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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 T.U.IVA – Ufficio competente.

In vigore dal 31/08/2002 con effetto dal 01/04/1979

Modificato da: Decreto legislativo del 19/06/2002 n. 191 Articolo 1

“Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e’ l’ufficio
provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si
trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello
Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne’un rappresentante
nominato ai sensi dell’art. 17, e’ competente l’ufficio provinciale di Roma.
Per i soggetti non residenti di cui all’articolo 35-ter, l’ufficio
competente ai sensi del presente articolo e’ individuato con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da
quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni
in cui siano pervenuti all’ufficio competente.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Norma di organizzazione amministrativa vigente: l'art. 40 del DPR 633/1972 individua l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente a ricevere le dichiarazioni IVA, i versamenti e a operare ogni altro effetto previsto dal TUIVA.
  • Regola generale: competente è l'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/1973.
  • Soggetti non residenti senza stabile organizzazione né rappresentante: competente è l'ufficio provinciale di Roma, che funge da sede operativa centralizzata per i non residenti che non si sono identificati direttamente né hanno nominato rappresentante fiscale.
  • Soggetti non residenti identificati ex art. 35-ter: l'ufficio competente è individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento attualmente vigente individua il Centro Operativo di Pescara come sede unica nazionale per gli identificati direttamente.
  • Dichiarazioni e versamenti a ufficio sbagliato: non sono dispersi né nulli, ma «si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente», con possibili effetti su tardività se l'inoltro al competente avviene oltre la scadenza.
  • Non soppressa dal 2027: a differenza di molti altri articoli del TUIVA, l'art. 40 non è interessato dall'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 e resta vigente come norma di organizzazione amministrativa, integrato con le riorganizzazioni periodiche dell'Agenzia delle Entrate (chiusura uffici provinciali, accorpamenti, digitalizzazione delle procedure).
L'articolo 40 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella versione attualmente vigente dal 31 agosto 2002 con effetto dal 1° aprile 1979 (modifiche del D.Lgs. 19/06/2002 n. 191), è una norma di organizzazione amministrativa che individua l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente a ricevere le dichiarazioni IVA, i versamenti e a esercitare ogni altra funzione prevista dal TUIVA. Si tratta di una norma di sistema che governa la geografia amministrativa del contribuente IVA, decisiva nella prassi per individuare correttamente l'ufficio referente in caso di adempimenti, controlli, comunicazioni, ricorsi tributari. A differenza di numerosi altri articoli del TUIVA, l'art. 40 non è interessato dalla soppressione del 1° gennaio 2027 introdotta dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10: resta in vigore con il suo impianto attuale, salvo gli aggiornamenti periodici legati alle riorganizzazioni interne dell'Agenzia delle Entrate.
La regola generale: domicilio fiscale del contribuente residente
Il primo comma dell'art. 40 stabilisce il principio cardine: competente a ricevere le dichiarazioni IVA, i versamenti e a operare ogni altro effetto previsto dal TUIVA è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/1973. Il rinvio agli artt. 58 e 59 del DPR 600/1973 è cruciale e merita di essere svolto: Art. 58 DPR 600/1973, Domicilio fiscale. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; gli altri soggetti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; in caso di doppia sede legale e amministrativa in comuni diversi, prevale la sede effettiva delle attività di direzione. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente è quello territorialmente afferente al comune del domicilio fiscale. Art. 59 DPR 600/1973, Cambio di domicilio fiscale. Il cambio di residenza/sede comporta variazione del domicilio fiscale e dell'ufficio competente con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica. Significa che fino al 60° giorno opera ancora il vecchio ufficio, dal 61° giorno il nuovo. La regola dei 60 giorni serve a permettere il passaggio amministrativo delle pratiche fra uffici e a evitare confusioni operative immediatamente dopo il cambio. Nella prassi attuale, l'Agenzia delle Entrate ha riorganizzato gli uffici provinciali in Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali, con accorpamenti significativi negli ultimi 15 anni: alcuni uffici provinciali storici sono stati chiusi e sostituiti da Sportelli del Cittadino con orari ridotti, mentre i procedimenti di accertamento e contenzioso sono concentrati su un numero ridotto di sedi. Per individuare oggi l'ufficio competente per un contribuente specifico, si consulta la sezione «Trova l'ufficio» del sito agenziaentrate.gov.it inserendo il codice fiscale o l'indirizzo, e il sistema restituisce la Direzione Provinciale di riferimento.
I soggetti non residenti senza presenza in Italia: ufficio di Roma
Il secondo comma disciplina una situazione particolare: i soggetti non residenti nello Stato che non hanno una stabile organizzazione né hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del TUIVA. Per essi, ufficio competente è l'ufficio provinciale di Roma. La regola serve a fornire una sede di riferimento certa per tutti i soggetti che, pur essendo formalmente non residenti, hanno effettuato in Italia operazioni IVA rilevanti senza essersi strutturati con stabile organizzazione o rappresentante. Tipicamente si tratta di:
  • Soggetti che hanno effettuato un'unica operazione episodica in Italia (es. una vendita all'asta di un'opera d'arte, un convegno, una prestazione di consulenza una tantum) e non hanno ritenuto di strutturarsi;
  • Soggetti che dovrebbero essersi identificati ex art. 35-ter o nominato rappresentante ma non l'hanno fatto, in violazione delle norme, l'ufficio di Roma diventa il referente per le sanzioni;
  • Soggetti per cui pendono procedimenti di accertamento/sanzioni e che non hanno designazioni stabili in Italia.
Operativamente, l'ufficio provinciale di Roma per i non residenti coincide oggi con la Direzione Provinciale di Roma 1, settore specializzato. Gestisce un volume contenuto ma di alto valore unitario, con specialisti in fiscalità internazionale.
I soggetti non residenti identificati ex art. 35-ter: Centro Operativo di Pescara
Il terzo comma rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per individuare l'ufficio competente per i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del TUIVA (commentato in batch precedente). Il provvedimento direttoriale attualmente vigente individua come ufficio competente il Centro Operativo di Pescara, struttura specializzata nell'amministrazione delle posizioni IVA dei non residenti identificati direttamente e nei rimborsi IVA a soggetti UE ed extra-UE (artt. 38-bis2 e 38-ter TUIVA). Il Centro Operativo di Pescara è una struttura di rilievo strategico per il commercio internazionale italiano: gestisce migliaia di posizioni IVA di operatori esteri identificati direttamente, processi i rimborsi intracomunitari e i rimborsi extra-UE, supporta le verifiche transfrontaliere VIES. Dispone di specialisti multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) per l'interlocuzione con i contribuenti esteri, e opera con procedure largamente telematiche tramite Entratel/Fisconline.
Le dichiarazioni e i versamenti effettuati a ufficio sbagliato
Il quarto comma stabilisce un principio di conservazione degli atti: «Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente». La regola ha conseguenze pratiche importanti:
  • L'inoltro a ufficio sbagliato non causa la nullità o l'inesistenza dell'atto;
  • L'atto viene «inoltrato» dall'ufficio sbagliato a quello competente attraverso le procedure interne dell'Agenzia delle Entrate (di norma, oggi automatiche grazie alla centralizzazione informatica);
  • La data rilevante per il rispetto dei termini è quella di arrivo all'ufficio competente, non quella dell'invio originario, questo può creare problemi di tardività se l'inoltro avviene oltre la scadenza.
Nella prassi moderna, il problema dell'ufficio sbagliato è quasi totalmente superato dall'informatizzazione: le dichiarazioni IVA si presentano via Entratel/Fisconline (telematica obbligatoria) e il sistema le indirizza automaticamente all'ufficio competente in base al codice fiscale del dichiarante. I versamenti via F24 sono incassati dal sistema centralizzato e ripartiti automaticamente. La regola del quarto comma conserva rilevanza solo per le ipotesi residue di adempimenti cartacei, oggi rare.
L'evoluzione organizzativa dell'AdE: dalle direzioni provinciali al modello integrato
L'art. 40 del TUIVA è stato scritto nel contesto di un'organizzazione amministrativa molto diversa da quella attuale. Negli anni '70 esistevano gli «Uffici IVA» autonomi rispetto agli «Uffici Imposte Dirette»; con la riforma del 2001 (D.Lgs. 300/1999 e D.M. 28/12/2000) sono stati creati gli «Uffici Locali» integrati per tutte le imposte; oggi l'AdE opera tramite Direzioni Regionali, Direzioni Provinciali e Sportelli del Cittadino, con processi prevalentemente telematici. I principali punti dell'evoluzione recente:
  • 2001-2010: nascita dell'Agenzia delle Entrate come ente autonomo, integrazione fra IVA e imposte dirette, prima ondata di chiusura uffici provinciali storici;
  • 2010-2018: digitalizzazione progressiva (Entratel, Fisconline, F24 telematico, fatturazione elettronica obbligatoria PA), riduzione drastica della presenza fisica;
  • 2018-2024: estensione fatturazione elettronica B2B (2019) e B2C (2024 forfettari inclusi), introduzione precompilata IVA, controllo continuo basato su LIPE e SDI;
  • 2024-2026: piano di razionalizzazione AdE (fusione Agenzia Entrate-Riscossione, riorganizzazione regionale, sviluppo dell'assistente AI «Camilla»).
Tutti questi cambiamenti incidono sull'applicazione pratica dell'art. 40, ma non ne intaccano i principi cardine: domicilio fiscale come criterio generale, ufficio di Roma per non residenti senza presenza, Pescara per identificati ex art. 35-ter, conservazione degli atti presentati a ufficio sbagliato.
Perché l'art. 40 NON è soppresso dal 2027
A differenza di gran parte degli articoli del TUIVA esaminati nei batch precedenti, l'art. 40 non è interessato dalla soppressione dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10. La ragione è strutturale: la riforma fiscale 2026 sostituisce le norme di disciplina sostanziale e procedurale dell'IVA con un nuovo testo organico, ma le norme di organizzazione amministrativa (come l'art. 40) sono spesso gestite separatamente attraverso provvedimenti del Direttore dell'AdE e regolamenti di organizzazione del MEF, che continuano la propria evoluzione indipendentemente dalla riscrittura del TUIVA. L'art. 40 resterà quindi formalmente in vigore anche dopo il 1° gennaio 2027, con possibili aggiornamenti operativi tramite provvedimenti AdE relativi alla geografia degli uffici, alla riorganizzazione dei servizi telematici, ai criteri di centralizzazione delle posizioni dei non residenti.
Indicazioni operative per il commercialista
  • Per ogni cliente, individuare l'ufficio competente in base al domicilio fiscale tramite il sito agenziaentrate.gov.it/portale/find-your-office;
  • Per clienti che cambiano residenza/sede: ricordare la regola dei 60 giorni dell'art. 59 DPR 600/1973 prima del passaggio al nuovo ufficio;
  • Per assistere clienti esteri identificati ex art. 35-ter: mantenere i contatti operativi con il Centro Operativo di Pescara (numero verde dedicato, email del settore non residenti);
  • Per clienti che presentano adempimenti cartacei residuali: verificare prima dell'invio che l'ufficio destinatario sia quello territorialmente competente, evitando ritardi dovuti a inoltro interno;
  • Monitorare le riorganizzazioni AdE (annunciate periodicamente con comunicati stampa e provvedimenti direttoriali) per aggiornare il riferimento operativo dei clienti senza ritardi.
Riferimenti normativi
Norma vigente: art. 40 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dall'art. 1 D.Lgs. 19/06/2002 n. 191, in vigore dal 31 agosto 2002 con effetto dal 1° aprile 1979 (NON soppresso dall'art. 170 D.Lgs. 10/2026). Norme correlate vigenti: artt. 58 e 59 DPR 29/09/1973 n. 600 (domicilio fiscale e suo cambio); art. 17 c. 2 e 3 TUIVA (rappresentante fiscale); art. 35-ter TUIVA (identificazione diretta non residenti); D.Lgs. 300/1999 e D.M. 28/12/2000 (organizzazione AdE); provvedimenti del Direttore AdE per individuazione ufficio competente non residenti identificati (riferimento al Centro Operativo di Pescara).

Domande frequenti

Qual è l'ufficio competente per un contribuente IVA italiano?

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/1973. Per le persone fisiche residenti: ufficio del comune di iscrizione anagrafica. Per le società e enti: ufficio del comune di sede legale o, in mancanza, sede amministrativa o di direzione effettiva. Per individuare l'ufficio specifico oggi si usa il servizio «Trova l'ufficio» sul sito agenziaentrate.gov.it.

Cosa succede se cambio sede o residenza?

Per effetto dell'art. 59 del DPR 600/1973, il cambio del domicilio fiscale produce variazione dell'ufficio competente con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica. Fino al 60° giorno opera l'ufficio precedente; dal 61° giorno opera quello nuovo. La regola serve a permettere il passaggio amministrativo delle pratiche fra uffici e a evitare confusioni nei termini di scadenza.

Qual è l'ufficio competente per i soggetti non residenti?

Dipende dalla situazione. Per i non residenti senza stabile organizzazione né rappresentante fiscale: ufficio provinciale di Roma (oggi Direzione Provinciale Roma 1, settore specializzato). Per i non residenti identificati direttamente ex art. 35-ter: Centro Operativo di Pescara, struttura specializzata in fiscalità internazionale, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se invio una dichiarazione o un versamento all'ufficio sbagliato?

Per il principio di conservazione degli atti del quarto comma dell'art. 40, le dichiarazioni e i versamenti ad ufficio diverso da quello competente non sono nulli, ma «si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente». L'AdE provvede automaticamente all'inoltro tra uffici. Attenzione: la data rilevante per i termini di scadenza è quella di arrivo all'ufficio competente, non quella di invio originario, possibili problemi di tardività.

L'art. 40 sarà soppresso con la riforma fiscale 2027?

No. A differenza di numerosi altri articoli del TUIVA, l'art. 40 non è interessato dall'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 e resta in vigore. Le norme di organizzazione amministrativa sono gestite separatamente dalla riscrittura del TUIVA: continueranno a evolvere attraverso provvedimenti del Direttore dell'AdE e regolamenti del MEF relativi alla geografia degli uffici, alla riorganizzazione dei servizi telematici e ai criteri di centralizzazione delle posizioni dei non residenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.