Indice
- L'art. 8-bis TUIVA elenca le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (rispetto alla disciplina dell'art. 8): operazioni in regime di non imponibilità IVA per cessioni e servizi relativi a navi, aeromobili e relative dotazioni utilizzati nel commercio internazionale e nella difesa.
- Lett. a), cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare per attività commerciali o pesca, navi per pesca costiera o salvataggio in mare, navi destinate alla demolizione (escluse unità da diporto ex L. 50/1971): finalità di sostegno al settore navale.
- Lett. a-bis), b), c), cessioni di navi militari (artt. 239 e 243 codice ordinamento militare D.Lgs. 66/2010), aeromobili e satelliti a organi dello Stato, aeromobili a imprese di trasporto aereo internazionale prevalente.
- Lett. d), e), cessioni di apparati motori, parti di ricambio e dotazioni di bordo per le navi e aeromobili sopra elencati, prestazioni di servizi (costruzione, manutenzione, riparazione, allestimento, locazione, noleggio, demolizione) sui medesimi mezzi.
- Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026; l'articolo è stato modificato da ultimo dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) per adeguarsi alle direttive UE sull'IVA delle operazioni internazionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 8 bis T.U.IVA – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
In vigore dal 01/01/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o della pesca nonche’ le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita’ da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50;
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche’ le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e’ superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo’ riguardare anche piu’ operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.”
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- Art. 8-bis L. 689/1981 — (Reiterazione delle violazioni)
- Art. 8-bis D.P.R. 115/2002 — (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)
Commento
La ratio del regime: sostegno alla navigazione internazionale
L'art. 8-bis TUIVA disciplina una categoria di operazioni che, pur non essendo formalmente esportazioni (le merci non escono dal territorio doganale UE), sono trattate ai fini IVA come tali: cessioni e servizi relativi a navi, aeromobili e relative dotazioni utilizzati nel commercio internazionale, nella pesca, nel salvataggio in mare e nella difesa. La ratio del regime è duplice: sostenere la competitività dell'industria cantieristica e del trasporto navale/aereo italiano, evitando che l'incidenza dell'IVA italiana penalizzi gli operatori italiani rispetto ai concorrenti esteri; allinearsi al principio comunitario di neutralità IVA per operazioni internazionali, in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 148 e seguenti.
Le operazioni dell'art. 8-bis sono in regime di non imponibilità IVA: il fornitore non addebita IVA al cliente, ma può detrarre l'IVA dei propri acquisti (a differenza delle operazioni esenti dell'art. 10 TUIVA, che non danno diritto a detrazione). Questa caratteristica rende il regime molto vantaggioso per gli operatori della filiera navale/aerospaziale: le imprese dotano le navi/aerei senza IVA, ma recuperano l'IVA dei propri costi, con effetto di neutralità fiscale completa.
Lett. a): navi per navigazione in alto mare e attività commerciali/pesca
La lett. a) elenca le tipologie di navi le cui cessioni sono assimilate alle esportazioni. Navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca: navi mercantili, container ships, navi cisterna, navi da pesca d'altura. Il requisito "alto mare" esclude il cabotaggio costiero generico, ma include le navi che operano in tratte che attraversano l'alto mare anche solo parzialmente (purché in modo prevalente).
Sono incluse anche le navi adibite alla pesca costiera (eccezione esplicita: la pesca costiera professionale è inclusa anche se non in alto mare, in coerenza con la Direttiva IVA), alle operazioni di salvataggio o assistenza in mare (rimorchiatori, navi della Guardia Costiera per salvataggio, ecc.), e quelle destinate alla demolizione. Sono ESCLUSE le unità da diporto definite dalla L. 50/1971 (yacht, barche da diporto, imbarcazioni private): la nautica da diporto NON beneficia del regime dell'art. 8-bis, applica IVA ordinaria al 22% sulla cessione.
Lett. a-bis): navi militari
La lett. a-bis), introdotta successivamente, copre le cessioni di navi militari di cui agli artt. 239 e 243 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 15/3/2010 n. 66): unità navali in dotazione alla Marina Militare, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato per attività marittime, e alle altre forze armate dotate di mezzi navali. La cessione di tali navi è assimilata all'esportazione e in regime di non imponibilità IVA, in linea con la disciplina UE che esclude le forniture militari dal regime IVA ordinario.
Lett. b)-c): aeromobili
Le lett. b) e c) regolano le cessioni di aeromobili. Lett. b): aeromobili (compresi i satelliti) ceduti a organi dello Stato, anche dotati di personalità giuridica. La norma si applica alle cessioni alla forze armate (Aeronautica Militare, ecc.), agli enti governativi (es. Vigili del Fuoco con flotta aerea), e alle agenzie spaziali (Agenzia Spaziale Italiana). I satelliti sono espressamente inclusi: la loro cessione a organi statali italiani è non imponibile IVA.
Lett. c): aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali. Il requisito "prevalentemente trasporti internazionali" è un parametro quantitativo: la giurisprudenza UE (CGUE C-382/02 Cimber Air) ha chiarito che si deve guardare al volume complessivo dell'attività della compagnia aerea (passeggeri, distanza percorsa, numero rotte) per qualificare la prevalenza internazionale. Compagnie aeree come Alitalia (storica), Lufthansa, Air France, ITA Airways sono tipicamente qualificate come internazionali e beneficiano del regime per le cessioni di aeromobili.
Lett. d)-e): dotazioni e servizi
La lett. d) estende il regime di non imponibilità a un'ampia gamma di accessori e dotazioni: apparati motori e loro componenti e parti di ricambio per le navi e aeromobili coperti dalle lett. precedenti; cessioni di beni destinati alla loro dotazione di bordo (carburante, lubrificanti, vettovaglie, dotazioni di sicurezza, equipaggiamenti per la navigazione); forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento (incluso somministrazioni di alimenti e bevande a bordo). Sono escluse le provviste di bordo per la pesca costiera (limite specifico previsto dalla norma).
La lett. e) copre le prestazioni di servizi sui medesimi mezzi: costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e aeromobili coperti dalle lett. precedenti. Inclusi i servizi di demolizione delle navi destinate alla rottamazione e l'uso di bacini di carenaggio. La portata è amplissima: copre praticamente tutta la filiera produttiva e di manutenzione del settore navale e aerospaziale italiano.
Le dichiarazioni d'intento e gli adempimenti
Per beneficiare del regime di non imponibilità dell'art. 8-bis, il cessionario o committente deve dichiarare al fornitore l'utilizzo del bene/servizio in operazioni dell'art. 8-bis, mediante apposita dichiarazione d'intento (modello D.I., presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate). La dichiarazione attesta la qualifica di esportatore abituale o di operatore del settore beneficiario, e legittima il fornitore a non addebitare IVA. La dichiarazione viene rilasciata in unica forma per più operazioni nello stesso anno o per operazioni specifiche.
Il fornitore è tenuto a verificare la dichiarazione d'intento prima di emettere fattura senza IVA, conservare copia, e applicare i controlli previsti dalla normativa antifrode (verifica plafond, comunicazioni periodiche). In caso di emissione di fattura senza IVA in assenza di valida dichiarazione d'intento, il fornitore risponde dell'IVA non addebitata, con sanzioni e interessi. Best practice: integrazione del sistema gestionale con la piattaforma Agenzia Entrate per verifica automatizzata delle dichiarazioni d'intento ricevute.
Coordinamento con l'art. 8 e con l'art. 9 (servizi internazionali)
L'art. 8-bis si coordina con l'art. 8 (cessioni all'esportazione vere e proprie, con uscita fisica delle merci dal territorio UE) e con l'art. 9 (servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali). Ciascuna delle tre norme copre fattispecie distinte ma con effetti analoghi (non imponibilità IVA): l'art. 8 per esportazioni di beni fuori UE, l'art. 8-bis per operazioni assimilate (navi, aerei e dotazioni in commercio internazionale), l'art. 9 per servizi internazionali (trasporti, intermediazioni, etc.). L'incipit dell'art. 8-bis ("Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'art. 8") chiarisce la priorità: se l'operazione rientra nell'art. 8 vero e proprio (esportazione di beni fuori UE), si applica quello; altrimenti, se rientra nell'elenco dell'art. 8-bis, si applica il regime di assimilazione.
La transizione al nuovo TU IVA dal 2027
L'art. 8-bis è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina delle operazioni assimilate alle esportazioni negli articoli del nuovo testo unico. La continuità normativa è garantita: stesse categorie di operazioni, stessa non imponibilità, stessi adempimenti (dichiarazioni d'intento). La riforma è in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 148-150, che restano la base giuridica UE per l'esenzione delle operazioni navali e aeronautiche internazionali.
Sul piano operativo, gli operatori del settore navale e aerospaziale italiano dovranno aggiornare i sistemi gestionali ai nuovi riferimenti normativi entro il 31 dicembre 2026. Le società armatrici, i cantieri navali, le compagnie aeree internazionali, i fornitori di componenti e servizi devono in particolare verificare la coerenza tra i contratti di fornitura, le dichiarazioni d'intento e le procedure di fatturazione, mantenendo aggiornata la documentazione dei flussi di non imponibilità.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 183 del 2020
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 8-bis, comma 1, lett. a) DPR 633/1972 in materia di cessioni di navi assimilate alle esportazioni, con indicazioni sul requisito della destinazione e sulla prevalenza dei viaggi in alto mare.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 449 del 9 settembre 2022
Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sul regime IVA di non imponibilità ex art. 8-bis DPR 633/1972 applicato a specifiche operazioni del settore navale/aereo, con verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisoluzione · n. 126/E del 21 maggio 2009
Agenzia delle Entrate
Risoluzione su acquisto di aeromobili e regime di non imponibilità ex art. 8-bis DPR 633/1972: requisito della prevalenza dei trasporti internazionali per le imprese di navigazione aerea.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sono le operazioni assimilate alle esportazioni ai sensi dell'art. 8-bis?
Sono operazioni in regime di non imponibilità IVA (con diritto alla detrazione) che riguardano cessioni e servizi su navi, aeromobili e relative dotazioni utilizzati nel commercio internazionale, nella pesca, nel salvataggio in mare e nella difesa. Categorie principali: cessioni di navi commerciali/pesca/salvataggio (lett. a), navi militari (a-bis), aeromobili a Stato e satelliti (b), aeromobili a compagnie aeree internazionali (c), apparati motori e dotazioni (d), servizi su navi/aerei come costruzione, manutenzione, riparazione, locazione (e). Sono escluse le unità da diporto private (ex L. 50/1971), che applicano IVA ordinaria al 22%.
Cosa significa 'non imponibilità IVA' nell'art. 8-bis?
Significa che il fornitore non addebita IVA al cliente sulla fattura (operazione fuori dal campo applicativo dell'imposta), ma mantiene il diritto alla detrazione dell'IVA sui propri acquisti. È un regime molto vantaggioso, diverso dall'esenzione (art. 10 TUIVA): l'esenzione esclude l'operazione dall'IVA ma non dà diritto alla detrazione, generando IVA "a perdere" per il fornitore. La non imponibilità realizza la neutralità IVA totale: il fornitore vende senza IVA al cliente e recupera l'IVA dei propri costi, con effetto economico equivalente alla franchigia. È il regime tipico delle operazioni internazionali (esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali).
Le cessioni di yacht e barche da diporto rientrano nell'art. 8-bis?
No, le unità da diporto definite dalla L. 11 febbraio 1971 n. 50 sono espressamente escluse dall'art. 8-bis lett. a): la cessione di yacht, barche da diporto, imbarcazioni private è soggetta a IVA ordinaria al 22%. La nautica da diporto privata applica le regole IVA generali, salvo specifici regimi di leasing nautico previsti per il settore commerciale che possono prevedere agevolazioni per imbarcazioni utilizzate prevalentemente fuori UE. Per il chartering nautico professionale (locazione di yacht a clienti privati), si applicano le regole degli artt. 7-quater (locazione breve termine) e 7-sexies (locazione lungo termine), con territorialità basata sul luogo di messa a disposizione.
Cos'è una dichiarazione d'intento e quando serve per l'art. 8-bis?
La dichiarazione d'intento (modello D.I.) è un documento telematico presentato dall'esportatore abituale o dall'operatore beneficiario del regime di non imponibilità IVA all'Agenzia delle Entrate, attestante l'intenzione di acquistare beni/servizi senza IVA per le operazioni dell'art. 8-bis (e simili). Il fornitore deve verificarne la validità prima di emettere fattura senza IVA, conservare copia e applicare i controlli antifrode (plafond, comunicazioni). Senza valida dichiarazione d'intento, il fornitore deve addebitare IVA: se omette l'addebito, risponde dell'IVA non riscossa con sanzioni. La piattaforma online Agenzia Entrate permette verifica automatizzata in tempo reale, sempre più integrata nei gestionali aziendali.
Come si qualifica una compagnia aerea come 'che effettua prevalentemente trasporti internazionali'?
La giurisprudenza UE (sentenza CGUE C-382/02 Cimber Air e successive) richiede di valutare il volume complessivo dell'attività della compagnia: numero di passeggeri internazionali vs nazionali, distanza percorsa internazionale vs nazionale, numero di rotte internazionali vs nazionali. Non basta che la compagnia abbia anche solo alcuni voli internazionali; deve esserci una prevalenza quantitativa documentabile. La prassi italiana (circolari Agenzia delle Entrate e risposte a interpello) richiede prevalenza del 50%+ dell'attività in trasporti internazionali. Compagnie come ITA Airways, Lufthansa, Air France-KLM, British Airways sono qualificate come internazionali; compagnie regionali con voli prevalentemente nazionali (es. piccoli operatori di nicchia) potrebbero non rientrare.
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