Indice
- Le operazioni esenti dall'IVA sono elencate in modo tassativo nei 27 numeri dell'art. 10
- Categorie principali: servizi finanziari e creditizi (n. 1), assicurativi (n. 2), valute estere (n. 3), azioni e titoli (n. 4)
- Estese: prestazioni mediche e sanitarie (n. 18-19), educazione e istruzione (n. 20), servizi sociali e culturali
- L'esenzione comporta indetraibilità dell'IVA sugli acquisti (salvo eccezioni dell'art. 19, comma 3)
- I soggetti che effettuano operazioni esenti applicano il pro rata (art. 19-bis2) se hanno anche operazioni imponibili
- Riforma 2027: art. 10 soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 T.U.IVA – Operazioni esenti dall’imposta.
In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 3
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Sono esenti dall’imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche’ di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita’ e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche’ quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’, ed di cui al articolo 3, comma 1, lettere c)d)f), del Testo Unico dell’ediliziadecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’, ed di cui al articolo 3, comma 1, lettere c)d)f), del Testo Unico dell’ediliziadecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’, ed di cui al articolo 3, comma 1, lettere c)d)f), del Testo Unico dell’ediliziadecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonche’ quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (numero soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita’ ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’ e articolo 81, comma 1, lettere c-quater)c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione puo’ essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita’ europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile ; (3)
13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;(2)
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore ;(3)
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche’ le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
17) (numero soppresso);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche’ da societa’ di mutuo soccorso con personalita’ giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile , compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche’ le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;(3)
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;(1)(3)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu’ di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (numero soppresso);
26) (numero soppresso);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) (numero soppresso);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita’ e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita’ di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile ;(3)
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresi’ esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa’ consortili e le societa’ cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa’ non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
Sono, inoltre, esenti dall’imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita’ alle finalita’ istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita’ dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreche’ tale attivita’ di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
—————
(1) Vedasi anche art.2-bis del decreto legge n. 50 del 24/04/2017.
(2) Per un ulteriore interpretazione del presente comma vedi l’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022.
(3) Per il termine di applicazione delle modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186, vedi il comma 3 del suddetto art. 3.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 10 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato
- Articolo 10 L. 184/1983: Apertura del procedimento di adottabilità
- Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 — Dati e governance dei dati
- Art. 10 Cod. Amb. — (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
- Art. 10 D.Lgs. 148/2015 — Campo di applicazione
- Art. 10 D.Lgs. 159/2011 — Impugnazioni
In sintesi
Indice dei contenuti
Commento del professionista
L'art. 10 del Testo Unico IVA, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 186/2025 (in vigore dal 13 dicembre 2025), disciplina le operazioni esenti dall'imposta: una categoria di operazioni che, pur essendo rilevanti ai fini IVA (compaiono in dichiarazione), non scontano l'imposta italiana. La differenza con la non imponibilità (esportazioni, art. 8; servizi internazionali, art. 9) è cruciale: le operazioni non imponibili consentono la detrazione dell'IVA sugli acquisti collegati; le operazioni esenti, in linea generale, no. Per il commercialista che assiste settori con prevalenza di operazioni esenti (banche, assicurazioni, sanità privata, istruzione, alcune attività culturali), l'art. 10 è la base operativa: la corretta qualificazione delle operazioni esenti e la gestione del pro rata di detraibilità sono determinanti per l'onere fiscale del cliente.
Le principali categorie di esenzione
L'art. 10 elenca 27 numeri (con varie sub-categorie) di operazioni esenti. Le più rilevanti operativamente:
N. 1, servizi finanziari e creditizi: concessione e negoziazione di crediti, gestione di crediti, finanziamenti, fideiussioni e garanzie, dilazioni di pagamento, operazioni su depositi/conti correnti/pagamenti/giroconti/assegni, gestione di fondi comuni e fondi pensione, prodotti pensionistici PEPP, servizio bancoposta. La categoria copre la generalità delle operazioni bancarie e finanziarie, esclusa l'attività di recupero crediti (che è imponibile). N. 2, operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio. N. 3, operazioni su valute estere. N. 4, operazioni su azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci, e quote sociali.
Settori specifici tipici: n. 18, prestazioni sanitarie: prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. N. 19, prestazioni di ricovero e cura: rese da ospedali, cliniche, case di cura e collegate (sotto specifici requisiti). N. 20, prestazioni educative e didattiche: di insegnamento, formazione professionale, riqualificazione, rese da istituti riconosciuti. N. 21, prestazioni socio-assistenziali rese da istituti riconosciuti. N. 22, prestazioni di servizi pubblici: trasporti pubblici locali, alcune prestazioni di servizi resi dallo Stato.
Il principio di indetraibilità e il pro rata
La caratteristica fondamentale dell'esenzione è l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti collegati: chi effettua operazioni esenti non può detrarre l'IVA assolta sui beni e servizi acquistati per realizzare tali operazioni (art. 19, comma 2 T.U.IVA). L'IVA sugli acquisti diventa quindi un costo definitivo per il soggetto passivo. Il regime ha effetti rilevanti sul costo dell'attività: per banche e assicurazioni, l'indetraibilità dell'IVA può raggiungere proporzioni significative del totale degli acquisti aziendali.
Per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia esenti (situazione tipica di banche con servizi misti, sanità privata con prestazioni alberghiere, istruzione privata con vendita di materiali), opera il pro rata di detraibilità (art. 19-bis2): la detrazione è ammessa in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni. Il calcolo è annuale e produce variazioni della percentuale detraibile in funzione della composizione effettiva dell'attività. La gestione del pro rata richiede attenzione contabile costante.
Le eccezioni: detrazione per esenzioni «esterne»
Il sistema dell'art. 19, comma 3, lett. a-bis prevede una eccezione importante: per alcune operazioni esenti elencate ai numeri 1-4 dell'art. 10, la detrazione dell'IVA sugli acquisti è preservata quando le operazioni sono effettuate verso soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati a essere esportati. La regola realizza la coerenza con il regime delle esportazioni: i servizi finanziari, assicurativi, su valute, su titoli, resi a controparti extra-UE non scontano IVA italiana e consentono comunque la detrazione, come avviene per le esportazioni di beni. Il regime favorisce le banche e gli intermediari italiani con clientela internazionale (private banking, assicurazioni con clientela estera, intermediari di titoli per investitori non residenti).
L'esenzione e la concorrenza fiscale
L'esenzione IVA crea un'asimmetria fiscale tra settori: i settori esenti sopportano il costo dell'IVA sugli acquisti senza poterla recuperare; i settori imponibili la trasferiscono ai clienti finali. Per il consumatore, ciò si traduce in prezzi delle prestazioni esenti che incorporano l'IVA dei fornitori a monte (anche se nominalmente sono «esenti»). Per il professionista, la consapevolezza di questa dinamica è importante: la scelta tra regime esente e imponibile (quando ammessa) può essere strategicamente rilevante. Per esempio, alcune categorie possono optare per il regime di imposta (comma 4 dell'art. 10) per recuperare la detrazione e ridurre i costi.
Profili pratici
Per il commercialista che assiste soggetti con operazioni esenti, le aree di attenzione: corretta qualificazione delle operazioni rispetto ai numeri tassativi dell'art. 10; distinzione tra esenzione e non imponibilità (con effetti diversi sulla detrazione); gestione del pro rata per i soggetti misti, con calcolo annuale e proiezione triennale; verifica delle eccezioni di detraibilità per operazioni verso clienti extra-UE; valutazione delle opzioni per il regime imponibile dove ammesse. Una errata applicazione dell'art. 10 può tradursi in: errori di fatturazione (IVA addebitata su operazioni esenti, o omessa su operazioni imponibili); errata gestione del pro rata; perdita di crediti IVA recuperabili.
L'art. 10 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Le categorie di operazioni esenti dovrebbero restare sostanzialmente invariate, con riformulazione testuale. Il professionista deve monitorare la fase di recepimento e l'eventuale impatto sulle qualificazioni applicabili.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
Chiarisce il regime IVA dei servizi di pagamento ex art. 10, primo comma, n. 1) DPR 633/1972. Conferma l'esenzione per le operazioni relative a versamenti, trasferimenti, pagamenti e operazioni di incasso, con esclusione dei servizi accessori meramente tecnici.
Risposta a interpello
Chiarisce l'ambito applicativo dell'esenzione IVA per le operazioni finanziarie ex art. 10, comma 1, n. 1) DPR 633/1972, con riferimento a servizi connessi a operazioni di credito e prestazioni di garanzia.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra operazioni esenti e operazioni non imponibili?
Entrambe non scontano l'IVA italiana sull'output, ma con effetti diversi sulla detrazione. Le operazioni non imponibili (esportazioni, servizi internazionali) consentono la detrazione dell'IVA sugli acquisti collegati: il sistema realizza neutralità per gli scambi internazionali. Le operazioni esenti (servizi finanziari, sanitari, educativi domestici) non consentono detrazione: l'IVA sugli acquisti è costo definitivo per il soggetto passivo. La distinzione si traduce in costi molto diversi per il fornitore.
Le prestazioni mediche sono sempre esenti?
Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti ex art. 10, n. 18 T.U.IVA. Sono incluse: visite mediche specialistiche, ecografie, esami diagnostici, terapie, prestazioni riabilitative. Sono esclusi (e quindi imponibili): le prestazioni a fini estetici (chirurgia estetica non terapeutica), le perizie mediche, le consulenze a società di assicurazione. La distinzione è oggetto di frequenti contestazioni.
Cos'è il pro rata di detraibilità?
È il meccanismo (art. 19-bis2 T.U.IVA) che limita la detrazione dell'IVA sugli acquisti in proporzione al rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni, quando il soggetto effettua sia operazioni imponibili sia esenti. Il calcolo è annuale e si applica all'IVA sugli acquisti generali (non specificamente imputabili). Per soggetti con prevalenza di operazioni esenti (banche, assicurazioni), il pro rata può ridurre significativamente la detrazione effettiva.
Posso optare per il regime imponibile invece dell'esenzione?
In alcune ipotesi, sì. L'art. 10, comma 4 T.U.IVA prevede la possibilità di optare per il regime imponibile per specifiche categorie (per esempio per locazioni di immobili abitativi soggette in alcuni casi). L'opzione comporta l'addebito di IVA al cliente e il recupero della detrazione sugli acquisti. La scelta è strategica: conviene quando il cliente è soggetto passivo che può detrarre, perché si recupera l'IVA sugli acquisti senza penalizzare il cliente. Conviene meno quando il cliente è privato consumatore, perché l'IVA grava economicamente su di lui.
I servizi finanziari verso clienti extra-UE consentono la detrazione?
Sì, per espressa previsione dell'art. 19, comma 3, lett. a-bis T.U.IVA. Le operazioni esenti dei numeri 1-4 dell'art. 10 (servizi finanziari, assicurativi, su valute, su titoli) effettuate verso soggetti stabiliti fuori della Comunità (o relative a beni destinati all'esportazione) preservano la detrazione dell'IVA sugli acquisti collegati. La regola realizza la coerenza con il regime delle esportazioni: il «mercato estero» delle operazioni finanziarie italiane è agevolato fiscalmente, in funzione di tutela della competitività internazionale del settore.
Fonti consultate: 2 fontei verificate