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Testo dell'articoloVigente
Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Spiegazione
Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).
Esempio pratico
Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.
Domande frequenti
Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?
Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.
Posso cambiare richiesta in corso di causa?
Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.
Norme collegate
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell’inadempimento
- Art. 1454 c.c. – Diffida ad adempiere
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
In sintesi
- L'art. 1453 c.c. attribuisce al contraente non inadempiente, nei contratti a prestazioni corrispettive, la scelta tra adempimento e risoluzione, oltre al risarcimento del danno.
- La risoluzione può essere domandata anche dopo aver chiesto l'adempimento (ius variandi), ma non viceversa.
- Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere.
- L'inadempimento deve essere di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- La risoluzione produce effetti retroattivi tra le parti, salvi i diritti dei terzi (art. 1458 c.c.).
Indice dei contenuti
L'art. 1453 c.c. è la norma cardine della disciplina della risoluzione per inadempimento, individuando i rimedi a disposizione del contraente fedele a fronte della violazione degli obblighi sinallagmatici.
Ratio
La disposizione protegge l'equilibrio sinallagmatico del contratto a prestazioni corrispettive, riconoscendo al contraente non inadempiente la facoltà di scegliere fra la tutela in forma specifica, attraverso la domanda di adempimento, e la liberazione dal vincolo mediante risoluzione. In entrambe le ipotesi è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Il legislatore tutela altresì la certezza del rapporto fissando il momento dalla cui pendenza l'inadempiente perde la possibilità di sanare la propria posizione.
Analisi
La norma è applicabile ai soli contratti con prestazioni corrispettive: la giurisprudenza ne ha escluso l'operatività rispetto ai contratti con obbligazioni di una sola parte. L'inadempimento deve assumere caratteri tali da giustificare il rimedio risolutivo, secondo il filtro di non scarsa importanza imposto dall'art. 1455 c.c. La parte fedele può domandare in via alternativa l'adempimento o la risoluzione: il primo comma ammette il mutamento della domanda dall'adempimento alla risoluzione, ma non l'inverso, per evitare comportamenti opportunistici. Il terzo comma, qualificato dalla giurisprudenza come effetto sostanziale della domanda giudiziale, preclude all'inadempiente di adempiere dopo la proposizione della domanda di risoluzione, salva diversa pattuizione o accordo successivo. La risoluzione produce effetti retroattivi tra le parti (art. 1458 c.c.), con obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite e fatti salvi gli effetti già esauriti nei contratti di durata.
Quando si applica
L'art. 1453 c.c. costituisce il principale strumento di reazione all'inadempimento nei contratti di compravendita, appalto, locazione, somministrazione, mandato. Ha rilievo centrale anche nei contratti preliminari, ove la sentenza di risoluzione opera secondo i principi generali, e nei contratti di credito al consumo, ove convive con discipline speciali. La giurisprudenza ne ha tracciato i confini con la risoluzione di diritto ex artt. 1454-1457 c.c. e con la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità.
Confronto sistemico
La disposizione si raccorda con le altre figure di risoluzione previste dagli artt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale), nonché con l'art. 1455 c.c. sull'importanza dell'inadempimento e con l'art. 1460 c.c. sull'eccezione di inadempimento. Sul piano comparato, esprime il principio della reciprocità sinallagmatica comune ai sistemi continentali.
Profili problematici
Tra i profili più controversi rientrano la natura costitutiva o dichiarativa della sentenza, oggi pacificamente costitutiva; la possibilità di mutare la domanda in corso di causa, ammessa solo dall'adempimento alla risoluzione; la sorte degli atti di adempimento eseguiti dopo la domanda di risoluzione, ritenuti inefficaci salvo accettazione del creditore; il computo del risarcimento, che include sia il danno emergente che il lucro cessante. Discusso è anche il rapporto con la tutela cautelare e con le tecniche di self-help previste in contratti commerciali internazionali.
Casi pratici
Caso 1: Risoluzione per mancata consegna
Tizio acquista da Caia un macchinario industriale che non viene consegnato nei termini pattuiti, nonostante i solleciti. Tizio agisce ai sensi dell'art. 1453 c.c. ottenendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per le mancate commesse.
Caso 2: Mutamento di domanda
Mevio aveva chiesto l'adempimento dell'obbligo di consegna di un immobile da parte di Sempronio. Constatata la persistente inerzia, modifica la domanda in risoluzione con risarcimento. Il giudice accoglie il mutamento ammesso dall'art. 1453, comma 2, c.c.
Caso 3: Adempimento tardivo inefficace
Dopo la notifica della domanda di risoluzione promossa da Caia, Tizio tenta di adempiere offrendo la prestazione dovuta. L'offerta è inefficace ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c. e Caia rifiuta legittimamente la prestazione.
Domande frequenti
Posso chiedere insieme adempimento, risoluzione e risarcimento?
L'adempimento e la risoluzione sono rimedi alternativi tra loro, ma entrambi possono cumularsi con la domanda di risarcimento del danno. La parte può inizialmente chiedere l'adempimento e successivamente mutare la domanda in risoluzione.
L'inadempimento deve essere grave?
Sì. L'art. 1455 c.c. impone che l'inadempimento non sia di scarsa importanza rispetto all'interesse del creditore. Il giudice valuta caso per caso la rilevanza dell'inadempimento rispetto all'economia del contratto.
Dopo la domanda di risoluzione il debitore può ancora adempiere?
No, salvo accettazione del creditore. L'art. 1453, comma 3, c.c. preclude all'inadempiente di adempiere dopo la proposizione della domanda di risoluzione, a tutela della certezza del rapporto.
Quali effetti produce la sentenza di risoluzione?
Produce effetti retroattivi tra le parti, con obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite. Nei contratti di durata la retroattività non si estende alle prestazioni già eseguite. Sono comunque salvi i diritti dei terzi acquistati anteriormente alla domanda.
Spiegazione
Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).
Esempio pratico
Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.
Domande frequenti
Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?
Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.
Posso cambiare richiesta in corso di causa?
Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.