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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7-sexies TUIVA contiene deroghe specifiche alla regola generale dell'art. 7-ter c. 1 lett. b) (luogo del prestatore per B2C) per particolari categorie di servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati): la rilevanza italiana segue criteri oggettivi diversi dal luogo del prestatore.
  • Lett. a-d), servizi su beni materiali: intermediazione (luogo dell'operazione intermediata), trasporti di beni non intracomunitari (proporzione distanza percorsa in Italia), trasporti intracomunitari (luogo di partenza), lavorazioni e perizie su beni mobili materiali (luogo di esecuzione).
  • Lett. e), locazione, noleggio e leasing non a breve termine (oltre 30 giorni; oltre 90 giorni per imbarcazioni da diporto) di mezzi di trasporto: rilevanza in Italia se il committente privato è domiciliato/residente in Italia e il mezzo è utilizzato in UE.
  • Lett. e-bis), locazione di imbarcazioni da diporto: regola specifica con attenzione al luogo di messa a disposizione (Italia se imbarcazione qui consegnata da operatore italiano e utilizzata in UE) e gestione separata per messa a disposizione in altro Stato UE o extra-UE.
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026; le regole sono state aggiornate dal D.Lgs. 45/2020 per adeguarsi alle prassi UE in materia di nautica e logistica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 sexies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

In vigore dal 10/06/2020 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 01/06/2020 n. 45 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di lavorazione, nonche’ le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita’ accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita’ ed il prestatore e’ stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);

f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero (1);

g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea (1).

(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere f) e g), come sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 e sono abrogate ai sensi del Decreto legislativo 01/06/2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145 a decorrere dal 10/06/2020.”

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Commento

La logica dell'art. 7-sexies: principi del consumo per servizi B2C specifici

L'art. 7-sexies TUIVA, introdotto dal D.Lgs. 11/2/2010 n. 18 in attuazione della Direttiva 2008/8/CE e modificato più volte (da ultimo dal D.Lgs. 1/6/2020 n. 45), regola la territorialità di alcuni servizi B2C che, applicando la regola generale dell'art. 7-ter c. 1 lett. b) (luogo del prestatore), produrrebbero risultati incoerenti con il principio del Paese di consumo. Il legislatore comunitario ha individuato categorie specifiche di servizi B2C dove il luogo di consumo effettivo è meglio identificabile da elementi oggettivi del servizio (luogo di esecuzione, distanza percorsa, luogo di utilizzo del bene) che dal luogo del prestatore.

Le deroghe dell'art. 7-sexies si applicano solo alle operazioni B2C: per le stesse categorie di servizi rese a committenti soggetti passivi (B2B), si applica la regola generale dell'art. 7-ter (luogo del committente) o specifiche deroghe degli artt. 7-quater e 7-quinquies. La distinzione è importante per gli operatori che prestano servizi misti: serve verificare la qualificazione del committente prima di applicare le regole territoriali.

Lett. a): intermediazione in nome e per conto del cliente

La lett. a) regola le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente (servizi di mediazione, brokeraggio, agenzia rivolti a privati): rilevanza in Italia quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate in Italia. Esempio: un agente immobiliare italiano media la vendita di un appartamento in Italia tra due privati stranieri, la commissione di mediazione è rilevante in Italia (perché la vendita immobiliare è in Italia ai sensi dell'art. 7-bis e 7-quater lett. a).

La regola realizza il principio dell'accessorietà territoriale: la prestazione di intermediazione segue il luogo dell'operazione mediata. È un principio antico nel diritto IVA, presente nella Direttiva 2006/112/CE e applicato uniformemente in tutta l'UE. Per gli operatori del settore intermediazione (immobiliari, finanziari, commerciali), la regola comporta complessità di fatturazione quando le operazioni mediate sono in Stati diversi: ogni commissione segue la territorialità della propria operazione sottostante.

Lett. b-c-d): trasporti, lavorazioni, attività accessorie

Le lett. b), c) e d) regolano servizi su beni materiali. Lett. b): trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari, rilevanza in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. La regola è simile a quella per trasporti di passeggeri (art. 7-quater lett. b), ma applicata ai trasporti di beni B2C (es. trasporto privato di mobili, traslochi internazionali, spedizioni private).

Lett. c): trasporti intracomunitari di beni B2C, rilevanza in Italia quando il trasporto ha inizio in Italia. Per queste prestazioni vale il criterio del luogo di partenza, semplificando la fatturazione e evitando il calcolo proporzionale della distanza. Lett. d): lavorazioni e perizie su beni mobili materiali, e operazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione), rilevanza in Italia quando sono eseguite in Italia. Esempio: un servizio di restauro di un mobile antico effettuato a Firenze per un cliente privato tedesco, IVA italiana 22% (luogo di esecuzione).

Lett. e): locazione di mezzi di trasporto a lungo termine

La lett. e) regola la locazione, anche finanziaria (leasing), e il noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto. La nozione di "non a breve termine" è speculare a quella dell'art. 7-quater lett. e): oltre 30 giorni di durata (90 per imbarcazioni). La regola: rilevanza in Italia quando il committente privato è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, e il mezzo è utilizzato all'interno del territorio UE.

Esempio: un cittadino italiano sottoscrive un leasing auto pluriennale presso una società di leasing tedesca per un'auto utilizzata in Italia (e occasionalmente in altri Stati UE). La prestazione di leasing (canone mensile B2C) è territorialmente rilevante in Italia (committente italiano, utilizzo UE). La società tedesca deve quindi applicare IVA italiana sui canoni di locazione del mezzo, con conseguente registrazione IVA in Italia o utilizzo dell'OSS. Per i mezzi utilizzati interamente fuori UE (committente extra-UE o utilizzo extra-UE), si applicano regole specifiche di non rilevanza UE.

Lett. e-bis): imbarcazioni da diporto

La lett. e-bis) detta una disciplina specifica per la locazione, il noleggio e il leasing di imbarcazioni da diporto, settore che presenta peculiarità (alta mobilità, navigazione transfrontaliera, utilizzo prevalente nelle stagioni turistiche). La regola: rilevanza in Italia quando l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato dal soggetto passivo italiano e utilizzata in UE. Per le imbarcazioni messe a disposizione in altro Stato UE o extra-UE, si applicano regole specifiche con eventuale rilevanza italiana basata sul luogo di utilizzo.

La disciplina specifica delle imbarcazioni da diporto ha creato in passato distorsioni concorrenziali tra Stati UE per la nautica di lusso (chartering nel Mediterraneo): il legislatore ha gradualmente armonizzato la disciplina con criteri oggettivi (luogo di consegna, utilizzo effettivo) per ridurre lo shopping fiscale tra Stati. Le società di noleggio nautico devono oggi gestire IVA in più Stati membri secondo le rotte effettive delle imbarcazioni noleggiate, con complessità amministrativa significativa che ha favorito l'emergere di operatori specializzati e consulenti fiscali del settore.

Coordinamento con il regime OSS e l'art. 7-octies

L'art. 7-sexies si coordina con il regime OSS (One Stop Shop) introdotto dal 1° luglio 2021 in attuazione della Direttiva UE 2017/2455. L'OSS permette agli operatori di fatturare e dichiarare in un solo Stato membro l'IVA di tutti i servizi B2C transfrontalieri, semplificando enormemente gli adempimenti rispetto al modello tradizionale di registrazione IVA in ogni Paese. Tuttavia, l'OSS copre alcune categorie di servizi (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, servizi elettronici, e altri servizi B2C) ma non tutte: per servizi su immobili (art. 7-quater) e ristorazione (art. 7-quater lett. c), serve sempre registrazione locale.

Per i servizi disciplinati dall'art. 7-sexies, l'OSS è generalmente disponibile, salvo eccezioni: trasporti, lavorazioni e perizie B2C transfrontaliere possono essere gestiti tramite OSS se l'operatore è registrato; locazioni di mezzi di trasporto a lungo termine sono incluse nell'OSS dal 1° gennaio 2024 (estensione successiva). Le imbarcazioni da diporto seguono regole proprie con frequente necessità di registrazioni locali in più Stati UE.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 7-sexies è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica le regole sulla territorialità dei servizi B2C specifici negli articoli del nuovo testo unico mantenendo i principi della Direttiva 2008/8/CE come aggiornati dalle direttive successive (2017/2455, 2020/284, 2022/542). La continuità è garantita: stesse regole, stessa distinzione tra le diverse categorie di servizi, stessa interazione con il regime OSS.

Sul piano operativo, gli operatori del settore servizi B2C transfrontalieri (logistica privata, traslochi internazionali, leasing auto, charter nautico) dovranno aggiornare i sistemi gestionali ai nuovi riferimenti normativi entro il 31 dicembre 2026. Le società multinazionali con operazioni B2C in più Stati UE devono in particolare verificare la coerenza tra i propri processi di fatturazione, le dichiarazioni OSS, e le eventuali registrazioni IVA locali, mantenendo un monitoraggio costante sulla prassi di Agenzia delle Entrate e sulla giurisprudenza UE.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 37/E del 29 luglio 2011

L'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina IVA della territorialita' delle prestazioni di servizi a seguito del recepimento della Direttiva UE 2008/8/CE. La circolare chiarisce le regole speciali contenute negli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/1972 che, in deroga ai criteri generali (artt. 7-ter), individuano luoghi di tassazione specifici per determinate prestazioni rese a committenti non soggetti passivi (B2C).

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 96 del 7 marzo 2022

L'Agenzia chiarisce l'applicazione delle regole di territorialita' per le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi ex art. 7-sexies del DPR 633/1972, individuando il criterio applicabile e gli adempimenti del prestatore italiano in rapporto a clienti privati stabiliti in altri Stati UE o extra-UE.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 7-sexies invece dell'art. 7-ter per servizi B2C?

L'art. 7-sexies opera in deroga all'art. 7-ter c. 1 lett. b) (luogo del prestatore per B2C) per categorie specifiche di servizi: intermediazione (luogo dell'operazione mediata), trasporti di beni (proporzione distanza o luogo di partenza), lavorazioni e perizie (luogo di esecuzione), locazione di mezzi di trasporto a lungo termine (luogo del committente domiciliato in Italia, con utilizzo UE). Per servizi B2C non rientranti in queste categorie speciali, si applica la regola generale dell'art. 7-ter: il prestatore italiano applica IVA italiana indipendentemente da dove sia il cliente privato. La verifica del regime applicabile va fatta caso per caso prima della fatturazione.

Come si applica l'IVA su un trasloco internazionale richiesto da un privato?

Per traslochi internazionali (trasporti di beni B2C non intracomunitari), l'art. 7-sexies lett. b) applica il principio della proporzione: rilevanza in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio italiano. Esempio: trasloco Roma-Madrid di 1700 km totali, di cui 500 km in Italia: l'IVA italiana si applica sul 30% del corrispettivo (500/1700). Il restante 70% segue le regole IVA degli altri Stati attraversati. Per traslochi intracomunitari (Italia-altro Stato UE), invece, la lett. c) applica il criterio del luogo di partenza: trasloco Milano-Berlino → IVA italiana sul 100% (luogo di partenza Milano).

Una società tedesca che noleggia un'auto a un cliente italiano in leasing pluriennale dove deve fatturare l'IVA?

In Italia. L'art. 7-sexies lett. e) prevede che la locazione/leasing non a breve termine (oltre 30 giorni) di mezzi di trasporto B2C sia territorialmente rilevante in Italia se il committente privato è domiciliato/residente in Italia e il mezzo è utilizzato in UE. La società di leasing tedesca deve quindi applicare IVA italiana sui canoni mensili (22% o aliquota applicabile), registrarsi ai fini IVA in Italia oppure utilizzare il regime OSS (One Stop Shop) per dichiarare l'IVA italiana tramite la propria amministrazione tedesca. Dal 1° gennaio 2024, l'OSS copre anche le locazioni a lungo termine, semplificando gli adempimenti.

Cosa cambia per la nautica da diporto tra messa a disposizione in Italia e all'estero?

L'art. 7-sexies lett. e-bis) prevede regole differenziate. Imbarcazione messa a disposizione in Italia da soggetto passivo italiano e utilizzata in UE: rilevanza in Italia (IVA italiana sui canoni di noleggio). Imbarcazione messa a disposizione in altro Stato UE: rilevanza in quello Stato (IVA locale, non italiana). Imbarcazione messa a disposizione fuori UE ma utilizzata in Italia: rilevanza italiana per la parte di utilizzo italiano. Le complessità nautiche hanno spinto operatori del settore a strutturare contratti di noleggio con consegna in porti specifici per ottimizzare la territorialità IVA, anche se l'evoluzione recente (D.Lgs. 45/2020) ha ridotto le possibilità di pianificazione fiscale.

Il regime OSS (One Stop Shop) si applica anche ai servizi dell'art. 7-sexies?

Sì, in larga parte. Il regime OSS introdotto dal 1° luglio 2021 (Direttiva UE 2017/2455) permette agli operatori di dichiarare l'IVA dei servizi B2C transfrontalieri tramite un'unica dichiarazione presentata alle autorità del proprio Stato di stabilimento, senza necessità di registrazione IVA in ogni Paese di consumo. Per i servizi dell'art. 7-sexies, l'OSS copre: locazioni di mezzi di trasporto a lungo termine (dal 1° gennaio 2024), trasporti di beni B2C, lavorazioni e perizie B2C transfrontaliere. Restano esclusi: servizi su immobili (art. 7-quater lett. a) e ristorazione fissa (art. 7-quater lett. c), che richiedono sempre registrazione IVA locale nello Stato di consumo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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