← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1454 c.c. Diffida ad adempiere

In vigore

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

In sintesi

  • La diffida ad adempiere è un'intimazione scritta che fissa un termine minimo di 15 giorni per l'adempimento.
  • Decorso inutilmente il termine, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di sentenza.
  • La diffida deve contenere la dichiarazione espressa che il mancato adempimento comporterà la risoluzione automatica.
  • È uno strumento di risoluzione stragiudiziale alternativo all'azione giudiziale ex art. 1453 c.c.
  • Il termine può essere ridotto per accordo delle parti o per natura del contratto o usi.

La diffida ad adempiere: risoluzione di diritto per inadempimento

L'art. 1454 c.c. disciplina uno dei tre meccanismi di risoluzione di diritto per inadempimento (insieme alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e al termine essenziale ex art. 1457 c.c.). La diffida ad adempiere consente alla parte non inadempiente di ottenere la risoluzione del contratto senza passare per il giudice, attraverso un meccanismo stragiudiziale di messa in mora qualificata.

Requisiti formali della diffida

La diffida deve essere in forma scritta: non è sufficiente una comunicazione orale o implicita. Deve contenere due elementi essenziali: (a) l'intimazione ad adempiere entro un congruo termine, e (b) la dichiarazione espressa che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto. L'assenza di questa seconda clausola priva la comunicazione degli effetti risolutivi automatici, riducendola a una semplice messa in mora.

Il termine congruo

Il termine minimo legale è di 15 giorni, ma le parti possono pattuire un termine inferiore. Anche la natura del contratto o gli usi possono giustificare un termine più breve. Il termine deve tuttavia essere sempre congruo rispetto alla prestazione da eseguire: un termine irragionevolmente breve può essere ritenuto inefficace.

Effetti della diffida

Se il debitore non adempie entro il termine, il contratto si risolve di diritto: non è necessaria una sentenza costitutiva. La risoluzione opera automaticamente al momento della scadenza del termine. La parte che ha intimato la diffida può comunque agire per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

Rapporto con l'azione giudiziale di risoluzione

La diffida ad adempiere è alternativa all'azione giudiziale ex art. 1453 c.c., ma dopo aver intimato la diffida la parte non può tornare a chiedere l'adempimento: la scelta per la risoluzione è irrevocabile una volta decorso il termine. Va distinta anche dalla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), che opera automaticamente al verificarsi dell'inadempimento senza necessità di diffida.

Domande frequenti

Cos'è la diffida ad adempiere e a cosa serve?

È un'intimazione scritta con cui la parte non inadempiente fissa all'altra un termine minimo di 15 giorni per adempiere, dichiarando che in caso di mancato adempimento il contratto si intenderà risolto di diritto. Permette la risoluzione senza ricorrere al giudice.

La diffida ad adempiere deve avere una forma specifica?

Sì, deve essere in forma scritta. Deve contenere due elementi: l'intimazione ad adempiere entro un termine congruo e la dichiarazione espressa che il contratto si risolverà automaticamente allo scadere del termine senza adempimento.

Il termine minimo di 15 giorni è derogabile?

Sì, le parti possono pattuire un termine inferiore. Anche la natura del contratto o gli usi possono giustificare un termine più breve. Il termine deve comunque essere congruo rispetto alla prestazione richiesta.

Cosa succede se il debitore non adempie entro il termine della diffida?

Il contratto si risolve di diritto al momento della scadenza del termine, senza necessità di una sentenza. La parte che ha intimato la diffida conserva il diritto al risarcimento del danno da inadempimento.

Dopo aver inviato la diffida, la parte può ancora chiedere l'adempimento?

No. Una volta decorso il termine senza adempimento e prodottasi la risoluzione di diritto, la scelta per la risoluzione diventa irrevocabile e non è più possibile chiedere l'esecuzione del contratto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.