In sintesi
- L’art. 1218 c.c. riguarda l’inadempimento di una prestazione dovuta.
- Non basta dire che il cliente non paga: serve provare contratto, consegna e scadenza.
- Il debitore evita responsabilità solo se prova una causa a lui non imputabile.
- Email, ordini, DDT, SAL, fatture e solleciti sono spesso decisivi.
- Prima di fare causa conviene ricostruire il fascicolo del credito.
Prima degli esempi: che cosa va provato
L’art. 1218 c.c. è il punto di partenza della responsabilità contrattuale: se una parte non esegue esattamente la prestazione dovuta, risponde del danno salvo che provi l’impossibilità derivante da causa non imputabile. In pratica la norma non protegge solo chi deve ricevere denaro, ma ogni creditore di una prestazione: consegna, servizio, opera, pagamento, rendiconto.
Il primo controllo non è il danno, ma l’obbligo. Bisogna dimostrare da dove nasceva la prestazione: contratto firmato, preventivo accettato, ordine, incarico, conferma email, comportamento concludente. Poi serve dimostrare che la prestazione era dovuta, esigibile e non eseguita oppure eseguita male.
Il secondo controllo riguarda i tempi. Una fattura scaduta, un termine di consegna, un SAL approvato o una PEC di messa in mora cambiano molto la forza del fascicolo. Senza scadenze chiare, l’inadempimento può essere più difficile da collocare.
Fascicolo minimo del credito
- contratto, preventivo o ordine accettato;
- prova della consegna o dell’attività svolta;
- fatture, scadenze e solleciti;
- contestazioni ricevute e relative risposte;
- calcolo di capitale, interessi e costi.
Caso 1: cliente che non paga una fattura da 9.800 euro
Scenario. Una SRL consegna merce a un cliente abituale. La fattura scade a 60 giorni, il cliente non paga e sostiene che la merce non era conforme.
Come si legge in pratica. La società deve separare prova del credito e contestazione. Se ha ordine, DDT firmato, fattura e assenza di reclami tempestivi, il fascicolo è più forte. Se invece la merce era stata contestata subito, serve gestire anche il tema della conformità.
Documenti utili
- ordine cliente;
- DDT o prova consegna;
- fattura e scadenza;
- eventuali reclami;
- sollecito scritto o PEC.
Caso 2: consulenza consegnata ma mai approvata formalmente
Scenario. Un consulente invia report e bozze operative. Il cliente usa il materiale ma non firma mai il verbale di approvazione.
Come si legge in pratica. L’uso del materiale può aiutare a provare l’esecuzione, ma non sostituisce una consegna ordinata. Meglio avere email con allegati, conferme di ricezione e una clausola che preveda approvazione tacita dopo un certo termine.
Prove da raccogliere
- incarico iniziale;
- email di consegna;
- download o accessi;
- uso del report;
- richiesta saldo e risposta cliente.
Caso 3: fornitore che consegna in ritardo e blocca un cantiere
Scenario. Un’impresa attende materiali entro il 10 marzo. Il fornitore consegna il 5 aprile e il cantiere resta fermo.
Come si legge in pratica. Il ritardo va collegato a un termine certo e a un danno dimostrabile. Se il termine era essenziale o comunque pattuito, e il fermo cantiere è documentato, si può ragionare su risarcimento o trattenute contrattuali.
Punti da provare
- termine di consegna;
- data effettiva di arrivo;
- giorni di fermo;
- costi aggiuntivi;
- eventuali penali contrattuali.
Quando chiedere una verifica
Quando il credito è rilevante o ricorrente, conviene controllare i documenti prima di avviare recupero o accordi: verifica contratti e crediti su FiscoInvestimenti.
Norme e fonti collegate
Art. 1218 c.c., art. 1223 c.c., art. 1453 c.c..
Fonti affidabili
Domande frequenti
Una fattura basta per recuperare un credito?
No. La fattura aiuta, ma servono anche contratto, ordine, consegna o prova della prestazione.
Il cliente può non pagare se contesta?
Può contestare, ma deve farlo in modo concreto. Bisogna verificare tempi, prove e contenuto della contestazione.
Quando serve la PEC di messa in mora?
Quando si vuole fissare formalmente inadempimento, scadenza e richiesta di pagamento.
Posso chiedere anche i danni?
Sì, ma vanno provati nel collegamento con l’inadempimento e nel loro ammontare.