore Caio a causare l'impossibilita' del fondo A (es. lo occupa abusivamente rendendone impossibile la consegna), il debitore Tizio e' in linea di principio liberato: non dovrà più nulla. Tuttavia, se Tizio preferisce, può eseguire l'altra prestazione (consegnare il fondo B) e chiedere a Caio il risarcimento del danno subito per l'impossibilita' del fondo A.

Scenario 3: scelta al creditore, impossibilita' per colpa del creditore

Se la scelta spettava a Caio creditore e questi rende impossibile una delle due prestazioni, il debitore Tizio e' liberato. Il creditore, avendo causato l'impossibilita', non può pretendere di mantenere integralmente il rapporto. Tuttavia, se Caio vuole 'rimediare', può esigere l'altra prestazione, a condizione che risarcisca il danno a Tizio.

Scenario 4: scelta al creditore, impossibilita' per colpa del debitore

Se Tizio debitore, per propria colpa, rende impossibile una delle prestazioni mentre la scelta spettava a Caio, quest'ultimo ha un doppio rimedio: può esigere l'altra prestazione (ancora possibile) oppure rinunciare a essa e chiedere l'intero risarcimento del danno. La scelta del rimedio spetta al creditore, coerentemente con la titolarita' originaria della facolta'.

Coordinamento con l'obbligazione facoltativa (art. 1289 rubrica vs. contenuto)

Va notato che il codice del 1942 ha unificato in un solo articolo (1289) la disciplina sia dell'impossibilita' colposa nell'obbligazione alternativa (commi 1-4) sia, nella rubrica originale, dell'obbligazione facoltativa. Nella vigente sistematica dottrinale, l'obbligazione facoltativa si caratterizza per avere una sola prestazione in obligatione: l'impossibilita' di questa estingue l'obbligazione anche se la prestazione sostitutiva resta possibile, perché quest'ultima non e' mai stata dovuta.

Domande frequenti

Se il debitore, per sua colpa, rende impossibile una delle prestazioni alternative, cosa deve fare?

Deve eseguire l'altra prestazione. Non può liberarsi invocando l'impossibilita' da lui stesso causata; l'obbligazione si concentra automaticamente sulla prestazione residua.

Il creditore che rende impossibile una prestazione perde il diritto all'altra?

Non necessariamente: se la scelta spettava al creditore, il debitore e' liberato, ma il creditore può conservare il diritto all'altra prestazione a condizione di risarcire il danno al debitore.

Qual e' la differenza principale tra art. 1288 e art. 1289?

L'art. 1288 disciplina l'impossibilita' non imputabile: l'obbligazione si concentra automaticamente senza conseguenze risarcitorie. L'art. 1289 disciplina l'impossibilita' colposa: gli effetti variano in base a chi ha la scelta e chi ha causato l'impossibilita', con possibili diritti al risarcimento.

Cosa accade nell'obbligazione facoltativa se l'unica prestazione dovuta diviene impossibile?

Nell'obbligazione facoltativa l'impossibilita' sopravvenuta dell'unica prestazione in obligatione estingue l'intera obbligazione, anche se la prestazione sostitutiva (in facultate solutionis) resta possibile, poiché questa non era mai stata dovuta.

Se la scelta spetta al creditore e il debitore rende impossibile una prestazione, il creditore può scegliere il risarcimento integrale?

Si'. Il creditore può scegliere tra esigere l'altra prestazione ancora possibile oppure rinunciare a essa e chiedere il risarcimento del danno per intero, a propria discrezione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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