Indice
- Rimborso IVA ai soggetti non stabiliti. I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea possono recuperare l'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia tramite una procedura di rimborso semplificata, senza dover aprire una partita IVA italiana.
- Procedura elettronica tramite Stato di stabilimento. La richiesta di rimborso è presentata telematicamente all'Amministrazione fiscale dello Stato membro in cui il soggetto è stabilito, che la trasmette all'Agenzia delle Entrate italiana.
- Termini di presentazione. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno solare di riferimento.
- Condizioni di reciprocità per soggetti extra-UE. I soggetti stabiliti in paesi terzi possono accedere al rimborso solo in presenza di accordi di reciprocità con l'Italia o se il paese terzo non applica tributi analoghi all'IVA sulle operazioni degli operatori italiani nel proprio territorio.
- Importo minimo. La domanda di rimborso annuale deve riguardare un importo di IVA non inferiore a 50 euro; per i rimborsi infrannuali il minimo è 400 euro.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 bis.2 T.U.IVA – Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’ (1)
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunita’, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo’ essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta e’ il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies (2). L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo’ essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche’ di importo non inferiore a cinquanta euro.
2. La richiesta di rimborso e’ presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e’ ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso e’ inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita’ speciale. La decisione in ordine al rimborso dell’imposta e’ notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l’ufficio puo’ chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e’ stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all’ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l’ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L’ufficio puo’ chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
8. Il rimborso e’ effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso e’ eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.
12. Nelle more del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita’ ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonche’ per gli scambi informativi relativi al presente articolo.
(1) A norma dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217 i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all'”Unione europea”. Per le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il provvedimento 1 aprile 2010.
(2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente periodo, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”
Commento del professionista
Inquadramento della norma
Ogni imprenditore o professionista stabilito in un Paese dell’Unione Europea che acquista beni o servizi in Italia — o vi effettua importazioni — può trovarsi a sopportare un’IVA italiana che non è in grado di recuperare attraverso le proprie liquidazioni periodiche, semplicemente perché non è registrato ai fini IVA in Italia. Per queste situazioni il legislatore ha predisposto una procedura specifica di rimborso diretto, disciplinata dall’art. 38-bis.2 del D.P.R. 633/1972.
La norma attua nel diritto interno la Direttiva 2008/9/CE, che ha riformato profondamente — a partire dal 1° gennaio 2010 — il sistema previgente basato sull’VIII Direttiva CEE. Il cambiamento più rilevante è stato l’introduzione di un sistema interamente telematico: il soggetto straniero non presenta più l’istanza direttamente all’Amministrazione italiana, ma la trasmette attraverso il portale elettronico del proprio Stato di stabilimento, che provvede all’inoltro al Centro operativo di Pescara — l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per questa tipologia di rimborsi (individuato con Provvedimento del 1° aprile 2010).
Vale segnalare sin dall’inizio che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno trasferiti alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo.
1. Chi può chiedere il rimborso: i soggetti legittimati
Il comma 1 dell’art. 38-bis.2 individua i destinatari della norma: i soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, che abbiano assolto l’imposta in Italia su acquisti di beni e servizi o su importazioni, e che siano assoggettati a IVA nel proprio Paese di domicilio o residenza.
Sono però previste due cause di esclusione fondamentali.
La stabile organizzazione in Italia. Se nel periodo di riferimento il soggetto estero disponeva di una stabile organizzazione nel territorio italiano, il rimborso diretto è precluso. La logica è che, in presenza di una branch italiana, il recupero dell’IVA deve avvenire attraverso il meccanismo ordinario della detrazione, non attraverso la procedura speciale. Occorre però prestare attenzione: la Corte di Giustizia UE (cause riunite C-318/11 e C-319/11) ha chiarito che l’esclusione non opera in modo automatico per il solo fatto che esista una stabile organizzazione, ma solo quando quest’ultima abbia effettivamente svolto operazioni imponibili in Italia. Se la branch è presente ma “inattiva” sul fronte delle operazioni a debito, il rimborso resta accessibile per gli acquisti non riferibili alla stabile organizzazione stessa.
Ancora più delicata è la questione della mera identificazione IVA in Italia senza stabile organizzazione. La Cassazione aveva a lungo sostenuto che l’attribuzione di una partita IVA italiana comportasse una presunzione di stabile organizzazione, precludendo così il rimborso. Questa posizione è però in contrasto con l’art. 11, par. 3, del Reg. UE 282/2011, che dispone espressamente che il numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente a ritenere esistente una stabile organizzazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 359 del 20 maggio 2021, ha finalmente recepito questo principio, riconoscendo che la nomina di un rappresentante fiscale non preclude il diritto al rimborso tramite portale elettronico, purché ricorrano le condizioni e in assenza di cause ostative.
Le operazioni attive in Italia. Il rimborso è altresì precluso se il soggetto estero ha effettuato in Italia, nel periodo di riferimento, operazioni attive territorialmente rilevanti per le quali è esso stesso debitore d’imposta — in altri termini, operazioni che avrebbe dovuto fatturare con IVA italiana. Fanno eccezione le operazioni soggette a reverse charge (nelle quali il debitore è il committente/cessionario italiano), le prestazioni di trasporto non imponibili e le operazioni accessorie ai trasporti, nonché, dal 1° luglio 2021, le operazioni effettuate attraverso il regime OSS (ex MOSS) di cui all’art. 74-septies del D.P.R. 633/1972.
2. La questione della stabile organizzazione: una materia controversa
Il tema della stabile organizzazione è il più dibattuto dell’intera disciplina, e vale la pena approfondirlo con la dovuta attenzione perché le sue implicazioni pratiche sono rilevantissime.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è tradizionalmente “totalizzante”: se il soggetto estero ha una stabile organizzazione in Italia, questa attrae a sé tutte le operazioni passive, compresi gli acquisti non riferibili alla branch. Il recupero dell’IVA avviene dunque sempre e solo attraverso la detrazione esercitata dalla stabile organizzazione, mai attraverso il rimborso diretto.
Questa impostazione è però in tensione con la normativa europea. L’art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE e l’art. 53 del Reg. UE 282/2011 chiariscono che il soggetto non residente conserva la qualità di “non stabilito” — ai fini delle norme sul reverse charge — quando le operazioni poste in essere non siano imputabili alla stabile organizzazione, cioè quando i mezzi umani e tecnici della branch non siano stati effettivamente utilizzati nella realizzazione dell’operazione. Ne discende, in via sistematica, che anche ai fini del rimborso dovrebbe valere il medesimo principio: se l’acquisto è stato effettuato direttamente dalla casa madre, senza coinvolgimento della branch, il rimborso dovrebbe essere ammissibile.
La Corte di Giustizia (cause riunite C-318/11 e C-319/11) ha avvalorato questo approccio, affermando che ciò che conta per escludere il rimborso è l’effettivo svolgimento di operazioni imponibili da parte della stabile organizzazione, non la mera capacità di svolgerle. I profili applicativi rimangono tuttavia complessi e meritano una valutazione caso per caso.
Un caso pratico che si incontra con frequenza riguarda le bollette doganali di importazione. Poiché queste riportano la partita IVA italiana del soggetto estero (collegata al codice EORI), il rimborso ex art. 38-bis.2 risulta automaticamente precluso per l’IVA assolta all’importazione: questa dovrà essere recuperata attraverso la posizione IVA italiana, previa registrazione nel registro acquisti.
3. Le condizioni sostanziali di rimborso
Accertata la legittimazione soggettiva, il rimborso è subordinato a ulteriori condizioni di carattere sostanziale.
Detraibilità dell’IVA in Italia (Paese del rimborso). L’imposta deve essere detraibile secondo le regole italiane, cioè ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972. Questo significa, ad esempio, che l’IVA relativa ad acquisti di autoveicoli o di beni e servizi di rappresentanza soggetti a limitazione della detrazione in Italia non potrà essere rimborsata nemmeno al soggetto estero.
Detraibilità dell’IVA nel Paese di stabilimento. Contemporaneamente, la Direttiva 2008/9/CE (art. 6, par. 1) richiede che il soggetto passivo svolga nel proprio Paese operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. Se il richiedente effettua esclusivamente operazioni esenti o non soggette nel proprio Paese — con un pro-rata di detraibilità pari a zero — il rimborso è negato. Si tratta di una doppia verifica che la dottrina definisce efficacemente come “doppia indetraibilità”: l’IVA italiana deve essere detraibile secondo le regole italiane e secondo quelle del Paese del richiedente.
Il pro-rata. Quando il richiedente effettua nel proprio Paese sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il rimborso è ammesso solo in misura proporzionale alla percentuale di detrazione applicata nello Stato di stabilimento. Il richiedente deve indicare nell’istanza la percentuale di pro-rata provvisoriamente applicata nell’anno in corso, salvo successiva rettifica una volta determinato il pro-rata definitivo.
L’inerenza degli acquisti. Il rimborso presuppone che i beni e i servizi acquistati in Italia siano inerenti all’attività economica svolta dal richiedente. La Cassazione (sent. n. 8785/2009) ha affermato che il nesso di inerenza tra operazioni passive e attive è condizione essenziale non solo per la detrazione, ma anche per il rimborso, in qualunque forma venga esercitato.
I limiti di importo e i periodi di riferimento. L’istanza deve riferirsi a un periodo non superiore a un anno solare e non inferiore a tre mesi (o alla parte residua dell’anno solare). Per i rimborsi infrannuali, l’importo minimo è fissato a 400 euro; se inferiore, il rimborso può essere chiesto su base annuale purché non inferiore a 50 euro.
4. La procedura: come si presenta l’istanza
La richiesta di rimborso è presentata esclusivamente per via elettronica tramite il portale del proprio Stato di stabilimento, che la inoltrerà al Centro operativo di Pescara entro 15 giorni dalla ricezione (art. 34-bis, Reg. CE 1798/2003). Il termine perentorio per la presentazione è il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.
La natura decadenziale di questo termine è stata sancita dalla Corte di Giustizia (causa C-294/11, Elsacom) e confermata dalla Cassazione (sent. n. 16692/2013): chi presenta l’istanza oltre quella data perde il diritto al rimborso, senza possibilità di sanatoria. Una precisazione tecnica rilevante riguarda il caso in cui il 30 settembre cada di sabato: non è prevista la proroga al giorno lavorativo successivo, poiché — come spiegato dalla Cassazione nella medesima sentenza — si tratta di una “data termine” e non di un “periodo di tempo” ai sensi del Reg. CEE 1182/1971, che prevede la proroga solo per quest’ultima categoria.
L’istanza si considera ricevuta nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione del file trasmesso dallo Stato di stabilimento. Non è richiesta la firma del soggetto passivo in persona: la Corte di Giustizia (causa C-433/08, Yaesu Europe) ha ritenuto sufficiente la firma di un procuratore, e la presentazione telematica ha del resto superato ogni dubbio residuo in materia.
Fatture e bollette doganali non vanno più allegate all’istanza: devono essere trasmesse per via elettronica solo su espressa richiesta dell’ufficio, salvo che l’imponibile documentato sia almeno pari a 1.000 euro (250 euro per l’acquisto di carburante), nel qual caso può essere richiesta la copia già in sede di istanza.
È possibile correggere i dati dell’istanza già inoltrata presentando una nuova istanza correttiva entro il termine di presentazione: dalla data di ricezione della nuova istanza ripartono tutti i termini procedurali.
5. I termini procedurali dell’istruttoria
La tempistica della procedura è scandita dalla norma in modo preciso e merita di essere conosciuta in dettaglio, perché da essa dipendono anche i diritti del richiedente in caso di ritardo.
Il Centro operativo di Pescara deve notificare la propria decisione — di approvazione o diniego — entro quattro mesi dalla ricezione dell’istanza. Entro lo stesso termine di quattro mesi, l’ufficio può richiedere informazioni aggiuntive, con conseguente sospensione del termine ordinario: la decisione dovrà in tal caso essere notificata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni fornite, oppure entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese assegnato al richiedente per rispondere. In ogni caso, il periodo complessivo a disposizione per la decisione non può essere inferiore a sei mesi dalla ricezione dell’istanza.
Se l’ufficio richiede ulteriori informazioni aggiuntive (cd. “secondo round” istruttorio), il termine massimo si estende a otto mesi dalla ricezione dell’istanza.
Una volta approvato il rimborso, l’erogazione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per la notifica della decisione. Il pagamento avviene di norma in Italia, ma il richiedente può chiedere il trasferimento in un altro Stato membro, con deduzione delle spese bancarie di trasferimento.
In merito alla natura del termine di un mese per rispondere alle richieste di informazioni aggiuntive, la Corte di Giustizia (causa C-133/18, Sea Chefs Cruise Services) ha escluso che esso sia decadenziale: il richiedente che non ha risposto nel termine può ancora produrre i documenti richiesti nell’ambito del successivo ricorso giurisdizionale, senza che ciò precluda definitivamente il suo diritto. Diverso, invece, il caso di un diniego definitivo non impugnato: la Corte (causa C-562/17, Nestrade) ha chiarito che in tal caso il richiedente perde il diritto al rimborso, salvo che l’Amministrazione disponesse già di tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza dell’istanza.
6. Interessi in caso di ritardo
Se l’Amministrazione italiana non eroga il rimborso nei termini previsti, sulle somme dovute maturano interessi nella misura del 2% annuo (come stabilito dall’art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972), calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Gli interessi non sono dovuti per il periodo in cui il richiedente non ha fornito le informazioni aggiuntive richieste entro i termini, né per il periodo in cui i documenti richiesti in via telematica non sono stati ancora ricevuti dall’ufficio. Si tratta di una previsione che incentiva la collaborazione attiva del richiedente nell’istruttoria.
7. Il rimborso indebitamente ottenuto: sanzioni e recupero
Se il soggetto ottiene un rimborso non dovuto — ad esempio per aver esposto dati errati o non veritieri nell’istanza — è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. A ciò si aggiunge una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’importo indebitamente rimborsato.
Nelle more del recupero, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza dell’importo dovuto. Come precisato dall’ABI (circolare n. 12/2010), il regime sanzionatorio dovrebbe applicarsi solo quando l’indebito è imputabile alla condotta del richiedente, non quando derivi da un errore di liquidazione dell’ufficio.
In caso di diniego totale o parziale del rimborso, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente, nel rispetto dei termini e delle modalità del D.Lgs. 546/1992. La notifica del provvedimento motivato di diniego è condizione necessaria per far decorrere i termini per l’impugnazione.
8. L’IVA indebitamente fatturata
Un aspetto particolare riguarda l’IVA esposta in fattura per errore — cioè quando l’imposta non era dovuta — e già pagata dal cessionario al cedente in via di rivalsa. In questa ipotesi, il rimborso tramite la procedura dell’art. 38-bis.2 è precluso, perché il diritto alla restituzione appartiene al cedente/prestatore che ha versato l’imposta all’Erario, non al cessionario/committente che l’ha pagata in rivalsa. Lo ha confermato la Corte di Giustizia (cause C-35/05 e C-566/07), in applicazione del principio di cartolarità dell’operazione sancito dall’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE.
Una precisazione interessante riguarda il caso in cui l’errore abbia riguardato l’applicazione del regime: se il fornitore non ha applicato il reverse charge (che sarebbe stato corretto), ma ha invece fatturato l’IVA in via ordinaria, l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021) ha ritenuto che il cedente estero possa comunque avvalersi della procedura di rimborso ex art. 38-bis.2, non potendosi considerare “debitore d’imposta” in relazione all’operazione erroneamente gestita.
Conclusione
L’art. 38-bis.2 è una norma tecnicamente complessa, che richiede una conoscenza approfondita non solo del diritto interno ma anche della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. I punti di maggiore criticità pratica riguardano la corretta qualificazione della posizione del soggetto estero (stabile organizzazione o semplice identificazione?), la verifica delle condizioni di detraibilità in entrambi gli ordinamenti coinvolti, e il rigoroso rispetto dei termini procedurali — in primo luogo del 30 settembre, che ha natura decadenziale e non ammette proroghe. La consulenza di un professionista esperto in fiscalità internazionale è, in questi casi, non un optional ma una necessità.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
- Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'Agenzia
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 38-bis.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recepisce la Direttiva 2008/9/CE del Consiglio («direttiva rimborsi»), che ha riformato e semplificato il sistema di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'imposta è stata assolta. La norma risponde a un'esigenza di neutralità nel mercato unico europeo: un soggetto passivo stabilito in Germania che acquista beni o servizi in Italia non dovrebbe rimanere inciso dall'IVA italiana, poiché l'imposta sul valore aggiunto è neutrale per gli operatori economici. In assenza di una procedura di rimborso, il soggetto straniero sarebbe costretto ad aprire una partita IVA in ogni Stato UE in cui effettua acquisti, con evidente appesantimento burocratico e frizione alla libera circolazione.
La procedura elettronica centralizzata introdotta dalla Direttiva 2008/9/CE — recepita in Italia dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 — consente al soggetto estero di presentare un'unica domanda nel proprio Stato di stabilimento, senza doversi rapportare direttamente con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi UE. Questo sistema sfrutta la rete informatica di cooperazione fiscale tra le Amministrazioni degli Stati membri.
Analisi
Soggetti legittimati (UE). Possono accedere al rimborso ex art. 38-bis.2 i soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro dell'UE che: (a) non hanno una stabile organizzazione, una sede di attività o un domicilio in Italia; (b) non sono registrati ai fini IVA in Italia; (c) hanno effettuato acquisti di beni o servizi in Italia assoggettati a IVA; (d) nel periodo di riferimento non hanno effettuato in Italia operazioni soggette a imposta (salvo operazioni in regime di reverse charge di cui sono debitori il cessionario o committente italiano, o operazioni di trasporto di passeggeri e alcune prestazioni di intermediazione).
Procedura di presentazione. La domanda si presenta telematicamente all'Amministrazione fiscale dello Stato membro di stabilimento, tramite l'apposito portale elettronico (in Italia: portale «VIES/rimborsi IVA» dell'Agenzia delle Entrate per le richieste in uscita, cioè per soggetti italiani che chiedono rimborsi in altri Stati UE). L'Amministrazione dello Stato di stabilimento effettua un controllo formale preliminare e trasmette la richiesta allo Stato di rimborso (Italia, nel caso di art. 38-bis.2) entro 15 giorni. L'Agenzia delle Entrate italiana ha 4 mesi per decidere; il termine si prolunga se vengono richieste informazioni integrative (fino a 8 mesi in totale).
Contenuto della domanda. La richiesta deve contenere: dati identificativi del richiedente (numero di identificazione IVA nello Stato di stabilimento), periodo di riferimento, importo IVA chiesto a rimborso, descrizione dell'attività svolta, indicazione della tipologia degli acquisti per i quali si chiede il rimborso (con codici attività specificati dalla Direttiva). Per importi superiori a determinate soglie o per categorie di acquisti specifiche, possono essere richieste copie delle fatture o dei documenti doganali.
Termini di rimborso. L'Agenzia delle Entrate deve erogare il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione della domanda completa. Se vengono richieste informazioni aggiuntive, il termine si allunga fino a 8 mesi. Il mancato pagamento entro i termini comporta il riconoscimento degli interessi al tasso fissato dalla normativa italiana (attualmente il tasso degli interessi legali, ex art. 38-bis.2, comma 7).
Soggetti extra-UE. Per i soggetti stabiliti in paesi terzi (extra-UE) si applica la previsione dell'art. 38-ter D.P.R. 633/1972, che subordina il rimborso all'esistenza di accordi bilaterali di reciprocità o all'assenza nel paese terzo di tributi analoghi all'IVA sulle operazioni degli operatori italiani. La procedura per i soggetti extra-UE è diversa: la domanda è presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate italiana tramite rappresentante fiscale.
Importi minimi e periodo di riferimento. Il periodo di riferimento può essere trimestrale o annuale: (a) domande relative a periodi inferiori all'anno solare (trim.) devono riguardare almeno 400 euro di IVA; (b) domande annuali devono riguardare almeno 50 euro. La scelta del periodo trimestrale o annuale spetta al richiedente, ma per i rimborsi infrannuali occorre che il periodo sia di almeno tre mesi consecutivi.
Quando si applica
La procedura ex art. 38-bis.2 si applica quando un operatore economico stabilito in un altro Stato UE ha acquistato beni o servizi in Italia pagando IVA e non ha obblighi di versamento IVA propri in Italia. Se il soggetto ha già una partita IVA italiana (perché effettua operazioni imponibili in Italia), il recupero dell'IVA avviene tramite la propria dichiarazione IVA italiana, non tramite la procedura di rimborso ex art. 38-bis.2.
Connessioni
L'art. 38-bis.2 D.P.R. 633/1972 va letto insieme a: art. 38-bis (rimborso IVA infrannuale per soggetti italiani), art. 38-ter (rimborso per soggetti extra-UE), art. 30 (rimborso IVA annuale per soggetti italiani), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (recepimento della Direttiva 2008/9/CE). A livello europeo: Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che ha sostituito la precedente Direttiva 79/1072/CEE (cd. «Ottava Direttiva IVA») con un sistema completamente elettronico. Il regolamento di attuazione è contenuto nel Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
L'Agenzia chiarisce le modalità di richiesta del rimborso del credito IVA da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 38-bis.2 del decreto IVA, ribadendo l'obbligo di presentare l'istanza per via elettronica nello Stato di stabilimento.
Scheda informativa
L'Agenzia riepiloga la procedura ex art. 38-bis.2: i soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE possono ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia presentando l'istanza al proprio Stato di residenza, che la trasmette telematicamente all'Italia entro i termini previsti dalla Direttiva 2008/9/CE.
Casi pratici
Caso 1: Società tedesca che chiede rimborso IVA italiana
Tizio è amministratore di una GmbH tedesca che ha partecipato a una fiera commerciale a Milano acquistando stand fieristici, servizi alberghieri e ristorazione per 20.000 euro + IVA italiana (22%) = 4.400 euro. La GmbH non ha partita IVA italiana né effettua operazioni imponibili in Italia. Tizio presenta la richiesta di rimborso dell'IVA italiana (4.400 euro) entro il 30 settembre dell'anno successivo, tramite il portale elettronico dell'Amministrazione fiscale tedesca. L'Agenzia delle Entrate italiana riceve la richiesta e deve erogare il rimborso entro 4 mesi, altrimenti maturano interessi.
Caso 2: Società francese con rimborso trimestrale
Caio gestisce una SAS francese che acquista regolarmente materie prime in Italia. Nel primo trimestre ha pagato IVA italiana per 500 euro. Opta per il rimborso trimestrale (il minimo è 400 euro): presenta la domanda entro il 30 luglio per il primo trimestre. Se invece avesse accumulato meno di 400 euro in un trimestre, dovrebbe attendere la domanda annuale (minimo 50 euro), da presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Domande frequenti
Un'azienda straniera UE può recuperare l'IVA pagata in Italia senza aprire una partita IVA italiana?
Sì. Tramite la procedura di rimborso ex art. 38-bis.2 D.P.R. 633/1972 (recepimento della Direttiva 2008/9/CE), un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE può recuperare l'IVA pagata sugli acquisti in Italia senza doversi registrare ai fini IVA in Italia. La domanda si presenta telematicamente nel proprio Paese, che la trasmette all'Agenzia delle Entrate italiana.
Entro quando va presentata la richiesta di rimborso IVA italiana?
La domanda relativa all'anno solare precedente va presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo. Per i rimborsi infrannuali (trimestrali), la scadenza è il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, con termini intermedi a seconda del trimestre. È importante rispettare scrupolosamente le scadenze, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
Qual è l'importo minimo per richiedere il rimborso IVA?
Per le domande annuali (anno solare completo) l'importo minimo è 50 euro. Per le domande infrannuali (trimestrali) l'importo minimo è 400 euro. Se nel trimestre l'IVA maturata è inferiore a 400 euro, conviene attendere il rimborso annuale.
Entro quanto tempo l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso?
L'Agenzia delle Entrate deve decidere entro 4 mesi dalla ricezione della domanda completa. Se vengono richieste informazioni integrative, il termine si estende fino a 6-8 mesi. Se il rimborso non viene erogato nei termini, il soggetto ha diritto agli interessi calcolati al tasso legale vigente.
Le aziende di paesi extra-UE (es. USA, Svizzera) possono ottenere rimborsi IVA dall'Italia?
Dipende dagli accordi bilaterali. Per i soggetti extra-UE si applica l'art. 38-ter D.P.R. 633/1972, che prevede il rimborso solo in presenza di condizioni di reciprocità (accordi bilaterali o assenza di tributi analoghi applicati all'IVA sugli operatori italiani nel paese terzo). Per tali soggetti la procedura è diversa: la domanda si presenta direttamente all'Agenzia delle Entrate italiana tramite rappresentante fiscale nominato in Italia.