Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Spiegazione

Già durante le trattative e la formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola questo dovere – ad esempio recede ingiustificatamente da trattative avanzate, o tace circostanze rilevanti – risponde a titolo di responsabilità precontrattuale («culpa in contrahendo»).

Come funziona e quando si applica

La norma tutela l’affidamento della controparte ancor prima della conclusione del contratto. Il danno risarcibile è di regola l’«interesse negativo» (spese sostenute e occasioni perse). Comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte delle cause di invalidità note (art. 1338).

Esempio pratico

Dopo mesi di trattative e spese, una parte abbandona senza motivo proprio sul punto di firmare: può essere tenuta a risarcire le spese sostenute dall’altra che confidava nella conclusione.

Domande frequenti

Si può chiedere il risarcimento se la trattativa salta?

Sì, se la rottura è contraria a buona fede e l’altra parte aveva un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto: è la responsabilità precontrattuale.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Buona fede precontrattuale: le parti devono comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del contratto.
  • Responsabilità precontrattuale: la violazione del dovere di buona fede precontrattuale genera responsabilità aquiliana e obbligo di risarcimento del danno (interesse negativo).
  • Fattispecie tipiche: rottura ingiustificata delle trattative, silenzio su circostanze rilevanti, induzione a trattare senza serietà di intenti.
Indice dei contenuti

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La violazione di questo dovere genera la responsabilità precontrattuale, con obbligo di risarcire il danno subito dalla controparte (cosiddetto interesse negativo).

Il principio di buona fede precontrattuale

L'articolo 1337 c.c. è il cardine della responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo), concetto elaborato da Rudolf von Jhering nella seconda metà dell'Ottocento e recepito dal Codice Civile italiano del 1942. La norma impone un obbligo di comportamento leale durante tutta la fase che precede la conclusione del contratto: dalle prime trattative fino alla firma. La buona fede precontrattuale è un dovere oggettivo di correttezza: non richiede indagini sull'elemento soggettivo delle parti, ma si misura sull'obiettiva conformità del comportamento ai canoni della correttezza e lealtà commerciale.

Le fattispecie di responsabilità precontrattuale

La violazione dell'art. 1337 c.c. si manifesta principalmente in tre situazioni: (1) Rottura ingiustificata delle trattative: una parte recede immotivatamente da trattative avanzate, dopo aver ingenerato nell'altra un fondato affidamento sulla conclusione del contratto. Non ogni interruzione delle trattative genera responsabilità: serve che le trattative fossero giunte a uno stadio avanzato, che esistesse un legittimo affidamento sulla conclusione, e che la rottura fosse priva di giustificazione. (2) Silenzio su circostanze rilevanti: la reticenza su informazioni che avrebbero potuto influenzare la decisione della controparte di concludere il contratto (coordinato con l'art. 1338 c.c. sulla conoscenza di cause di invalidità). (3) Induzione a trattare senza serietà: avviare trattative senza reale intenzione di concludere il contratto, al solo scopo di sottrarre tempo e risorse alla controparte o di carpire informazioni riservate.

Il danno risarcibile: l'interesse negativo

Il risarcimento per violazione dell'art. 1337 c.c. si misura sull'interesse negativo: la controparte lesa deve essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse avviato le trattative (o non le avesse protratte). Il danno comprende: (a) le spese sostenute nelle trattative (danni emergenti); (b) la perdita di altre opportunità contrattuali sacrificate per dedicarsi alle trattative poi abortite (lucro cessante). Non comprende, di regola, il valore del contratto che si sarebbe concluso (c.d. interesse positivo o all'esecuzione): questo è riservato all'inadempimento contrattuale. La Cassazione ha però recentemente ampliato il risarcimento in alcuni casi, includendo anche la perdita del vantaggio che si sarebbe tratto dal contratto, quando la rottura era dolosa.

Natura della responsabilità e connessioni

La giurisprudenza qualifica la responsabilità ex art. 1337 come responsabilità extracontrattuale (aquiliana), soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Una parte della dottrina sostiene invece la natura contrattuale (da contatto sociale qualificato), con prescrizione decennale. L'art. 1337 va letto in connessione con l'art. 1338 c.c. (conoscenza di cause di invalidità), con l'art. 1440 c.c. (dolo incidente), con l'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) e con le norme speciali del Codice del Consumo sugli obblighi informativi precontrattuali.

Domande frequenti

Si può sempre interrompere le trattative senza responsabilità?

No. La rottura delle trattative è legittima se avviene in una fase ancora preliminare o per un giusto motivo. Diventa responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) quando le trattative erano avanzate al punto da ingenerare un fondato affidamento sulla conclusione del contratto, e l'interruzione è priva di giustificazione oggettiva.

Quali danni si risarciscono per responsabilità precontrattuale?

Si risarcisce l'interesse negativo: le spese sostenute nelle trattative (danni emergenti) e le opportunità contrattuali perse (lucro cessante). Di regola non si risarcisce il valore del contratto non concluso (interesse positivo), che è riservato all'inadempimento contrattuale vero e proprio.

Il dovere di buona fede precontrattuale vale anche tra professionisti?

Sì, l'art. 1337 c.c. si applica a qualsiasi trattativa, indipendentemente dalla qualità delle parti. Tra imprenditori professionali il dovere di buona fede è modulato dalle prassi del settore, ma rimane un obbligo giuridico vincolante; la sua violazione genera responsabilità risarcitoria.

Qual è la prescrizione dell'azione per responsabilità precontrattuale?

La giurisprudenza prevalente la qualifica come extracontrattuale, con prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), decorrente dalla data in cui le trattative si sono interrotte. Una minoranza dottrinale sostiene la prescrizione decennale per responsabilità da contatto sociale.

L'art. 1337 c.c. si applica anche dopo la conclusione del contratto?

Di regola no: dopo la conclusione del contratto si applica la disciplina contrattuale. Tuttavia la Cassazione ha affermato che l'art. 1337 può coesistere con la responsabilità contrattuale quando il contratto è stato concluso per violenza o dolo precontrattuale, generando un concorso di azioni.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.