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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma del «tax free shopping»: l'art. 38-quater del DPR 633/1972 disciplina lo sgravio dell'IVA per i beni destinati all'uso personale o familiare ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.
  • Soglia di accesso: cessioni di importo complessivo, comprensivo dell'IVA, superiore a 70 euro (soglia abbassata dai precedenti 175 euro per effetto della Legge di Bilancio 2024 art. 1 c. 77 L. 213/2023, con efficacia dal 1° febbraio 2024, misura per rilanciare il turismo retail).
  • Procedura standard: il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta; il cessionario trasporta i beni fuori UE entro il terzo mese successivo all'operazione e fa apporre il visto doganale dall'ufficio di uscita; restituisce al cedente l'esemplare vistato entro il sesto mese.
  • Procedura alternativa (comma 2): il cessionario paga inizialmente l'IVA con la fattura ordinaria e ottiene rimborso dal cedente alla restituzione della fattura vistata, sempre nei termini di 3 mesi per l'export e 6 mesi per la restituzione vistata.
  • Conseguenze del mancato rispetto: in caso di mancata restituzione della fattura vistata entro il termine, il cedente deve regolarizzare l'operazione mediante nota di variazione (art. 26 c. 1 TUIVA) entro un mese dalla scadenza; l'IVA originariamente non addebitata diventa dovuta.
  • Vigenza fino al 31 dicembre 2026, soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10: la disciplina del tax free shopping continuerà presumibilmente nel nuovo TUIVA in coerenza con la direttiva 2006/112/CE che ne riconosce la facoltà agli Stati membri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 quater T.U.IVA – Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ Europea.

In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 935

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’ europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita’ medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (2) . Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunita’, entro il sesto mese successivo (3) all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta’ ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il sesto mese successivo (3) a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso e’ effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 (1).”

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(1) Vedasi anche l’art. 1, comma 368 legge 28 dicembre 2015 n. 208.

(2) L’articolo 1, comma 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha disposto che la modifica del precedente importo (lire 300 mila) in euro 70 si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

(3) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

L'articolo 38-quater del Testo Unico IVA (DPR 633/1972) disciplina uno degli istituti più visibili e simbolici del rapporto tra IVA e turismo internazionale: il «tax free shopping» per i turisti residenti fuori dall'Unione Europea. È la norma che governa la possibilità per i visitatori non UE, americani, russi, cinesi, arabi, sudamericani, australiani, di acquistare in Italia beni destinati al consumo personale ed esportarli con l'esenzione dall'IVA italiana, attraverso il caratteristico meccanismo del visto doganale alla fattura. Si tratta di un istituto centralissimo per il commercio turistico italiano, in particolare per le boutique di lusso di Roma, Milano, Firenze, Venezia, e per tutta la filiera del retail di alta gamma. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la disciplina sostanziale del tax free continuerà presumibilmente in continuità funzionale nel nuovo TUIVA, perché è una facoltà espressamente prevista dall'art. 147 della direttiva 2006/112/CE.

La logica sistemica: l'IVA come imposta sul consumo nel Paese di destinazione

L'art. 38-quater è un'applicazione concreta del principio fondamentale del sistema IVA europeo: l'imposta deve gravare sul consumo nel Paese di destinazione finale. Quando un turista americano acquista una borsa di lusso a Milano e la porta a New York per uso personale, il principio richiederebbe che l'IVA italiana non sia pagata (il consumo non avviene in Italia) e che il consumo finale sia assoggettato eventualmente all'imposta sui consumi del Paese di destinazione (sales tax di New York). L'art. 38-quater realizza tecnicamente questo principio: il cedente italiano effettua una cessione apparentemente domestica (B2C in Italia), ma il sistema offre un meccanismo per «liberare» l'operazione dall'IVA italiana se ricorrono i presupposti dell'esportazione effettiva del bene fuori UE.

Il contesto europeo è dato dall'art. 147 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare le cessioni a viaggiatori non residenti UE di beni trasportati nei bagagli personali, a condizione che siano stabilite specifiche modalità di prova dell'esportazione. L'Italia ha esercitato questa facoltà nell'art. 38-quater, con i dettagli operativi che si analizzano di seguito.

I requisiti soggettivi: chi è il «turista non UE»

Beneficiari del regime sono i soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea. La nozione è ampia e comprende:

  • Cittadini di Stati terzi (USA, Cina, Russia, Brasile, India, Giappone, ecc.) che effettuano un viaggio turistico in Italia e tornano nel proprio Paese con i beni acquistati;
  • Cittadini italiani residenti all'estero in Stati extra-UE (es. cittadini italiani residenti in Svizzera, USA, Canada per lavoro o pensione), purché possano comprovare la residenza extra-UE con documenti idonei (passaporto, carta di residenza, attestato consolare);
  • Cittadini di Stati UE residenti fuori UE per situazioni particolari (es. cittadino francese ma residente da anni in Australia con visto permanente).

Sono esclusi i residenti in altri Stati membri UE (per loro l'operazione è una normale cessione interna soggetta al principio del Paese di destinazione UE secondo le regole dell'art. 41 DL 331/1993), così come i residenti nelle aree del territorio doganale UE che hanno status particolare (es. Repubblica di San Marino, Stato Vaticano: hanno regimi propri specifici).

Il requisito oggettivo: beni per uso personale o familiare > 70 euro

L'oggetto delle cessioni deve essere costituito da beni destinati all'uso personale o familiare. La nozione esclude:

  • Beni destinati alla rivendita o all'uso commerciale nel Paese di destinazione (impone tracciatura tramite procedure di esportazione ordinarie ex art. 8 TUIVA);
  • Beni di provenienza criminale o di esportazione vietata (ad esempio, opere d'arte soggette a vincoli ex D.Lgs. 42/2004 codice dei beni culturali);
  • Beni che per loro natura non sono trasportabili nei bagagli personali (es. mobili di grandi dimensioni, autoveicoli, anche se per le auto esiste il regime delle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi DL 331/1993);
  • Servizi e prestazioni immateriali (l'art. 38-quater riguarda solo cessioni di beni materiali).

La soglia di accesso è oggi fissata a 70 euro, comprensivi dell'IVA. La soglia ha subito un'evoluzione storica significativa: nata come 300.000 lire al momento della conversione in euro, divenuta 154,94 euro per arrotondamento, poi portata a 175 euro nel 2002, mantenuta a quel livello per oltre vent'anni, infine abbassata a 70 euro dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 77 L. 213/2023) con efficacia dal 1° febbraio 2024. La motivazione del taglio è dichiaratamente di promozione del turismo retail: la soglia di 175 euro escludeva molti acquisti turistici «medi» (souvenir, accessori, prodotti del Made in Italy a basso prezzo), penalizzando le piccole boutique e le filiere artigiane. La nuova soglia di 70 euro amplia significativamente la platea degli acquisti tax free.

I requisiti temporali: 3 mesi per l'export, 6 mesi per la restituzione

L'art. 38-quater stabilisce due termini cumulativi che devono essere rispettati:

  • Trasporto fuori UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: il bene deve effettivamente attraversare la frontiera doganale UE entro 3 mesi dalla data della fattura;
  • Restituzione della fattura vistata entro il sesto mese successivo all'operazione: il cessionario, dopo aver ottenuto il visto doganale all'ufficio di uscita UE (in Italia: aeroporti internazionali Fiumicino, Malpensa, Venezia, ecc.; in altri Stati UE: ultima frontiera di uscita prima dello Stato terzo di destinazione), deve restituire al cedente italiano l'esemplare vistato entro 6 mesi.

Il termine dei 6 mesi è stato confermato e consolidato dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 936 L. 199/2025), che ne ha precisato le modalità tecniche. Il rispetto del termine è essenziale: oltre il sesto mese, l'operazione non può più essere considerata tax free e deve essere regolarizzata.

I dati identificativi del cessionario sulla fattura

L'art. 38-quater richiede che la fattura del cedente, prima del visto doganale, contenga gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente del cessionario. Il dato è essenziale per:

  • Confermare la residenza extra-UE del cessionario (la nazionalità del passaporto è un primo indicatore, anche se non basta da sola, un cittadino USA può essere residente in UE);
  • Tracciare il soggetto che ha effettuato l'esportazione, ai fini di eventuali controlli fiscali doganali successivi;
  • Coordinare l'operazione con il sistema doganale UE (al check-out doganale il funzionario verifica corrispondenza fra documento, fattura e merce esportata).

I documenti equipollenti al passaporto comprendono: carta d'identità di Stati extra-UE riconosciuti per i viaggi internazionali (es. carta d'identità americana per soggetti specifici), permesso di soggiorno italiano per soggetti extra-UE residenti temporaneamente in Italia che mantengono residenza primaria all'estero (caso particolare e raro, va valutato caso per caso). Per i minori, il passaporto del genitore o tutore con annotazione del minore.

Il visto doganale: prova dell'esportazione effettiva

Il visto doganale apposto dall'ufficio doganale di uscita UE è la prova legale dell'esportazione effettiva e dell'avvenuto rispetto delle condizioni dell'art. 38-quater. Le procedure pratiche sono oggi prevalentemente digitalizzate attraverso il sistema OTELLO (Online Tax-free Electronic Leaflet) dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che dal 1° settembre 2018 ha sostituito il timbro cartaceo con un sistema telematico:

  • Il cedente trasmette il documento di tax free shopping a OTELLO al momento della cessione;
  • Il cessionario, alla frontiera di uscita, presenta il documento OTELLO al funzionario doganale italiano (o di altro Stato UE di uscita), che effettua i controlli (corrispondenza merce/documento, presenza fisica del cessionario, ecc.) e «vidima» elettronicamente l'operazione;
  • Il sistema OTELLO comunica automaticamente al cedente l'avvenuta vidimazione, consentendogli di procedere con il rimborso (se aveva incassato l'IVA in via prudenziale) o di consolidare la non addebitazione iniziale.

Per le operazioni che escono dall'UE attraverso un altro Stato membro (es. turista che parte dall'Italia ma vola via Parigi prima di tornare a New York), la vidimazione doganale avviene nell'ultimo Stato UE di uscita (Francia in questo caso), con coordinamento internazionale tra le dogane.

La procedura alternativa del comma 2: rimborso al cessionario

Il comma 2 dell'art. 38-quater prevede una procedura alternativa quando il cedente non si avvale della facoltà di non addebitare l'IVA al momento della cessione (ad esempio per ragioni di prudenza commerciale o per esigenze contabili). In questo caso:

  • Il cedente emette fattura ordinaria con IVA italiana piena, addebitata al cessionario;
  • Il cessionario paga il prezzo comprensivo di IVA al momento dell'acquisto;
  • Il cessionario trasporta i beni fuori UE e ottiene il visto doganale entro i termini previsti (3 mesi per l'export, 6 mesi per la restituzione);
  • Il cessionario restituisce la fattura vistata al cedente, che procede al rimborso dell'IVA pagata;
  • Il cedente recupera l'IVA già versata mediante annotazione di nota di variazione nel registro degli acquisti (rinvio al registro dell'art. 25 TUIVA, ma la modifica più recente puntualizza l'art. 26 per le note di variazione in diminuzione).

Questa procedura è preferita dai grandi marchi del lusso che operano con un network di tax free operators (Global Blue, Premier Tax Free, Innova Taxfree) che gestiscono direttamente il rimborso al turista in aeroporto al momento della partenza, riprendendolo dal cedente con accordi commerciali specifici. Il turista, in questi casi, ottiene il rimborso quasi immediatamente alla partenza (al netto di una commissione del tax free operator del 4-7% sul valore del rimborso), senza dover attendere i lunghi tempi del rimborso diretto dal cedente.

La regolarizzazione in caso di mancato rispetto dei termini

Se il cedente, avendo emesso fattura senza IVA ex art. 38-quater, non riceve la fattura vistata entro il sesto mese, deve regolarizzare l'operazione: l'IVA originariamente non addebitata diventa dovuta retroattivamente come operazione interna ordinaria. Il cedente procede mediante nota di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26 c. 1 TUIVA, entro un mese dalla scadenza dei 6 mesi (cioè entro il settimo mese dall'operazione originaria). Il cedente deve quindi recuperare l'IVA dal cessionario (richiedendogliela) o assumerla a proprio carico se il cessionario non è raggiungibile o non collabora.

In pratica, questo è il rischio commerciale del tax free senza tax free operator: il cedente che vende a un turista di passaggio senza intermediari professionali si espone al rischio che il turista non restituisca la fattura vistata e si veda costretto a versare l'IVA a sue spese o intraprendere azioni di recupero verso il cliente estero (di norma economicamente non convenienti per importi inferiori ai 1.000 euro). Per questa ragione, la maggior parte dei retailer italiani opera tramite tax free operator, che assumono il rischio commerciale.

Il ruolo del tax free shopping nell'economia turistica italiana

Il tax free shopping è un settore di rilevanza significativa per l'economia italiana: secondo dati Confcommercio e ENIT, il volume annuo delle operazioni tax free in Italia si attesta attorno ai 4-5 miliardi di euro nelle annate normali (con picchi pre-COVID e ripresa nel 2023-2024), concentrate principalmente in Roma, Milano, Firenze, Venezia, e in misura minore in altre destinazioni turistiche. I clienti più importanti per valore unitario sono storicamente cinesi, russi, americani, arabi del Golfo, sudamericani; per volume, americani e cinesi guidano il mercato. La riduzione della soglia da 175 a 70 euro nel 2024 ha rilanciato il settore in un periodo di ripresa post-pandemica e di crescente competizione internazionale (Francia, Spagna, Germania hanno soglie simili o inferiori).

L'abrogazione 2027 e la continuità funzionale

L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 38-quater dal 1° gennaio 2027. La disciplina del tax free shopping è una facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 147 della direttiva 2006/112/CE e l'Italia continuerà presumibilmente a esercitarla nel nuovo TUIVA, in coerenza con il rilievo economico del settore e con la pressione politico-commerciale per mantenere competitiva l'offerta turistica italiana. Probabili novità nel nuovo testo: integrazione completa con OTELLO digitale, possibile elevazione delle soglie di non addebitazione immediata per i tax free operators autorizzati, semplificazione delle procedure per i cittadini italiani residenti all'estero.

Indicazioni operative per il commercialista
  • Per i clienti retail in zone turistiche: verificare l'adesione a un tax free operator riconosciuto (Global Blue, Premier Tax Free, ecc.) per gestire automaticamente le procedure;
  • Per chi gestisce le operazioni in proprio: predisporre un foglio di lavoro per tracciare le fatture tax free emesse, le scadenze di vidimazione e di restituzione, e i conseguenti adempimenti di regolarizzazione ex art. 26 in caso di mancato rispetto;
  • Aggiornare i clienti sull'abbassamento della soglia a 70 euro (febbraio 2024): molte boutique non hanno ancora aggiornato il loro flow operativo e possono perdere occasioni;
  • Per il 2026-2027: monitorare il decreto ricognitivo del nuovo TUIVA per le specifiche del regime tax free post-2027 e adeguare i sistemi POS e i contratti con i tax free operators di conseguenza.
Riferimenti normativi

Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 38-quater DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dall'art. 1 c. 935 L. 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Norma sulla soglia: art. 1 c. 77 L. 30/12/2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), soglia portata da 175 a 70 euro dal 1° febbraio 2024. Quadro UE: art. 147 direttiva 2006/112/CE (facoltà esonero turisti non UE). Norme correlate vigenti: art. 8 TUIVA (esportazioni ordinarie); art. 26 c. 1 TUIVA (note di variazione in aumento); art. 25 TUIVA (registro acquisti); sistema OTELLO Agenzia Dogane (procedura digitale tax free dal 2018); D.Lgs. 42/2004 codice beni culturali (esclusione opere d'arte vincolate).

Prassi e linee guida

Risoluzione · n. 60/E del 12 ottobre 2022

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime delle applicazioni digitali che consentono ai viaggiatori extra-UE di acquistare in Italia ottenendo lo sgravio IVA ex articolo 38-quater, comma 2. Conferma che le piattaforme tax free intermediarie devono assicurare la corretta integrazione con il sistema OTELLO 2.0 per la validazione doganale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · Principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020

La soglia di euro 154,94 per fruire dello sgravio IVA va verificata sul valore della singola fattura: il cumulo dei beni vale solo se documentati nella medesima fattura tra stesso cedente e stesso cessionario. Lo sgravio non puo' essere escluso da clausole contrattuali (es. termini documentali) non previste dall'articolo 38-quater.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · Principio di diritto n. 25 del 2019

Chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi per applicare la non imponibilita' alle cessioni di beni a viaggiatori extra-UE: i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore e privi di interesse commerciale, trasportati nei bagagli personali fuori dall'Unione entro tre mesi dalla cessione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cos'è il tax free shopping dell'art. 38-quater?

È il regime che consente ai turisti residenti fuori UE di acquistare in Italia beni destinati all'uso personale o familiare con esenzione dall'IVA italiana, a condizione che li trasportino nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE entro 3 mesi e restituiscano al cedente la fattura vistata dalla dogana entro 6 mesi. È previsto dall'art. 147 della direttiva 2006/112/CE come facoltà degli Stati membri.

Qual è la soglia minima di acquisto?

L'importo complessivo della cessione, comprensivo dell'IVA, deve essere superiore a 70 euro (soglia ridotta dai precedenti 175 euro per effetto della Legge di Bilancio 2024 art. 1 c. 77 L. 213/2023, con efficacia dal 1° febbraio 2024). La riduzione è stata adottata per rilanciare il turismo retail e ampliare la platea degli acquisti tax free.

Come funziona la procedura?

Due procedure alternative: (1) il cedente emette fattura senza IVA, il cliente esporta entro 3 mesi e fa apporre il visto doganale (oggi via OTELLO digitale), restituendo la fattura vistata entro 6 mesi; (2) il cedente emette fattura con IVA, il cliente paga, esporta entro 3 mesi, fa apporre il visto e restituisce la fattura vistata entro 6 mesi ottenendo il rimborso (spesso intermediato da tax free operators come Global Blue, Premier Tax Free).

Cosa succede se la fattura non viene restituita vistata?

Se il cedente non riceve la fattura vistata entro il sesto mese successivo all'operazione, deve regolarizzare l'operazione mediante nota di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26 c. 1 TUIVA, entro un mese dalla scadenza dei 6 mesi. L'IVA non addebitata diventa dovuta e il cedente deve recuperarla dal cessionario o assumerla a proprio carico. Per questo molti retailer operano tramite tax free operators che assumono il rischio commerciale.

Cosa cambia con la soppressione dal 1° gennaio 2027?

L'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 sopprime formalmente l'art. 38-quater. La disciplina del tax free è una facoltà UE prevista dall'art. 147 della direttiva 2006/112/CE: l'Italia continuerà presumibilmente a esercitarla nel nuovo TUIVA, vista la rilevanza economica del settore (4-5 miliardi annui). Probabili novità: integrazione completa con OTELLO digitale, semplificazioni procedurali per tax free operators autorizzati, regole specifiche per cittadini italiani residenti all'estero extra-UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.