Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1337 c.c. impone di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, anche prima che il contratto esista.
- Tipici illeciti: recesso ingiustificato da trattative ormai avanzate, omessa informazione di cause di invalidità (art. 1338), condotte sleali o reticenti.
- Il danno risarcibile è di regola l’interesse negativo: spese inutilmente sostenute e perdita di altre occasioni, non l’utile del contratto mai concluso.
- La natura della responsabilità è discussa: l’orientamento tradizionale e prevalente la qualifica come extracontrattuale (art. 2043); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha ricondotta al “contatto sociale”.
- La libertà di non concludere resta: si risponde solo se si è violata la buona fede creando un affidamento e poi tradendolo.
Cosa dice l’art. 1337 c.c.
«Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.»
È la regola che governa la fase prima del contratto. Non obbliga a concludere – ognuno resta libero di non firmare – ma impone che la trattativa si svolga con lealtà e correttezza. Chi viola questo dovere risponde dei danni causati alla controparte.
Quando scatta la responsabilità
I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza:
- Recesso ingiustificato dalle trattative quando hanno raggiunto uno stadio tale da generare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.
- Omessa informazione di una causa di invalidità del contratto nota a una parte e ignota all’altra (art. 1338 c.c.).
- Reticenza o inganno su elementi rilevanti, oppure trattative condotte senza reale intenzione di concludere.
- Contratto valido ma svantaggioso concluso per effetto di una condotta scorretta: la violazione delle regole di buona fede dà luogo a responsabilità risarcitoria, non alla nullità del contratto.
Quanto si può chiedere: l’interesse negativo
Il risarcimento è circoscritto all’interesse negativo, cioè a ciò che la parte non avrebbe perso se non avesse confidato nella conclusione del contratto:
| Voce | Risarcibile come interesse negativo? |
|---|---|
| Spese sostenute per la trattativa (consulenze, perizie, viaggi) | Sì |
| Perdita di altre occasioni di affare rinunciate per confidare in quella trattativa | Sì |
| Utile che si sarebbe ricavato dal contratto se fosse stato concluso (interesse positivo) | No |
Che tipo di responsabilità è (e perché conta)
La qualificazione incide su prescrizione e onere della prova. L’orientamento tradizionale e tuttora prevalente considera la responsabilità precontrattuale di natura extracontrattuale (aquiliana), con prescrizione di 5 anni; una nota pronuncia (Cass. n. 14188/2016) l’ha invece ricondotta alla responsabilità “da contatto sociale”, di tipo contrattuale (prescrizione decennale). In pratica conviene agire con tempestività e documentare bene la condotta scorretta e i danni.
Tre casi pratici
Caso 1 – Trattativa avanzata abbandonata all’improvviso
Scenario. Dopo mesi di trattative, scambio di bozze e richieste di documenti, una parte interrompe senza motivo proprio prima della firma.
Inquadramento. Se l’affidamento nella conclusione era ragionevole e l’abbandono ingiustificato, scatta la responsabilità ex art. 1337: risarcibili spese e occasioni perse (interesse negativo).
Cosa conservare
- email e bozze che mostrano lo stato avanzato;
- spese sostenute;
- altre offerte rifiutate per quella trattativa;
- assenza di un motivo per il recesso.
Caso 2 – Causa di invalidità taciuta
Scenario. Una parte sa che il contratto è viziato (es. mancanza di un’autorizzazione) ma non lo dice; l’altra scopre dopo il danno.
Inquadramento. È la fattispecie dell’art. 1338: chi conosce o deve conoscere la causa di invalidità e non ne informa la controparte risarcisce il danno da questa subito per aver confidato nella validità.
Cosa conservare
- elemento di invalidità e chi lo conosceva;
- prova della reticenza;
- spese fatte confidando nella validità;
- cronologia.
Caso 3 – Trattativa “civetta” senza intenzione di concludere
Scenario. Un’impresa avvia trattative solo per carpire informazioni o tenere impegnato un concorrente, senza reale volontà di firmare.
Inquadramento. La condotta è contraria a buona fede: il comportamento sleale nelle trattative è fonte di responsabilità precontrattuale.
Cosa conservare
- contenuto e durata delle trattative;
- informazioni richieste/ottenute;
- segnali di assenza di reale interesse;
- danni subiti.
Spunti pratici
- Metti per iscritto lo stato delle trattative: più sono avanzate, più cresce l’affidamento tutelato.
- Se ti ritiri, abbi un motivo e comunicalo: il recesso giustificato non è illecito.
- Dichiara ciò che sai su possibili cause di invalidità: tacere costa (art. 1338).
- Conserva le spese e traccia le occasioni alternative rinunciate: sono il cuore dell’interesse negativo.
- Valuta una lettera di intenti che chiarisca cosa è vincolante e cosa no.
Prima o durante una trattativa importante puoi far verificare lettera di intenti, obblighi informativi e rischi.
Norme e fonti collegate
Codice civile: art. 1337 (trattative e buona fede), art. 1338 (conoscenza delle cause d’invalidità), art. 1375 (buona fede nell’esecuzione), art. 2043 (risarcimento per fatto illecito).
Fonti affidabili
- Codice civile – Normattiva (testo vigente)
- Corte di Cassazione, sentenza 12 luglio 2016, n. 14188 (natura della responsabilità precontrattuale).
Domande frequenti
Sono libero di non concludere un contratto?
Sì. L’art. 1337 non obbliga a firmare: impone solo di comportarsi con lealtà. Si risponde se si interrompe una trattativa avanzata senza giustificazione, tradendo l’affidamento creato.
Quando il recesso dalle trattative è illecito?
Quando le trattative hanno raggiunto uno stadio tale da far ragionevolmente confidare nella conclusione e l’abbandono avviene senza un giustificato motivo.
Cosa posso ottenere come risarcimento?
L’interesse negativo: le spese sostenute per la trattativa e la perdita di altre occasioni rinunciate. Non l’utile del contratto che non è stato concluso (interesse positivo).
Che natura ha la responsabilità precontrattuale?
È discussa: l’orientamento prevalente la considera extracontrattuale (art. 2043, prescrizione 5 anni); una pronuncia (Cass. 14188/2016) l’ha qualificata come responsabilità da contatto sociale, di natura contrattuale.
Cosa succede se mi tacciono una causa di invalidità?
Chi conosce o deve conoscere una causa di invalidità e non la comunica risarcisce il danno subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto (art. 1338 c.c.).
Serve una lettera di intenti?
È utile: chiarisce cosa è vincolante e cosa no nelle trattative complesse, riducendo le incertezze sull’affidamento e sulle responsabilità.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti