Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1296 c.c. – Scelta del creditore per il pagamento
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1295 - Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi→Cod. civ. art. 1297 - Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori→Art. 1298 c.c.: Rapporti interni tra debitori o creditori solida→Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti→Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori→Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà→Art. 1300 Codice Civile: Novazione→Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema della scelta nella solidarieta attiva
Nella solidarieta attiva, piu creditori hanno ciascuno il diritto di esigere l'intera prestazione. Questo crea un problema pratico per il debitore: a chi deve pagare? La norma dell'art. 1296 c.c. risolve la questione con un criterio di semplicita e certezza: in linea generale, il debitore sceglie liberamente a quale creditore pagare; questa liberta trova pero un limite nella prevenzione giudiziale.
La regola generale: libera scelta del debitore
Tizio e debitore in solido verso Caio e Sempronio per 50.000 euro. In assenza di iniziative giudiziarie, Tizio puo scegliere a chi pagare. Se paga a Caio, si libera anche verso Sempronio; se paga a Sempronio, si libera anche verso Caio. Il pagamento a uno dei creditori ha effetto estintivo erga omnes. Questa regola favorisce il debitore, che puo ottimizzare il pagamento scegliendo il creditore piu conveniente, ad esempio quello con cui ha rapporti piu semplici o quello la cui quietanza e piu facilmente ottenibile.
L'eccezione: la prevenzione giudiziale
La liberta del debitore cessa nel momento in cui uno dei creditori lo ha prevenuto con domanda giudiziale, cioe ha notificato un atto di citazione o un ricorso. Da quel momento, il debitore non puo piu liberarsi pagando a un altro creditore: il pagamento effettuato a un creditore diverso da quello che ha proposto la domanda non avrebbe effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo. Il creditore che agisce per primo acquista cosi una sorta di diritto di priorita nella riscossione.
Ratio della norma
La prevenzione giudiziale risponde a una logica di tutela del creditore piu diligente. Se il debitore fosse libero di pagare a un altro creditore anche dopo la notifica di una domanda giudiziale, potrebbe vanificare l'iniziativa processuale del primo creditore, costringendolo a sostenere le spese del giudizio senza poi ottenere il pagamento. La norma incentiva quindi il creditore attivo a cautelarsi con la domanda giudiziale e tutela chi lo fa, cristallizzando il diritto alla riscossione.
Effetti del pagamento in violazione della prevenzione
Se Tizio, dopo che Caio lo ha citato in giudizio, paga ugualmente a Sempronio, il pagamento non libera Tizio verso Caio. Tizio potrebbe essere condannato a pagare nuovamente a Caio, salvo poi agire contro Sempronio per la restituzione dell'indebito. E percio fondamentale che il debitore, ricevuta una citazione, si astenga dal pagare ad altri creditori finche la situazione non sia definita.
Rapporto con l'art. 1297 c.c.
La disciplina dell'art. 1296 si coordina con quella successiva relativa ai rapporti interni tra concreditori. Il creditore che ha riscosso l'intero (anche sfruttando la libera scelta del debitore) e tenuto a dividere quanto incassato con gli altri creditori in proporzione alle rispettive quote, evitando cosi arricchimenti ingiusti a danno dei concreditori.
Domande frequenti
A chi deve pagare il debitore nella solidarieta attiva?
In linea generale, il debitore sceglie liberamente a quale dei creditori solidali effettuare il pagamento, con effetto liberatorio verso tutti.
Cosa significa 'prevenzione con domanda giudiziale'?
Significa che uno dei creditori ha notificato una citazione o un ricorso al debitore. Da quel momento, il debitore non puo piu scegliere di pagare ad altri creditori.
Cosa succede se il debitore paga a un creditore diverso dopo la citazione?
Il pagamento non libera il debitore verso il creditore che lo ha citato in giudizio: potrebbe essere condannato a pagare di nuovo, con diritto di regresso verso chi ha ricevuto l'indebito.
Perche la domanda giudiziale blocca la scelta del debitore?
Perche tutela il creditore piu diligente che ha agito per primo: sarebbe ingiusto annullare l'effetto dell'iniziativa processuale permettendo al debitore di pagare ad altri.
Il creditore che incassa l'intero puo tenerlo tutto?
No. Deve dividere il ricavato con gli altri concreditori in proporzione alle rispettive quote, ai sensi dell'art. 1297 c.c., per evitare un arricchimento ingiusto.