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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1456 c.c. – Clausola risolutiva espressa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1455 - Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento→Cod. civ. art. 1457 - Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle par…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere→Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione→Art. 1453 c.c.: Risolubilità del contratto per inadempimento→Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale→Art. 1452 c.c.: Effetti della rescissione rispetto ai terzi→Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento→Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1456 c.c. attribuisce ai contraenti il potere di predeterminare convenzionalmente quali inadempimenti producano la risoluzione di diritto, semplificando i rimedi rispetto alla risoluzione giudiziale.
Ratio
La norma rafforza l'autonomia negoziale consentendo alle parti di stabilire ex ante quali violazioni siano talmente gravi da giustificare lo scioglimento immediato del vincolo, senza dover attendere l'accertamento giudiziale. Si mira a rendere più rapida la reazione all'inadempimento e a evitare i tempi e le incertezze della valutazione di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., a tutela della certezza dei rapporti commerciali e della pianificazione economica.
Analisi
La clausola deve indicare in modo specifico le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione: una formula generica che si riferisca a un qualunque inadempimento è inefficace per difetto del requisito di determinatezza, salvo trattamento come pattuizione di stile irrilevante. La risoluzione non opera automaticamente al verificarsi dell'inadempimento ma richiede una dichiarazione unilaterale recettizia della parte non inadempiente, con cui dichiara di volersi avvalere della clausola. Dal momento della ricezione della dichiarazione, il contratto è risolto di diritto con effetto retroattivo nei contratti a esecuzione istantanea e con effetto ex nunc nei rapporti di durata. La parte non inadempiente conserva l'opzione: può chiedere l'adempimento o avvalersi della clausola, ma non può cumulare i rimedi. È sempre fatto salvo il risarcimento del danno.
Quando si applica
La clausola risolutiva espressa è tipica dei contratti commerciali, delle locazioni (es. clausola per mora nel pagamento dei canoni), delle compravendite con riserva, dei contratti di somministrazione, di franchising e di leasing. Trova frequente utilizzo nei contratti d'impresa per gestire l'inadempimento di obbligazioni essenziali come pagamenti, consegne nei termini, rispetto di standard qualitativi o di esclusiva.
Confronto sistemico
Si distingue dalla risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. (che richiede pronuncia del giudice) e dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (che opera tramite intimazione con termine essenziale). Va coordinata con il termine essenziale ex art. 1457 c.c. e con l'art. 1455 c.c. sulla rilevanza dell'inadempimento. In ambito consumeristico la clausola può essere sindacata sotto il profilo della vessatorietà ex art. 33 cod. cons. se predisposta unilateralmente.
Profili problematici
Resta dibattuto il grado di specificità della clausola: la giurisprudenza richiede che individui le obbligazioni in modo univoco, escludendo richiami a tutte le obbligazioni del contratto. Discussa la possibilità di rinunciare implicitamente alla clausola accettando adempimenti tardivi. Aperti i profili della buona fede ex art. 1375 c.c., che impedisce l'esercizio abusivo della clausola per inadempimenti minimi o tollerati.
Casi pratici
Caso 1: Mancato pagamento del canone di locazione
Caia conduce in locazione un immobile commerciale; il contratto prevede la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di due canoni. Verificatosi l'inadempimento, il locatore comunica per iscritto la volontà di avvalersi della clausola: il contratto si risolve dal momento della ricezione.
Caso 2: Violazione esclusiva nel franchising
Tizio, franchisee, viola il patto di esclusiva. Il contratto contiene clausola risolutiva espressa riferita specificamente a tale obbligazione. Il franchisor invia comunicazione di volersi avvalere della clausola e ottiene la risoluzione di diritto, oltre al risarcimento.
Caso 3: Ritardo nella consegna in un appalto
Sempronio appaltatore consegna l'opera oltre il termine essenziale previsto come oggetto di clausola risolutiva. Il committente esercita la clausola con dichiarazione scritta: il contratto è risolto, salvo il risarcimento dei danni e fermo il diritto al pagamento per la parte eseguita.
Domande frequenti
La clausola risolutiva espressa opera automaticamente?
No. È necessaria una dichiarazione recettizia della parte non inadempiente di volersi avvalere della clausola. Solo dal momento della ricezione di tale dichiarazione il contratto si risolve di diritto.
Una clausola generica del tipo 'per ogni inadempimento' è valida?
No. La clausola deve specificare le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione. Formule generiche sono considerate clausole di stile, prive di efficacia ai fini dell'art. 1456 c.c.
Si può chiedere il risarcimento dopo aver risolto il contratto?
Sì. La risoluzione mediante clausola espressa non preclude il diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, secondo le regole generali in materia di responsabilità contrattuale.
Il giudice può valutare la gravità dell'inadempimento?
Una volta verificato l'inadempimento contemplato dalla clausola, è esclusa la valutazione di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Il giudice può però sindacare l'esercizio della clausola sotto il profilo della buona fede ex art. 1375 c.c.