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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1293 c.c. – Modalità varie dei singoli rapporti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

In sintesi

  • La solidarieta non e esclusa dal fatto che i singoli debitori abbiano modalita diverse del rapporto.
  • Termini, condizioni e luoghi di pagamento diversi per ciascun condebitore non eliminano la solidarieta.
  • Nella solidarieta attiva, il debitore comune puo essere tenuto con modalita diverse verso i singoli creditori.
  • La norma distingue la struttura del vincolo solidale dalle modalita accessorie di ciascun rapporto.
  • Permette grande flessibilita contrattuale nella costruzione delle obbligazioni solidali.
Indice dei contenuti

Premessa: cosa sono le modalita del rapporto

L'art. 1293 c.c. affronta una questione pratica di grande rilevanza: e compatibile con la solidarieta il fatto che i diversi coobbligati siano legati al creditore (o al debitore comune) da rapporti con caratteristiche non identiche? La risposta del codice e affermativa. Per modalita si intendono in particolare il termine di adempimento, la condizione sospensiva o risolutiva, il luogo di pagamento e le eventuali garanzie accessorie. Ciascuno di questi elementi puo variare da un condebitore all'altro senza che venga meno la qualificazione solidale del vincolo.

Solidarieta passiva con modalita diverse

Il primo caso disciplinato riguarda la solidarieta passiva: i singoli debitori possono essere tenuti con modalita diverse. Ad esempio, Tizio e obbligato in solido con Caio per pagare 10.000 euro, ma Tizio ha un termine di 30 giorni mentre Caio deve pagare immediatamente; oppure Tizio e obbligato sotto condizione sospensiva mentre Caio e obbligato puro. In entrambi i casi il vincolo solidale e integro: il creditore puo esigere l'intero da Caio subito, o attendere la scadenza del termine per agire contro Tizio. L'adempimento di uno libera l'altro.

Solidarieta attiva con modalita diverse

Il secondo caso riguarda la solidarieta attiva: il debitore comune puo essere tenuto con modalita diverse verso i singoli creditori. Si pensi a Tizio debitore in solido verso Caio e Sempronio: e tenuto a pagare a Caio entro 60 giorni nel foro di Milano e a Sempronio immediatamente nel foro di Roma. La diversita di modalita non impedisce a ciascun creditore di esigere l'intero entro le condizioni del proprio rapporto. L'adempimento ottenuto da uno dei creditori libera Tizio verso entrambi.

Ratio della norma

La norma risponde all'esigenza di non paralizzare la pratica contrattuale con un requisito di omogeneita assoluta tra i rapporti solidali. Nella realta degli affari, una stessa operazione economica puo coinvolgere soggetti con posizioni giuridiche parzialmente diverse: il fideiussore che si aggiunge al debitore principale ha normalmente modalita diverse (ad esempio, escussione previa del debitore principale in assenza del beneficium excussionis); l'obbligazione del socio accomandatario puo avere caratteristiche diverse da quella dell'obbligazione sociale.

Limiti: la prestazione deve restare identica

Il punto fermo e che le modalita possono variare, ma la prestazione deve restare la medesima (art. 1292 c.c.). Se i condebitori fossero tenuti a prestazioni sostanzialmente diverse, il rapporto perderebbe il carattere solidale e diventerebbe una pluralita di obbligazioni distinte. La solidarieta richiede l'identita dell'oggetto, non l'uniformita delle circostanze accessorie del rapporto.

Rilevanza pratica

L'art. 1293 c.c. ha grande importanza nella prassi delle garanzie bancarie, dei contratti di mutuo con garanti, e delle obbligazioni assunte da societa e soci. Consente di strutturare coobbligazioni con piani di rientro differenziati, scadenze scaglionate e garanzie reali diverse, mantenendo l'efficacia del vincolo solidale a tutela del creditore.

Domande frequenti

La solidarieta viene meno se i condebitori hanno scadenze diverse?

No. L'art. 1293 c.c. stabilisce espressamente che la solidarieta non e esclusa dalle modalita diverse (termini, condizioni, luoghi) di ciascun rapporto.

Cosa si intende per 'modalita diverse' del rapporto solidale?

Si intendono elementi accessori come il termine di adempimento, la condizione sospensiva o risolutiva, il luogo di pagamento e le garanzie collaterali, che possono differire tra un condebitore e l'altro.

Un debitore condizionato puo essere solidale con un debitore puro?

Si. La solidarieta e compatibile con il fatto che uno dei condebitori sia obbligato sotto condizione e l'altro no, purche la prestazione resti la medesima.

Qual e il limite: cosa non puo variare nella solidarieta?

La prestazione deve restare identica per tutti i condebitori. Solo le modalita accessorie possono differire; se cambia la prestazione sostanziale, non si e piu in presenza di solidarieta.

Perche questa norma e importante nella prassi bancaria?

Permette di strutturare finanziamenti con piu garanti o debitori aventi scadenze, garanzie e condizioni differenti, senza perdere la tutela rafforzata offerta dalla solidarieta passiva.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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