Indice
- L'art. 7-ter TUIVA contiene la regola generale della territorialità delle prestazioni di servizi: introduce la storica distinzione B2B/B2C che governa l'IVA europea sui servizi dal 2010 (Direttiva 2008/8/CE recepita con D.Lgs. 18/2010).
- Comma 1 lett. a), regola B2B: le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato si considerano effettuate in Italia. Il criterio è il luogo del committente: se il committente è soggetto passivo italiano, l'operazione è rilevante in Italia (con reverse charge se il prestatore è estero).
- Comma 1 lett. b), regola B2C: le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi (consumatori finali, privati) da soggetti passivi stabiliti in Italia si considerano effettuate in Italia. Il criterio è il luogo del prestatore: se il prestatore è italiano, l'operazione è rilevante in Italia anche per clienti privati.
- Comma 2, qualificazione del committente come soggetto passivo: rientrano nella categoria gli imprenditori e professionisti, gli enti non commerciali ex art. 4 c. 4, e gli enti identificati ai fini IVA. Le persone fisiche sono soggetti passivi limitatamente ai servizi ricevuti nell'esercizio dell'attività.
- Le regole dell'art. 7-ter operano salvo deroghe specifiche degli artt. 7-quater (servizi su immobili, trasporti, ristorazione, locazione mezzi), 7-quinquies (servizi culturali/sportivi), 7-sexies (servizi B2C territorialmente specifici) e 7-septies (servizi a committenti extra-UE).
Testo dell'articoloVigente
Art. 7 ter T.U.IVA – Territorialità – Prestazioni di servizi
In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
“1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attivita’;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
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Commento
La rivoluzione del 2010: dalla territorialità del prestatore alla territorialità del committente
L'art. 7-ter TUIVA, introdotto dal D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18 in attuazione della Direttiva 2008/8/CE, rappresenta una delle riforme più impattanti della disciplina IVA dei servizi nel sistema europeo dell'ultimo ventennio. Prima del 2010, la regola generale era opposta: i servizi si consideravano effettuati nel luogo del prestatore, indipendentemente da dove fosse il committente. Questa regola, ereditata dalle origini dell'IVA negli anni '70, aveva senso quando i servizi erano prestati prevalentemente in modo locale e i flussi transfrontalieri erano limitati.
Con la globalizzazione dei servizi, l'esplosione del commercio elettronico, la diffusione dei servizi digitali e la facilità di prestare servizi transfrontalieri (telematici, professionali, di consulenza), la regola del prestatore creava distorsioni significative: imprese stabilite in Stati con IVA bassa potevano prestare servizi in tutta Europa applicando la propria IVA bassa, generando concorrenza sleale e shopping fiscale. La riforma del 2010 ha invertito il criterio per le operazioni B2B (Business to Business): ora l'IVA si applica nel luogo del committente, allineando la tassazione al luogo di consumo effettivo.
Il principio del luogo del committente nelle operazioni B2B
Il comma 1 lett. a) dell'art. 7-ter dispone: "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato". La regola è netta: se il committente è soggetto passivo IVA italiano, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore. Le conseguenze operative sono importanti.
Se il prestatore è italiano e il committente è italiano: operazione territorialmente rilevante in Italia, IVA italiana applicata in fattura dal prestatore secondo le regole ordinarie. Se il prestatore è estero (UE o extra-UE) e il committente è italiano: operazione territorialmente rilevante in Italia, ma il prestatore non addebita IVA al committente, è il committente italiano a dover autoliquidare l'IVA italiana tramite reverse charge (art. 17 c. 2 TUIVA), emettendo autofattura. Se il prestatore è italiano e il committente è soggetto passivo estero: operazione fuori campo IVA italiana, il prestatore italiano non addebita IVA, e il committente estero applica le proprie regole IVA nel proprio Stato. Questo meccanismo realizza il principio del Paese di consumo per i servizi B2B: la tassazione segue il committente, allineandosi al luogo dove il servizio è effettivamente "consumato" (utilizzato dall'attività economica del committente).
Il principio del luogo del prestatore nelle operazioni B2C
Il comma 1 lett. b) dell'art. 7-ter detta la regola opposta per le operazioni B2C (Business to Consumer): "quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato". In questo caso, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia se il prestatore è italiano, indipendentemente da dove sia il consumatore privato. La ratio è che il consumatore finale non è in grado di gestire un meccanismo di reverse charge (non è tenuto a registrare le operazioni passive), dunque la tassazione resta in capo al prestatore secondo le regole ordinarie.
Esempio: un consulente italiano presta un servizio a un cliente privato francese. La prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo del prestatore), il consulente italiano addebita IVA italiana al 22% al cliente francese. Lo stesso consulente italiano presta lo stesso servizio a un'azienda francese: la prestazione non è più rilevante in Italia ma in Francia (luogo del committente B2B), il consulente non addebita IVA, l'azienda francese autoliquida IVA francese tramite reverse charge.
L'asimmetria B2B/B2C ha effetti pratici significativi sulla strategia commerciale dei prestatori italiani: vendere a consumatori esteri privati in UE comporta IVA italiana (vantaggio per consumatori in Stati con IVA alta, svantaggio per consumatori in Stati con IVA bassa); vendere a imprese estere comporta operazione fuori campo IVA italiana, con onere IVA traslato al committente.
La nozione di soggetto passivo ai fini territoriali
Il comma 2 dell'art. 7-ter è cruciale per delimitare l'ambito B2B: chi è considerato "soggetto passivo" ai fini delle regole di territorialità? La norma elenca tre categorie. Lett. a): i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Le persone fisiche sono soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività. La distinzione è importante per i professionisti che hanno anche utilizzi privati: se un avvocato riceve consulenza informatica per il suo studio è soggetto passivo (B2B), se la riceve per casa propria è privato (B2C). La fatturazione deve evidenziare la qualificazione (codice fiscale vs partita IVA, indicazioni del committente).
Lett. b): gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4 c. 4 TUIVA (enti non commerciali con attività anche commerciale), anche quando agiscono al di fuori dell'attività commerciale. Questa estensione è importante: enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale ma che hanno comunque partita IVA per attività commerciali residuali sono "soggetti passivi" anche per i servizi ricevuti per la sola attività istituzionale. Lett. c): gli enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi ma identificati ai fini IVA (es. enti pubblici con partita IVA per acquisti intracomunitari). Anche questi sono trattati come soggetti passivi B2B ai fini territoriali.
Il rapporto con le deroghe degli artt. 7-quater, quinquies, sexies, septies, octies
L'art. 7-ter detta la regola generale, ma il sistema IVA prevede numerose deroghe per categorie specifiche di servizi, dove il luogo di consumo non coincide con il luogo del committente o del prestatore. Art. 7-quater: deroghe per servizi su immobili (luogo dell'immobile), trasporto passeggeri (proporzionalità per distanza percorsa), ristorazione e catering (luogo materiale di esecuzione), locazione mezzi di trasporto a breve termine (luogo di messa a disposizione). Art. 7-quinquies: servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento (luogo di materiale esecuzione, fino al 31/12/2025; dal 1/1/2026 vari adattamenti per eventi virtuali e streaming).
Art. 7-sexies: servizi B2C territorialmente specifici (intermediazione per cessioni intracomunitarie, trasporti intracomunitari di beni, lavorazioni e perizie su beni, locazioni di mezzi di trasporto a lungo termine). Art. 7-septies: servizi resi a committenti non soggetti passivi extra-UE (regola del luogo del committente come deroga al principio del prestatore per servizi specifici). Art. 7-octies: servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (regola MOSS/OSS, luogo del committente B2C dal 2015). Questo intricato sistema di regole ed eccezioni è stato semplificato dalla riforma OSS (One Stop Shop) del 2021, che permette agli operatori UE di gestire centralmente l'IVA sui servizi B2C transfrontalieri.
L'identificazione del luogo di stabilimento: criteri operativi
L'applicazione concreta dell'art. 7-ter richiede di identificare il "luogo di stabilimento" del prestatore e del committente. La nozione è disciplinata dal Regolamento UE 282/2011 (di esecuzione della Direttiva IVA): per i soggetti passivi, il luogo di stabilimento coincide con la sede dell'attività economica (centro decisionale), oppure con la stabile organizzazione che effettua la prestazione (se diversa dalla sede principale). Per i committenti, il luogo si individua sulla base di indicatori oggettivi (sede legale, indirizzo della partita IVA, ubicazione delle attività).
Il prestatore deve verificare la qualificazione del committente prima di emettere fattura, in particolare per le operazioni B2B transfrontaliere. Strumenti operativi: il sistema VIES (VAT Information Exchange System) per la verifica della partita IVA UE del committente, le dichiarazioni del committente, i contratti commerciali. In caso di dubbio, il prestatore può richiedere documentazione integrativa o, in casi complessi, presentare interpello all'Agenzia delle Entrate. La fattura deve indicare il regime IVA applicato e i riferimenti normativi (es. "Operazione non soggetta IVA italiana ai sensi dell'art. 7-ter c. 1 lett. a TUIVA, reverse charge in Germania").
La transizione al nuovo TU IVA dal 2027
L'art. 7-ter è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina della territorialità dei servizi negli articoli del nuovo testo unico mantenendo invariati i principi B2B/B2C derivanti dalla Direttiva 2008/8/CE. La continuità è totale: stesse regole, stessi adempimenti, stessa disciplina del reverse charge per operazioni transfrontaliere B2B. Cambieranno solo i riferimenti normativi nelle fatture e nei sistemi gestionali.
Sul piano interpretativo, è probabile che la prassi dell'Agenzia delle Entrate continui a evolvere su casi borderline, in particolare per i servizi digitali e ibridi (servizi misti B2B/B2C, prestazioni che combinano cessioni di beni e servizi, operazioni triangolari transfrontaliere). Gli operatori del settore servizi internazionali dovranno continuare a monitorare circolari, risposte a interpello e novità giurisprudenziali per mantenere la corretta applicazione del regime.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 37/E del 29 luglio 2011
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi sistematico sulle nuove regole di territorialita' IVA delle prestazioni di servizi introdotte dal D.Lgs. 18/2010 in attuazione della Direttiva 2008/8/CE. Chiarisce la regola generale dell'articolo 7-ter (B2B nel Paese del committente, B2C nel Paese del prestatore) e le condizioni per qualificare lo 'status' di soggetto passivo del committente (verifica del numero VIES, dichiarazione di status).
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio consulente IT fattura B2B a società tedesca
Tizio, consulente informatico con partita IVA italiana, fattura €15.000 per sviluppo software a una GmbH tedesca con VAT ID valido (verificato VIES). Applica art. 7-ter co. 1 lett. a): la prestazione B2B si considera effettuata in Germania, paese del committente. Fattura senza IVA italiana con dicitura «inversione contabile». La GmbH assolve l'IVA tedesca via reverse charge. Compila INTRASTAT servizi entro il mese successivo.
Caso 2: Caio servizio traduzione B2C a consumatore francese
Caio, traduttore freelance italiano, esegue una traduzione di €800 per Madame Dupont, privata residente a Lione senza partita IVA. Applica art. 7-ter co. 1 lett. b): nelle prestazioni B2C la territorialità segue il paese del prestatore. Caio emette fattura con IVA italiana al 22% (€176), totale €976. Nessun obbligo INTRASTAT né registrazione estera.
Caso 3: Sempronio vende e-book ai consumatori UE in regime OSS
Sempronio gestisce una piattaforma di e-book e nel 2025 vende €120.000 a privati in Francia, Germania e Spagna. Trattandosi di servizi elettronici B2C, si applica l'art. 7-octies (deroga al 7-ter): IVA dovuta nel paese del consumatore. Superata la soglia €10.000, Sempronio si iscrive al regime OSS, applica le aliquote locali e versa trimestralmente l'IVA dichiarata.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 7-ter, introdotto dal D.Lgs. 18/2010 in recepimento della Dir. 2008/8/CE, distingue: B2B tassazione nel paese del committente soggetto passivo (lett. a); B2C tassazione nel paese del prestatore (lett. b). Lo status del committente va verificato tramite VIES (Reg. UE 282/2011, art. 18). Il reverse charge ex art. 17 co. 2 TUIVA opera quando il committente italiano riceve servizi da soggetto UE. Le deroghe (artt. 7-quater immobili, 7-quinquies eventi, 7-sexies intermediazioni, 7-septies extra-UE, 7-octies TBE elettronici) prevalgono sulla regola generale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra regime B2B e B2C ai fini della territorialità IVA dei servizi?
L'art. 7-ter introduce la distinzione fondamentale tra operazioni Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C). Per le operazioni B2B (committente soggetto passivo), il luogo di tassazione è quello del committente: se il committente è italiano, l'IVA è italiana, indipendentemente da dove sia il prestatore. Per le operazioni B2C (committente privato), il luogo di tassazione è quello del prestatore: se il prestatore è italiano, l'IVA è italiana, indipendentemente da dove sia il consumatore. La distinzione realizza il principio del Paese di consumo per le operazioni economiche professionali e tutela i consumatori privati che non possono gestire il reverse charge.
Cos'è il reverse charge e quando si applica nelle operazioni B2B transfrontaliere?
Il reverse charge è il meccanismo di inversione contabile: il committente, anziché ricevere fattura con IVA dal prestatore, autoliquida l'IVA emettendo autofattura ai sensi dell'art. 17 c. 2 TUIVA. Si applica nelle operazioni B2B in cui il prestatore è estero e il committente è italiano: il prestatore estero non addebita IVA italiana (non è obbligato a registrarsi in Italia), e il committente italiano emette autofattura, applica IVA italiana al 22% (o aliquota propria del servizio), registra l'operazione sia in IVA acquisti che in IVA vendite (operazione neutra se il committente ha pieno diritto alla detrazione). Strumento essenziale per il funzionamento dell'IVA UE sui servizi B2B.
Una persona fisica con partita IVA è sempre considerata soggetto passivo ai fini territoriali?
No, dipende dall'utilizzo concreto del servizio. L'art. 7-ter c. 2 lett. a) chiarisce che le persone fisiche sono soggetti passivi limitatamente ai servizi ricevuti quando agiscono nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione. Esempio: un avvocato libero professionista riceve consulenza informatica per il proprio studio (B2B, soggetto passivo); riceve servizio idraulico per la propria abitazione privata (B2C, consumatore). La qualificazione si basa sulla destinazione del servizio e sulla relativa documentazione. Il prestatore deve identificare correttamente il regime al momento della fatturazione, in caso di dubbio richiedendo documentazione integrativa.
Come si verifica il luogo di stabilimento del committente in operazioni B2B transfrontaliere?
Il prestatore deve verificare il luogo di stabilimento del committente prima di emettere fattura. Per committenti UE, lo strumento principale è il VIES (VAT Information Exchange System), portale dell'UE che consente di verificare la validità di una partita IVA estera. Per committenti extra-UE, si utilizzano dichiarazioni del committente, certificati di registrazione fiscale, contratti commerciali. Il Regolamento UE 282/2011 fornisce indicatori oggettivi: sede dell'attività economica (centro decisionale), stabile organizzazione che effettua la prestazione, ubicazione delle attività. In casi di doppia qualificazione (es. società con sede in uno Stato e stabile organizzazione in altro), si applicano regole specifiche di prevalenza.
Quando si applicano le deroghe degli artt. 7-quater, quinquies, sexies, septies, octies invece dell'art. 7-ter?
L'art. 7-ter contiene la regola generale, ma il sistema prevede deroghe per categorie specifiche di servizi dove il luogo di consumo è diverso da quello del committente/prestatore. Art. 7-quater: servizi su immobili (luogo dell'immobile), trasporti passeggeri, ristorazione/catering, locazione mezzi trasporto breve termine. Art. 7-quinquies: servizi culturali, sportivi, educativi, intrattenimento. Art. 7-sexies: alcuni servizi B2C specifici. Art. 7-septies: servizi a committenti non soggetti passivi extra-UE. Art. 7-octies: telecomunicazioni, teleradiodiffusione, servizi elettronici (regime OSS dal 2021). Le deroghe operano in modo speciale rispetto alla regola generale: vanno verificate caso per caso prima di applicare l'art. 7-ter.
Vedi anche