Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1333 - Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente→Cod. civ. art. 1335 - Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto→Articolo 1336 Codice Civile: Offerta al pubblico→Art. 1331 Codice Civile: Opzione→Art. 1337 c.c.: Trattative e responsabilità precontrattuale→Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore→Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità→Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le dichiarazioni dirette a una determinata persona (dichiarazioni recettizie) producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. È il principio generale che governa l'efficacia di tutti gli atti negoziali unilaterali recettizi.
Il principio delle dichiarazioni recettizie
L'articolo 1334 c.c. enuncia il principio fondamentale in materia di efficacia degli atti negoziali recettizi: la dichiarazione produca effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. Una dichiarazione negoziale è recettizia quando è indirizzata a una persona determinata e acquista rilevanza giuridica solo in rapporto a quella persona. Esempi tipici: la proposta contrattuale, l'accettazione, la revoca, il recesso, la disdetta, la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), la dichiarazione di risoluzione per inadempimento (art. 1454 c.c.), la comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).
Il criterio della conoscenza
Il legislatore ha adottato il criterio della conoscenza effettiva come punto di riferimento per la produzione degli effetti. Ciò significa che non basta spedire la dichiarazione: essa deve effettivamente pervenire nella sfera di cognizione del destinatario. Tuttavia, l'applicazione rigida di questo criterio creerebbe difficoltà probatorie: come si prova che il destinatario ha effettivamente letto la lettera o l'e-mail? La soluzione è fornita dall'art. 1335 c.c., che tempera il principio della conoscenza effettiva con una presunzione di conoscenza: si presume che la dichiarazione sia conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. Il destinatario può vincere questa presunzione provando di essere stato nell'impossibilità di conoscerla senza sua colpa.
Decorrenza dei termini e conseguenze pratiche
Il principio dell'art. 1334 ha conseguenze pratiche fondamentali: dalla data di conoscenza (o presunta conoscenza) della dichiarazione decorrono i termini per l'esercizio dei diritti correlati. Ad esempio: la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) fa decorrere il termine per l'adempimento tardivo dal momento in cui è conosciuta; il recesso contrattuale produce i suoi effetti risolutori dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario; la comunicazione dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) deve essere conosciuta dalla controparte per essere efficace. In tutte queste situazioni, l'art. 1334 c.c. è la norma di riferimento per individuare il dies a quo.
Connessioni con altre norme
L'art. 1334 c.c. va letto in stretta connessione con l'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza), che ne è la norma attuativa e probatoria. Rileva anche il coordinamento con l'art. 1326 c.c. (conclusione del contratto al momento della conoscenza dell'accettazione), con l'art. 1328 c.c. (revoca) e con l'art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere).
Domande frequenti
Cosa significa che una dichiarazione è 'recettizia'?
Una dichiarazione è recettizia quando è diretta a una persona determinata e acquista efficacia giuridica solo in relazione a quella persona, dal momento in cui questi ne ha conoscenza. Si contrappone alla dichiarazione non recettizia (es. testamento), che produce effetti indipendentemente dalla conoscenza del destinatario.
Un recesso contrattuale inviato per raccomandata quando produce effetti?
Dal momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.), presumendosi conosciuto in quel momento salvo prova contraria. Con la raccomandata, il dies a quo è di norma il giorno di consegna indicato nell'avviso di ricevimento.
La diffida ad adempiere deve essere conosciuta dal debitore?
Sì. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) è una dichiarazione recettizia: il termine per l'adempimento tardivo decorre dal momento in cui il debitore la conosce (o si presume la conosca ex art. 1335 c.c.). Una diffida non ricevuta non produce l'effetto risolutorio.
Se invio una mail di recesso ma il destinatario non la legge, il recesso è efficace?
Sì, se la mail è giunta all'indirizzo del destinatario. L'art. 1335 c.c. presume la conoscenza dal momento in cui la dichiarazione è pervenuta all'indirizzo, a meno che il destinatario non provi di essere stato nell'impossibilità di conoscerla senza sua colpa (es. caso fortuito, forza maggiore).