In sintesi
- La territorialità decide se un servizio rileva in Italia ai fini IVA.
- B2B e B2C seguono regole diverse.
- Consulenze, software e servizi digitali richiedono controllo del cliente.
- Fattura, reverse charge ed esterometro vanno coordinati.
- La sede del cliente va documentata.
Prima degli esempi: dove si tassa il servizio?
L’art. 7-ter DPR 633/1972 contiene la regola generale di territorialità per le prestazioni di servizi. È fondamentale per consulenti, software house, agenzie marketing, professionisti e imprese che lavorano con clienti esteri.
La prima distinzione è tra cliente soggetto passivo IVA e cliente privato. La seconda riguarda luogo di stabilimento, partita IVA, natura del servizio ed eventuali regole speciali.
L’errore più comune è emettere fattura estera con una dicitura standard senza verificare se il cliente è B2B, dove è stabilito e quali adempimenti collegati servono.
Prima di fatturare estero
- cliente B2B o B2C;
- Paese stabilimento;
- partita IVA/VIES;
- tipo servizio;
- dicitura e adempimenti.
Caso 1: consulenza a società francese
Scenario. Un consulente italiano fattura analisi strategica a una società con partita IVA francese.
Come si legge in pratica. Va verificato cliente soggetto passivo e regola B2B. Fattura e adempimenti devono essere coerenti.
Documenti
- partita IVA;
- VIES;
- contratto;
- prova servizio;
- fattura.
Caso 2: servizio a privato svizzero
Scenario. Una società italiana offre servizio online a persona fisica residente in Svizzera.
Come si legge in pratica. B2C e regole speciali possono cambiare il trattamento. Non si può usare automaticamente la regola B2B.
Controlli
- status cliente;
- indirizzo;
- tipo servizio;
- pagamento;
- regole speciali.
Caso 3: software SaaS a clienti UE
Scenario. Una software house vende abbonamenti a imprese e privati UE.
Come si legge in pratica. Bisogna separare B2B e B2C, verificare dati cliente e procedure IVA estere/OSS se rilevanti.
Procedura
- anagrafica;
- VAT number;
- contratto;
- log paese;
- fatturazione.
Quando chiedere una verifica
Per servizi esteri, SaaS e consulenze UE/extra UE: verifica territorialità IVA.
Norme e fonti collegate
Art. 7-ter T.U.IVA, art. 17 T.U.IVA, art. 21 T.U.IVA.
Fonti affidabili
Domande frequenti
B2B e B2C cambiano?
Sì, sono decisivi.
Devo controllare VIES?
Per clienti UE soggetti passivi è molto utile.
La fattura estera è sempre senza IVA?
No, dipende dalla regola territoriale.
Serve conservare prove del cliente?
Sì, anagrafica e status sono importanti.