Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 36-bis del DPR 600/1973 disciplina il controllo automatizzato di tutte le dichiarazioni: un confronto informatico tra dati dichiarati e versamenti, crediti e detrazioni risultanti all’anagrafe tributaria.
- Riguarda errori materiali e di calcolo, detrazioni o crediti esposti oltre il dovuto, omessi o tardivi versamenti: non valutazioni di merito sull’imponibile.
- Se emerge una maggiore imposta, l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario): il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti o pagare.
- Pagando entro 30 giorni la sanzione è ridotta a un terzo (10% invece del 30%). Il contraddittorio preventivo generalizzato del 2024 non si applica a questi controlli, considerati automatizzati.
La norma (art. 36-bis, commi 1 e 3, DPR 600/1973)
«1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede […] alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. […] 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione […] l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta […] lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.»
| Fase | Termine / effetto |
|---|---|
| Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) | Inviata dopo la liquidazione automatica |
| Chiarimenti o pagamento del contribuente | 30 giorni dal ricevimento |
| Sanzione se si paga entro 30 giorni | Ridotta a 1/3 (10%) |
| Mancato pagamento | Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento |
Tre casi pratici
Versamento omesso ma in realtà eseguito
L’avviso bonario contesta un F24 non versato che invece il contribuente ha pagato.
Cosa fare: Trasmettere entro 30 giorni la quietanza del versamento all’ufficio o tramite il canale CIVIS: l’errore di abbinamento viene corretto senza sanzioni.
Credito d’imposta ridotto dal sistema
Il controllo riduce un credito riportato dall’anno precedente per un errore di trascrizione.
Cosa fare: Verificare la dichiarazione precedente: se il credito è reale si fornisce documentazione; se l’errore è solo formale si regolarizza pagando l’imposta con sanzione ridotta.
Avviso bonario per detrazione non spettante
Viene ridotta una detrazione esposta oltre il limite di legge.
Cosa fare: Se la detrazione è corretta si replica con i documenti; altrimenti conviene pagare entro 30 giorni per la sanzione al 10% ed eventualmente rateizzare.
Spunti pratici
- L’avviso bonario non è un atto impugnabile autonomamente: contiene un invito al pagamento, non una pretesa definitiva.
- Il controllo automatico non può risolvere questioni interpretative o di merito: se lo fa, la cartella che ne deriva è illegittima secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Il pagamento può essere rateizzato; la decadenza dalla rata fa perdere il beneficio della sanzione ridotta.
Norme collegate
- Controllo formale (art. 36-ter DPR 600)
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472)
- Termini per l’accertamento (art. 43)
Fonti affidabili
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (riscossione delle somme da controllo automatizzato)
- Agenzia delle Entrate, comunicazioni di irregolarità – controllo automatico
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Domande frequenti
Cos'è l'avviso bonario?
È la comunicazione di irregolarità del controllo automatico (art. 36-bis): non è un atto impugnabile, invita a pagare o a fornire chiarimenti entro 30 giorni.
Di quanto si riduce la sanzione?
Pagando entro 30 giorni dall'avviso bonario la sanzione scende a un terzo, cioè al 10% invece del 30%.
Posso rateizzare?
Sì, le somme da controllo automatico sono rateizzabili; la decadenza dalla rata fa perdere la riduzione della sanzione.