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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7-octies TUIVA disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese a committenti non soggetti passivi (privati): regola del luogo del committente, in deroga alla regola generale dell'art. 7-ter c. 1 lett. b) del luogo del prestatore.
  • Lett. a), servizi elettronici (cloud, SaaS, contenuti digitali, app, piattaforme): rilevanza in Italia se il committente privato è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore (UE o extra-UE).
  • Lett. b), telecomunicazioni e teleradiodiffusione: stessa regola del luogo del committente italiano, con condizione aggiuntiva dell'utilizzo nel territorio UE; esclude i servizi sostanzialmente fruiti fuori UE da italiani occasionalmente all'estero.
  • Comma 2, soglia di esenzione UE €10.000: per prestatori UE non stabiliti anche in altro Stato UE, fino al fatturato annuo complessivo di €10.000 in servizi B2C transfrontalieri UE, l'IVA può essere applicata nello Stato del prestatore (semplificazione per micro-imprese).
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026; gli operatori del settore digitale gestiscono le operazioni B2C transfrontaliere tramite il regime OSS (One Stop Shop), evitando registrazioni IVA in più Stati membri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 octies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Ai sensi dell’articolo 3, Decreto legislativo 1 giugno 2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145, alle minori minori entrate derivanti dall’introduzione del presente articolo come da articolo 1, comma 1, lettera b) del DLG 45/2020, valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

“1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non e’ stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea, di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non e’ stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

4. L’opzione di cui al comma 3 e’ comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima e’ stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.”

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Commento

La rivoluzione digitale dell'IVA: dal MOSS all'OSS

L'art. 7-octies TUIVA disciplina la territorialità di una categoria di servizi cresciuta in modo esponenziale dagli anni 2000: i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Si tratta di servizi che, per loro natura digitale e transfrontaliera, hanno costretto il legislatore comunitario a ripensare profondamente le regole di territorialità IVA, per evitare distorsioni concorrenziali e perdite di gettito. La storia della disciplina è quella di un'evoluzione continua: dal regime VOES (VAT On Electronic Services, 2003) per servizi digitali extra-UE verso clienti UE, al regime MOSS (Mini One Stop Shop, 2015) per servizi UE e extra-UE verso clienti UE, fino al regime OSS (One Stop Shop, 2021) come piattaforma unica per gestire tutti i servizi B2C transfrontalieri UE.

L'art. 7-octies è stato modificato più volte negli anni: introdotto nel 2010 con il D.Lgs. 18/2010, riformulato nel 2015 con il D.Lgs. 42/2015 (regime MOSS), aggiornato nel 2020 con il D.Lgs. 45/2020 (introduzione soglia €10.000 B2C UE) e, da ultimo, nel 2021 con il D.Lgs. 83/2021 (regime OSS). Ogni riforma ha avvicinato il sistema italiano e UE al principio del Paese di consumo per i servizi digitali transfrontalieri, eliminando le distorsioni preesistenti.

Lett. a): servizi elettronici, regola del luogo del committente

La lett. a) dell'art. 7-octies disciplina i servizi resi tramite mezzi elettronici (servizi digitali in senso stretto): software in download, app store, piattaforme cloud (IaaS, PaaS, SaaS), streaming musicale e video, ebooks, giochi online, servizi di hosting e dominio, contenuti digitali in generale. La definizione completa è nell'art. 7 del Regolamento UE 282/2011: servizi prestati tramite Internet o rete elettronica, automatizzati, con minimo intervento umano, non realizzabili in assenza di tecnologia dell'informazione.

La regola di territorialità è netta: rilevanza in Italia se il committente privato è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore (italiano, UE, extra-UE). Esempi: un'azienda statunitense (Microsoft, Google, Apple) vende un abbonamento cloud o digitale a un consumatore italiano: l'IVA è italiana al 22%; lo stesso operatore vende a consumatore tedesco: IVA tedesca al 19%. Per gli operatori extra-UE, ciò ha richiesto l'adozione del regime non-Union OSS o l'iscrizione separata al VOES per assolvere l'IVA dello Stato di consumo.

Lett. b): telecomunicazioni e teleradiodiffusione

La lett. b) regola le prestazioni di telecomunicazione (servizi di trasmissione, segnali, suoni, immagini via reti telefoniche, telegrafiche, telex e simili, comprensiva di Internet) e teleradiodiffusione (programmi radiotelevisivi). La regola è simile a quella dei servizi elettronici: rilevanza in Italia se il committente privato è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero. Tuttavia, è prevista una condizione aggiuntiva specifica: i servizi devono essere utilizzati nel territorio dell'Unione europea.

L'utilizzo UE è una condizione importante: esclude dal regime di rilevanza italiana i servizi che, pur formalmente forniti a clienti residenti in UE, sono concretamente fruiti fuori UE (es. abbonamento telefonico di un italiano espatriato e utilizzato prevalentemente in altro Paese extra-UE). La distinzione è applicata nei contratti telefonici di roaming internazionale e nei servizi di TV satellitare: la prassi richiede di valutare il luogo di consumo prevalente, non solo la sede formale del cliente.

Comma 2: la soglia €10.000 e la semplificazione per micro-imprese

Il comma 2 dell'art. 7-octies, introdotto dal D.Lgs. 45/2020 in attuazione della Direttiva UE 2017/2455, prevede una soglia di esenzione per piccoli operatori. La regola: se il prestatore è soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE (non in Italia) e non ha stabilimenti in altri Stati UE, e l'ammontare complessivo netto delle sue prestazioni B2C UE transfrontaliere (servizi digitali + cessioni di beni intracomunitarie a distanza) non supera €10.000 nell'anno civile, l'IVA può essere applicata secondo le regole dello Stato del prestatore (regime semplificato).

L'esempio: una micro-impresa francese che vende app digitali in tutta UE per €5.000 all'anno: può applicare l'IVA francese su tutte le vendite (anche a clienti italiani), senza dover registrarsi in più Stati membri o utilizzare l'OSS. Solo al superamento della soglia €10.000 scatta l'obbligo di applicare l'IVA dello Stato del committente, con conseguente attivazione del regime OSS per gestire le diverse aliquote nazionali. La soglia ha semplificato enormemente la posizione delle micro-imprese che operano transfrontaliere, evitando oneri sproporzionati per piccole vendite occasionali.

Il regime OSS (One Stop Shop): l'evoluzione del 2021

Dal 1° luglio 2021, il regime OSS (One Stop Shop), introdotto dalla Direttiva UE 2017/2455 e recepito in Italia con il D.Lgs. 83/2021, ha sostituito il precedente MOSS allargandone l'ambito. Le caratteristiche principali: l'operatore italiano (o stabilito in altro Stato UE) può registrarsi all'OSS presso l'amministrazione fiscale del proprio Stato e gestire centralmente l'IVA di tutti i servizi B2C transfrontalieri UE, incluse le cessioni di beni intracomunitarie a distanza fino a €10.000 e i servizi telecomunicazioni/elettronici/teleradiodiffusione oltre la soglia.

Modalità operative: dichiarazione trimestrale telematica, suddivisione dell'IVA per ciascun Stato membro di consumo, versamento all'amministrazione del proprio Stato che redistribuisce alle amministrazioni degli Stati di consumo. Per gli operatori extra-UE è disponibile il regime non-Union OSS, che richiede la nomina di un rappresentante fiscale UE. Il sistema OSS ha semplificato enormemente gli adempimenti per gli operatori transfrontalieri, riducendo i costi di compliance e favorendo lo sviluppo del commercio elettronico cross-border in UE.

Identificazione del committente: criteri probatori

Il Regolamento UE 282/2011 prevede regole specifiche per l'identificazione del luogo di stabilimento del committente nei servizi elettronici/telecomunicazioni/teleradiodiffusione. Per i servizi forniti via reti fisse, prevale il luogo dove è installata la linea (es. ADSL casa); per servizi mobile, prevale il MCC (Mobile Country Code) della SIM. Per servizi forniti via Internet, l'identificazione è più complessa e si basa su indicatori multipli: indirizzo di fatturazione del cliente, IP di connessione, codici BIN delle carte di pagamento, conferma diretta del cliente.

Il Regolamento richiede di raccogliere almeno due indicatori non contraddittori per qualificare il luogo di consumo. In pratica, le piattaforme digitali (Apple, Google, Spotify, Netflix) hanno sviluppato sistemi automatizzati di geolocalizzazione che applicano l'aliquota IVA corretta in base alla combinazione di indirizzo di fatturazione, IP, e altri segnali tecnologici. Le piattaforme intermedi (app store, marketplace) sono spesso responsabili dell'IVA al posto degli sviluppatori finali (regime di Marketplace facilitator), semplificando ulteriormente la compliance.

Profili applicativi: settori interessati

I settori più rilevanti per l'art. 7-octies sono: commercio elettronico digitale (Amazon, App Store, Google Play, Steam, Netflix, Spotify), applicano l'IVA secondo il luogo del committente UE; SaaS e cloud B2C (Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 Personal, abbonamenti software), IVA del Paese del committente; contenuti digitali (ebook, musica streaming, video on-demand, giochi), IVA del Paese del committente; telecomunicazioni (operatori telefonici, Internet provider), IVA del Paese del committente con condizione utilizzo UE.

Per gli operatori italiani che vendono servizi digitali B2C in UE, la corretta applicazione dell'art. 7-octies richiede: identificazione tecnologica del luogo del committente per ogni transazione, applicazione dell'aliquota IVA dello Stato di consumo (varia da 17% Lussemburgo a 27% Ungheria), registrazione all'OSS per centralizzare gli adempimenti, conservazione della documentazione probatoria per almeno 10 anni (termine di accertamento esteso per servizi digitali).

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 7-octies è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina dei servizi digitali e telecomunicazioni negli articoli del nuovo testo unico. La continuità è totale: stesse regole sul luogo del committente, stessa soglia €10.000, stesso regime OSS. Cambieranno i riferimenti normativi nei sistemi di fatturazione e dichiarazione, ma il framework operativo resta identico.

L'evoluzione futura è prevedibile su alcuni fronti: ulteriori chiarimenti sui servizi ibridi (telecomunicazione + cloud, streaming + interazione), recepimento di eventuali ulteriori direttive UE sull'economia digitale (es. tassazione delle piattaforme di sharing economy, criptovalute, NFT), allineamento con OECD BEPS 2.0 (digital services tax). Gli operatori del settore digitale devono mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni, anche perché potrebbero richiedere modifiche significative ai sistemi di compliance e fatturazione automatizzata.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 12 del 13 gennaio 2023

Chiarisce l'applicazione dell'articolo 7-octies ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi (B2C) stabiliti nell'UE: la tassazione e' nel Paese del committente salvo che il prestatore sia stabilito in un solo Stato membro e non superi la soglia annua di 10.000 euro netti di operazioni intra-UE.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 96 del 4 dicembre 2018

Sulla qualificazione di servizi resi in modalita' elettronica e sulla loro territorialita': l'Agenzia precisa i criteri per individuare la prestazione come 'servizio elettronico' ai sensi del Regolamento UE 282/2011 e l'applicazione dell'articolo 7-octies quando il committente e' privato consumatore stabilito nell'UE.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa si intende per servizi elettronici ai fini dell'IVA?

Il Regolamento UE 282/2011 (art. 7) definisce servizi elettronici quelli prestati tramite Internet o rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, con minimo intervento umano e non realizzabile in assenza di tecnologia dell'informazione. Esempi: software in download, app store, abbonamenti SaaS/cloud, streaming musicale e video, ebooks, giochi online, hosting e domini, contenuti digitali, servizi di apprendimento a distanza automatizzati. Sono ESCLUSI i servizi che richiedono significativo intervento umano (consulenza online, lezioni private via videoconferenza, servizi di assistenza tecnica con operatore), che ricadono nelle regole generali dell'art. 7-ter.

Cos'è il regime OSS (One Stop Shop) e come funziona?

L'OSS è il sistema introdotto dal 1° luglio 2021 (Direttiva UE 2017/2455) che permette agli operatori UE di gestire centralmente l'IVA di tutti i servizi B2C transfrontalieri UE (digitali, telecomunicazioni, teleradiodiffusione + cessioni intracomunitarie a distanza di beni). L'operatore italiano si registra all'OSS presso l'Agenzia delle Entrate, presenta dichiarazioni trimestrali telematiche con suddivisione dell'IVA per ciascun Stato di consumo, versa l'IVA in Italia che la redistribuisce agli altri Stati. Evita la registrazione IVA in più Stati membri, semplificando enormemente gli adempimenti. Per operatori extra-UE è disponibile il regime non-Union OSS con nomina di rappresentante fiscale UE.

Come funziona la soglia €10.000 per le micro-imprese?

L'art. 7-octies c. 2 (introdotto dal D.Lgs. 45/2020) prevede che, per prestatori UE non stabiliti anche in altro Stato UE, fino al fatturato annuo netto complessivo di €10.000 in servizi B2C UE transfrontalieri (servizi digitali + cessioni intracomunitarie a distanza), l'IVA può essere applicata nello Stato del prestatore (regime semplificato). Esempio: micro-impresa francese che vende app digitali in tutta UE per €5.000/anno applica IVA francese a tutti i clienti UE (anche italiani), senza OSS. Al superamento della soglia, scatta l'obbligo di applicare IVA dello Stato del committente, attivando l'OSS per gestire le diverse aliquote. La soglia è cumulativa per categorie di servizi e cessioni di beni transfrontalieri.

Come si identifica il luogo del committente per i servizi digitali?

Il Regolamento UE 282/2011 prevede regole probatorie specifiche. Per servizi via reti fisse (ADSL casa): prevale il luogo della linea installata. Per servizi mobile: prevale il MCC (Mobile Country Code) della SIM. Per servizi via Internet generici: serve combinazione di almeno DUE indicatori non contraddittori, indirizzo di fatturazione, IP di connessione, codici BIN delle carte di pagamento, conferma diretta del cliente. Le piattaforme digitali utilizzano sistemi automatizzati di geolocalizzazione che applicano automaticamente l'aliquota corretta. La conservazione della prova è cruciale per resistere ad accertamenti tributari, con termine esteso a 10 anni per operazioni digitali transfrontaliere.

Che differenza c'è tra MOSS e OSS?

Il MOSS (Mini One Stop Shop, attivo 2015-2021) era limitato ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici B2C transfrontalieri UE. L'OSS (One Stop Shop, dal 1° luglio 2021) ha esteso l'ambito includendo TUTTI i servizi B2C transfrontalieri UE (anche servizi diversi dai digitali, come trasporti di beni, lavorazioni, leasing a lungo termine, vedi art. 7-sexies) e le cessioni intracomunitarie a distanza di beni. Ha inoltre creato il regime IOSS (Import One Stop Shop) per cessioni a distanza di beni importati da paesi terzi. L'OSS è quindi una piattaforma unificata e più completa per gestire la compliance IVA UE B2C transfrontaliera, sostituendo il MOSS limitato ai soli servizi digitali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.