← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa

In vigore

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

In sintesi

  • La clausola risolutiva espressa è un accordo scritto nel contratto che stabilisce in anticipo quali inadempimenti fanno scattare automaticamente la risoluzione del contratto.
  • A differenza della normale risoluzione per inadempimento, non è necessario andare in tribunale: basta una semplice dichiarazione alla controparte.
  • La risoluzione non è automatica al momento dell'inadempimento, ma si attiva solo quando la parte interessata comunica formalmente di volersi avvalere della clausola.
  • Solo le obbligazioni espressamente indicate nella clausola possono far scattare questo meccanismo: l'inadempimento di altre obbligazioni non contemplate non produce lo stesso effetto.
  • Questa clausola offre certezza e rapidità: chi subisce l'inadempimento può liberarsi dal contratto senza attendere i tempi lunghi di un giudizio.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa

L'art. 1456 c.c. disciplina la clausola risolutiva espressa, uno strumento negoziale che consente alle parti di predeterminare convenzionalmente le conseguenze dell'inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali. La norma si inserisce nel più ampio sistema della risoluzione del contratto per inadempimento, delineato dagli artt. 1453-1462 c.c., ma se ne distingue nettamente per il suo carattere automatico e stragiudiziale. La ratio legis è quella di garantire certezza e speditezza nei rapporti contrattuali: le parti, al momento della conclusione del contratto, possono valutare ex ante quali prestazioni sono così essenziali da giustificare, in caso di inadempimento, lo scioglimento immediato del vincolo negoziale, senza dover attendere la valutazione discrezionale del giudice circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c.

Presupposti e struttura della clausola

Affinché la clausola risolutiva espressa sia valida ed efficace, è necessario che siano rispettati precisi requisiti strutturali. In primo luogo, la clausola deve essere espressa, vale a dire inserita esplicitamente nel testo contrattuale: non è ammessa una clausola risolutiva tacita o desumibile per implicito dalle pattuizioni delle parti. In secondo luogo, la clausola deve identificare con sufficiente precisione la o le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione: la genericità del richiamo a qualsiasi obbligazione contrattuale è generalmente ritenuta insufficiente dalla giurisprudenza, che esige un collegamento specifico tra l'inadempimento contemplato e lo scioglimento del contratto. In terzo luogo, l'inadempimento deve verificarsi secondo le modalità stabilite nella clausola stessa: ciò significa che la parte che intende avvalersi della clausola dovrà dimostrare che l'inadempimento corrisponde esattamente alla fattispecie prevista contrattualmente, quanto a oggetto, termini e modalità di esecuzione della prestazione. Va precisato che la clausola risolutiva espressa non esclude il diritto al risarcimento del danno: la parte non inadempiente che si avvale della clausola conserva il diritto di agire per il ristoro dei pregiudizi subiti, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.

Meccanismo operativo: la dichiarazione

Il meccanismo di funzionamento della clausola risolutiva espressa si articola in due momenti distinti. Il primo è rappresentato dal verificarsi dell'inadempimento previsto dalla clausola: in quel momento, il diritto potestativo di risolvere il contratto sorge in capo alla parte non inadempiente, ma il contratto non si scioglie ancora automaticamente. Il secondo momento è costituito dalla dichiarazione unilaterale recettizia con cui la parte interessata manifesta all'altra la volontà di avvalersi della clausola risolutiva. È solo con la ricezione di tale dichiarazione da parte del destinatario che si produce l'effetto risolutivo. La dichiarazione non richiede forme sacramentali, ma è fortemente consigliabile utilizzare mezzi che garantiscano la prova della ricezione (raccomandata A/R, PEC, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario). La risoluzione ha effetti retroattivi tra le parti ai sensi dell'art. 1458 c.c., salvo che per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, nei quali la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La parte che ha ricevuto la dichiarazione non può opporsi alla risoluzione eccependo la scarsa importanza del proprio inadempimento, poiché la valutazione della gravità è stata compiuta ex ante dalle stesse parti con l'inserimento della clausola.

Differenze con la risoluzione giudiziale

Il confronto con la risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 1453 c.c. evidenzia le peculiarità e i vantaggi della clausola risolutiva espressa. Nella risoluzione giudiziale, il giudice è chiamato a valutare se l'inadempimento abbia scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altra parte (art. 1455 c.c.) e può rigettare la domanda di risoluzione qualora lo ritenga irrilevante; nella clausola risolutiva espressa, tale valutazione è stata anticipata contrattualmente dalle parti stesse, con la conseguenza che il giudice non può sindacare la gravità dell'inadempimento, potendo soltanto verificare che l'inadempimento si sia effettivamente verificato nelle modalità pattuite. Un ulteriore elemento differenziale riguarda i tempi: la risoluzione giudiziale richiede l'instaurazione di un giudizio con tutti i connessi oneri di tempo e costo; la clausola risolutiva espressa consente invece uno scioglimento immediato con una semplice comunicazione. Infine, a differenza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la clausola risolutiva espressa non assegna alla controparte un termine per rimediare all'inadempimento: la dichiarazione produce direttamente l'effetto risolutivo, senza possibilità di sanatoria successiva.

Profili pratici e cautele redazionali

Sul piano redazionale, la clausola risolutiva espressa richiede particolare cura nella sua formulazione. È essenziale identificare con precisione analitica le obbligazioni il cui inadempimento è sanzionato con la risoluzione, evitando formule generiche del tipo «qualsiasi inadempimento» che potrebbero essere ritenute invalide o comunque di difficile applicazione. È opportuno specificare se l'inadempimento rilevante è quello totale o anche quello parziale e, in quest'ultimo caso, entro quali limiti quantitativi o temporali. Nei contratti commerciali è frequente l'inserimento di clausole risolutive espresse con riferimento al mancato pagamento del prezzo entro i termini stabiliti, all'inosservanza di obblighi di esclusiva, al superamento di soglie di inadempimento nelle forniture continuative. Sul piano processuale, la parte che agisce per far accertare l'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dovrà provare: l'esistenza e la validità della clausola, il verificarsi dell'inadempimento nelle modalità previste, e l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di volersi avvalere della clausola. Si segnala infine che la facoltà di avvalersi della clausola non è obbligatoria: la parte non inadempiente può sempre scegliere di non esercitare il diritto potestativo di risoluzione e di mantenere in vita il contratto, eventualmente chiedendo solo il risarcimento del danno o l'adempimento coattivo.

Domande frequenti

È necessario andare in tribunale per far valere la clausola risolutiva espressa?

No. La clausola risolutiva espressa opera stragiudizialmente: è sufficiente inviare una comunicazione scritta alla controparte dichiarando di volersi avvalere della clausola. Il contratto si risolve al momento in cui tale dichiarazione viene ricevuta dall'altra parte, senza necessità di alcun intervento del giudice.

La clausola risolutiva espressa può riguardare qualsiasi obbligazione del contratto?

No. La clausola deve indicare espressamente e con sufficiente precisione quali obbligazioni, se inadempiute, determinano la risoluzione. Il mancato rispetto di obbligazioni non espressamente previste nella clausola non produce l'effetto risolutivo automatico, anche se può comunque dar luogo a una risoluzione giudiziale per inadempimento.

Cosa succede ai pagamenti già effettuati se il contratto viene risolto?

In linea generale, la risoluzione ha effetti retroattivi e le parti devono restituirsi reciprocamente le prestazioni già eseguite. Tuttavia, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (come i contratti di fornitura o di locazione), la risoluzione non si estende alle prestazioni già correttamente eseguite prima dell'inadempimento.

La controparte può opporsi alla risoluzione dicendo che il suo inadempimento era di scarsa importanza?

No. Questo è uno dei vantaggi principali della clausola risolutiva espressa. Poiché le parti hanno già valutato ex ante la rilevanza di quella specifica obbligazione inserendola nella clausola, il giudice non può sindacare la gravità dell'inadempimento: può solo verificare che si sia verificato nelle modalità previste.

Come va comunicata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva?

La legge non prescrive una forma specifica, ma è fortemente consigliabile utilizzare strumenti che garantiscano la prova della ricezione, come raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o notificazione tramite ufficiale giudiziario. La risoluzione decorre dal momento in cui la dichiarazione perviene al destinatario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.