Indice
- Norma anti-frode UE in vigore dal 18 novembre 2023: l'art. 40-ter del DPR 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 18/10/2023 n. 153 in attuazione della direttiva UE 2020/284, impone ai prestatori di servizi di pagamento di conservare le informazioni sui pagamenti transfrontalieri prestati ogni trimestre.
- Finalità: consentire all'amministrazione finanziaria italiana di effettuare controlli sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate in altri Stati UE, contrastando le frodi IVA cross-border (frodi carosello, frodi nell'e-commerce).
- Definizione di pagamento transfrontaliero: pagamento in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro UE e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro UE, in un territorio terzo o in un Paese terzo extra-UE.
- Soglia di applicazione: l'obbligo si applica se nel trimestre civile il PSP fornisce a uno stesso beneficiario più di 25 pagamenti transfrontalieri; il calcolo è per Stato membro e per identificativo del beneficiario (BIC + IBAN o codice analogo).
- Regola anti-doppia trasmissione (comma 3): se PSP del pagatore e del beneficiario sono entrambi localizzati nell'UE, l'obbligo si applica solo al PSP del beneficiario; il PSP del pagatore deve comunque considerare i pagamenti per il calcolo della soglia dei 25.
- Periodo di conservazione: tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile della data del pagamento; la documentazione viene poi trasmessa all'AdE ex art. 40-quater per l'invio al sistema CESOP.
- Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, con presumibile continuità funzionale nel nuovo TUIVA in coerenza con la direttiva UE 2020/284 e con il regolamento sulla cooperazione amministrativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 40 ter T.U.IVA – Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)
In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e’ localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario e’ localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu’ di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu’ identificativi, il calcolo e’ effettuato per beneficiario.
3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 1 e’ conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.”
________________________
(1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.
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Commento
L'articolo 40-ter del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 ottobre 2023 n. 153 in attuazione della direttiva UE 2020/284 e in vigore dal 18 novembre 2023, è uno degli strumenti più innovativi e controversi del recente diritto tributario europeo: l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di conservare le informazioni sui pagamenti transfrontalieri per le finalità di lotta alle frodi IVA. Con questo articolo (e con il successivo art. 40-quater che disciplina la trasmissione al sistema CESOP), l'UE ha realizzato per la prima volta una sorveglianza sistematica e armonizzata del flusso di pagamenti internazionali a fini fiscali, sfruttando il patrimonio informativo che i PSP detengono sulle operazioni che intermedio. Si tratta di un cambio di paradigma, dal controllo basato sulle dichiarazioni del contribuente al controllo basato sui flussi finanziari osservati direttamente alla fonte, di portata storica per il sistema IVA. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la disciplina sostanziale è imposta dalla direttiva UE 2020/284 e sarà conservata nel nuovo TUIVA in continuità funzionale.
Il contesto: la frode IVA cross-border come priorità europea
La frode IVA cross-border rappresenta uno dei principali costi per le finanze pubbliche europee. Gli studi più recenti della Commissione Europea (VAT Gap Reports 2020-2024) stimano che le frodi IVA causino perdite di gettito superiori ai 50 miliardi di euro annui per i bilanci degli Stati membri UE. Le tipologie più diffuse sono:
Tutte queste frodi hanno una caratteristica comune: i flussi commerciali simulati o eluivi devono comunque tradursi in flussi monetari reali tra le parti coinvolte. Tracciando questi flussi tramite i PSP, il Fisco può ricostruire la catena di operazioni con dati oggettivi e indipendenti dalle dichiarazioni del contribuente, evidenziando le anomalie. La direttiva UE 2020/284 ha quindi introdotto in tutto lo SEE l'obbligo per i PSP di conservare e trasmettere le informazioni sui pagamenti transfrontalieri.
Il primo comma: obbligo di conservazione e finalità anti-frode
Il comma 1 dell'art. 40-ter stabilisce il principio cardine: i PSP conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre. Le informazioni richieste (dettagliate poi dall'art. 40-sexies del TUIVA, non oggetto di questo batch ma collocato logicamente nello stesso titolo) comprendono:
La finalità dichiarata è univoca: «consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto». L'utilizzo dei dati è quindi finalizzato esclusivamente al contrasto delle frodi IVA, non ad altri fini fiscali (impose dirette, accertamenti redditi, ecc.) né a fini extra-fiscali (controllo commerciale, anti-riciclaggio, ecc.).
La definizione di pagamento transfrontaliero
L'ultima parte del comma 1 fornisce la definizione cruciale di pagamento transfrontaliero: «Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo». La definizione è ampia e copre tutti i flussi outbound dall'UE:
Sono esclusi dalla definizione, e quindi dall'obbligo di conservazione:
La soglia dei 25 pagamenti per beneficiario
Il comma 2 introduce una soglia quantitativa pratica per evitare oneri sproporzionati: l'obbligo si applica solo se nel trimestre civile il PSP fornisce più di 25 pagamenti transfrontalieri a uno stesso beneficiario. La soglia è calibrata in modo da catturare i flussi commerciali rilevanti (un beneficiario che riceve 26+ pagamenti transfrontalieri in un trimestre verosimilmente svolge un'attività commerciale) escludendo quelli marginali (rimesse familiari, pagamenti occasionali, regali).
Il calcolo della soglia avviene per Stato membro e per identificativo del beneficiario: ogni PSP conta separatamente i pagamenti per Stato di residenza del beneficiario e per ciascun identificativo (BIC+IBAN o equivalente). Se un beneficiario ha più identificativi (es. più conti bancari), il calcolo è complessivo per beneficiario, indipendentemente dal numero di conti. Questa regola previene l'aggiramento della soglia attraverso la frammentazione dei conti.
Il comma 3: PSP del beneficiario unico responsabile per pagamenti UE-UE
Il comma 3 disciplina un aspetto cruciale del sistema: la distribuzione dell'obbligo tra PSP del pagatore e PSP del beneficiario. La regola è:
Tuttavia, il PSP del pagatore localizzato in UE è comunque tenuto a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre, anche quando non è il responsabile della conservazione. La regola serve a verificare correttamente se la soglia è superata: se ogni PSP contasse solo i pagamenti per cui è responsabile, le frodi potrebbero distribuire i pagamenti tra più PSP per restare sotto soglia.
La conservazione triennale
Il comma 4 stabilisce il periodo di conservazione: tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento. Esempio: un pagamento del 15 marzo 2026 deve essere conservato fino al 31 dicembre 2029.
La durata di tre anni è bilanciata: abbastanza lunga per consentire i controlli fiscali (i termini ordinari di accertamento IVA UE sono di norma 3-4 anni dalla scadenza del termine dichiarativo); abbastanza breve per non gravare i PSP con costi di archiviazione perpetui di un volume di dati molto elevato (si stima che i PSP UE gestiscano oltre 200 miliardi di pagamenti transfrontalieri all'anno).
Le sanzioni: rinvio all'art. 2 D.Lgs. 153/2023
Il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi dell'art. 40-ter (e degli artt. correlati) non è contenuto nello stesso decreto del TUIVA, ma in norme separate del D.Lgs. 153/2023 art. 2. Le sanzioni possono includere:
I PSP sono inoltre soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia per gli aspetti di compliance bancaria (controlli sull'integrità dei sistemi informatici di tracciamento) e all'accertamento dell'AdE per gli aspetti fiscali specifici.
Il funzionamento operativo nel 2024-2026
Dopo l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 dell'obbligo CESOP, i PSP italiani hanno dovuto adeguare i propri sistemi informatici per:
I principali PSP italiani (UniCredit, Intesa Sanpaolo, BPM, Bancoposta, Nexi, PayPal Italia, Worldline) hanno completato l'adeguamento nel 2023-2024 e oggi gestiscono il flusso CESOP con procedure consolidate. Per i PSP minori e le fintech in fase di crescita, l'adeguamento è stato un'opera complessa che ha richiesto investimenti tecnologici significativi.
L'abrogazione 2027 e la continuità funzionale
L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 40-ter dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, l'obbligo di conservazione è imposto dalla direttiva UE 2020/284 e non può essere abolito unilateralmente. Il nuovo TUIVA conterrà presumibilmente un articolo equivalente con la stessa disciplina, eventualmente integrata dagli sviluppi normativi UE 2024-2026 (proposte PSD3 e regolamento sui pagamenti istantanei, che possono incidere sui dati disponibili e sulle modalità tecniche di trasmissione).
Indicazioni operative per il commercialista
Riferimenti normativi
Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 40-ter DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 18/10/2023 n. 153, in vigore dal 18 novembre 2023. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Quadro UE: direttiva UE 2020/284 (CESOP); regolamento UE 904/2010 art. 24-ter (cooperazione amministrativa pagamenti). Norme correlate: artt. 40-bis, 40-quater, 40-quinquies, 40-sexies TUIVA (Titolo IV-bis); art. 39 TUIVA (conservazione documenti); D.Lgs. 153/2023 art. 2 (sanzioni); D.Lgs. 27/01/2010 n. 11 (PSD2 italiana); D.Lgs. 385/1993 TUB.
Prassi e linee guida
Provvedimento · Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2023
Agenzia delle Entrate
Definisce modalita' e termini di trasmissione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) ai sensi del Regolamento UE 904/2010 e dell'articolo 40-ter. Stabilisce il tracciato XML, i canali telematici (SID) e le specifiche tecniche per l'inoltro al sistema CESOP.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · Allegato tecnico Agenzia delle Entrate
Istruzioni operative CESOP
Istruzioni operative per la compilazione e trasmissione trimestrale dei dati da parte dei PSP. L'obbligo di conservazione e segnalazione scatta quando il prestatore esegue oltre 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario nel trimestre civile; i dati vanno conservati tre anni dalla fine dell'anno di pagamento.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'è l'obbligo di conservazione CESOP dell'art. 40-ter?
È l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di conservare le informazioni sui pagamenti transfrontalieri prestati ogni trimestre, per consentire all'amministrazione finanziaria italiana e UE i controlli anti-frode IVA. Introdotto in attuazione della direttiva UE 2020/284 (sistema CESOP), in vigore dal 18 novembre 2023, è uno degli strumenti più innovativi dell'attuale lotta alle frodi IVA.
Cosa si intende per pagamento transfrontaliero?
Pagamento in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro UE e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro UE, in un territorio terzo o in un Paese terzo extra-UE. Sono esclusi i pagamenti puramente domestici (entrambi in Italia) e i pagamenti tra due soggetti dello stesso altro Stato UE. La definizione copre tutti i flussi outbound dall'UE: pagamenti intra-UE, verso Paesi terzi extra-UE, verso territori speciali.
Quando scatta l'obbligo di conservazione?
L'obbligo si applica solo se nel trimestre civile il PSP fornisce più di 25 pagamenti transfrontalieri a uno stesso beneficiario. Il calcolo è per Stato membro e per identificativo del beneficiario (BIC+IBAN); se un beneficiario ha più identificativi, il calcolo è complessivo per beneficiario. La soglia esclude i flussi marginali (rimesse familiari, pagamenti occasionali) e cattura solo i flussi commerciali rilevanti per il monitoraggio anti-frode.
Chi è responsabile della conservazione quando entrambi i PSP sono UE?
Per pagamenti tra due PSP UE, l'obbligo si applica solo al PSP del beneficiario (chi riceve i fondi). Il PSP del pagatore non conserva, ma deve comunque includere i pagamenti nel calcolo della soglia dei 25. Per pagamenti UE→extra-UE o extra-UE→UE, l'obbligo si applica al PSP UE che ha visibilità dell'operazione. La regola previene la duplicazione dei dati nel sistema CESOP.
Per quanto tempo vanno conservate le informazioni?
Tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento. Esempio: pagamento del 15 marzo 2026 va conservato fino al 31 dicembre 2029. La durata bilancia esigenze di controllo fiscale (termini di accertamento IVA UE generalmente 3-4 anni) ed esigenze di proporzionalità degli oneri sui PSP, che gestiscono oltre 200 miliardi di pagamenti transfrontalieri all'anno.
Vedi anche