Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1337 c.c. impone di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, anche prima che il contratto esista.
- Tipici illeciti: recesso ingiustificato da trattative ormai avanzate, omessa informazione di cause di invalidità (art. 1338), condotte sleali o reticenti.
- Il danno risarcibile è di regola l’interesse negativo: spese inutilmente sostenute e perdita di altre occasioni, non l’utile del contratto mai concluso.
- La natura della responsabilità è discussa: l’orientamento tradizionale e prevalente la qualifica come extracontrattuale (art. 2043); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha ricondotta al “contatto sociale”.
- La libertà di non concludere resta: si risponde solo se si è violata la buona fede creando un affidamento e poi tradendolo.
Cosa dice l’art. 1337 c.c.
«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.»
È la regola che governa la fase prima del contratto. Non obbliga a concludere – ognuno resta libero di non firmare – ma impone che la trattativa si svolga con lealtà e correttezza. Chi viola questo dovere risponde dei danni causati alla controparte.
Quando scatta la responsabilità
I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza:
- Recesso ingiustificato dalle trattative quando hanno raggiunto uno stadio tale da generare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.
- Omessa informazione di una causa di invalidità del contratto nota a una parte e ignota all’altra (art. 1338 c.c.).
- Reticenza o inganno su elementi rilevanti, oppure trattative condotte senza reale intenzione di concludere.
- Contratto valido ma svantaggioso concluso per effetto di una condotta scorretta: la violazione delle regole di buona fede dà luogo a responsabilità risarcitoria, non alla nullità del contratto.
Quanto si può chiedere: l’interesse negativo
Il risarcimento è circoscritto all’interesse negativo, cioè a ciò che la parte non avrebbe perso se non avesse confidato nella conclusione del contratto:
| Voce | Risarcibile come interesse negativo? |
|---|---|
| Spese sostenute per la trattativa (consulenze, perizie, viaggi) | Sì |
| Perdita di altre occasioni di affare rinunciate per confidare in quella trattativa | Sì |
| Utile che si sarebbe ricavato dal contratto se fosse stato concluso (interesse positivo) | No |
Che tipo di responsabilità è (e perché conta)
La qualificazione incide su prescrizione e onere della prova. L’orientamento tradizionale e tuttora prevalente considera la responsabilità precontrattuale di natura extracontrattuale (aquiliana), con prescrizione di 5 anni; una nota pronuncia (Cass. n. 14188/2016) l’ha invece ricondotta alla responsabilità “da contatto sociale”, di tipo contrattuale (prescrizione decennale). In pratica conviene agire con tempestività e documentare bene la condotta scorretta e i danni.
Tre casi pratici
Caso 1 – Trattativa avanzata abbandonata all’improvviso
Scenario. Dopo mesi di trattative, scambio di bozze e richieste di documenti, una parte interrompe senza motivo proprio prima della firma.
Inquadramento. Se l’affidamento nella conclusione era ragionevole e l’abbandono ingiustificato, scatta la responsabilità ex art. 1337: risarcibili spese e occasioni perse (interesse negativo).
Cosa conservare
- email e bozze che mostrano lo stato avanzato;
- spese sostenute;
- altre offerte rifiutate per quella trattativa;
- assenza di un motivo per il recesso.
Caso 2 – Causa di invalidità taciuta
Scenario. Una parte sa che il contratto è viziato (es. mancanza di un’autorizzazione) ma non lo dice; l’altra scopre dopo il danno.
Inquadramento. È la fattispecie dell’art. 1338: chi conosce o deve conoscere la causa di invalidità e non ne informa la controparte risarcisce il danno da questa subito per aver confidato nella validità.
Cosa conservare
- elemento di invalidità e chi lo conosceva;
- prova della reticenza;
- spese fatte confidando nella validità;
- cronologia.
Caso 3 – Trattativa “civetta” senza intenzione di concludere
Scenario. Un’impresa avvia trattative solo per carpire informazioni o tenere impegnato un concorrente, senza reale volontà di firmare.
Inquadramento. La condotta è contraria a buona fede: il comportamento sleale nelle trattative è fonte di responsabilità precontrattuale.
Cosa conservare
- contenuto e durata delle trattative;
- informazioni richieste/ottenute;
- segnali di assenza di reale interesse;
- danni subiti.
Spunti pratici
- Metti per iscritto lo stato delle trattative: più sono avanzate, più cresce l’affidamento tutelato.
- Se ti ritiri, abbi un motivo e comunicalo: il recesso giustificato non è illecito.
- Dichiara ciò che sai su possibili cause di invalidità: tacere costa (art. 1338).
- Conserva le spese e traccia le occasioni alternative rinunciate: sono il cuore dell’interesse negativo.
- Valuta una lettera di intenti che chiarisca cosa è vincolante e cosa no.
Prima o durante una trattativa importante puoi far verificare lettera di intenti, obblighi informativi e rischi.
Norme e fonti collegate
Codice civile: art. 1337 (trattative e buona fede), art. 1338 (conoscenza delle cause d’invalidità), art. 1375 (buona fede nell’esecuzione), art. 2043 (risarcimento per fatto illecito).
Fonti affidabili
- Codice civile – Normattiva (testo vigente)
- Corte di Cassazione, sentenza 12 luglio 2016, n. 14188 (natura della responsabilità precontrattuale).
Domande frequenti
Sono libero di non concludere un contratto?
Sì. L’art. 1337 non obbliga a firmare: impone solo di comportarsi con lealtà. Si risponde se si interrompe una trattativa avanzata senza giustificazione, tradendo l’affidamento creato.
Quando il recesso dalle trattative è illecito?
Quando le trattative hanno raggiunto uno stadio tale da far ragionevolmente confidare nella conclusione e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.
Cosa posso ottenere come risarcimento?
L’interesse negativo: le spese sostenute per la trattativa e la perdita di altre occasioni rinunciate. Non l’utile del contratto che non è stato concluso (interesse positivo).
Che natura ha la responsabilità precontrattuale?
È discussa: l’orientamento prevalente la considera extracontrattuale (art. 2043, prescrizione 5 anni); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha qualificata come responsabilità da contatto sociale, di natura contrattuale.
Cosa succede se mi tacciono una causa di invalidità?
Chi conosce o deve conoscere una causa di invalidità e non la comunica risarcisce il danno subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto (art. 1338 c.c.).
Serve una lettera di intenti?
È utile: chiarisce cosa è vincolante e cosa no nelle trattative complesse, riducendo le incertezze sull’affidamento e sulle responsabilità.
Domande frequenti
Sono libero di non concludere un contratto?
Sì. L'art. 1337 non obbliga a firmare: impone solo di comportarsi con lealtà. Si risponde se si interrompe una trattativa avanzata senza giustificazione, tradendo l'affidamento creato.
Quando il recesso dalle trattative è illecito?
Quando le trattative hanno raggiunto uno stadio tale da far ragionevolmente confidare nella conclusione e l'abbandono avviene senza un giustificato motivo.
Cosa posso ottenere come risarcimento?
L'interesse negativo: le spese sostenute per la trattativa e la perdita di altre occasioni rinunciate. Non l'utile del contratto che non è stato concluso (interesse positivo).
Che natura ha la responsabilità precontrattuale?
È discussa: l'orientamento prevalente la considera extracontrattuale (art. 2043, prescrizione 5 anni); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l'ha qualificata come responsabilità da contatto sociale, di natura contrattuale.
Cosa succede se mi tacciono una causa di invalidità?
Chi conosce o deve conoscere una causa di invalidità e non la comunica risarcisce il danno subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto (art. 1338 c.c.).
Serve una lettera di intenti?
È utile: chiarisce cosa è vincolante e cosa no nelle trattative complesse, riducendo le incertezze sull'affidamento e sulle responsabilità.