Indice
- Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture e bollette doganali degli acquisti
- Termine: anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione, e comunque entro la dichiarazione annuale dell'anno di ricezione
- Dati obbligatori da indicare: data della fattura, ditta del cedente, imponibile e imposta distinti per aliquota
- Per fatture in regime di non imponibilità o esenzione: titolo di inapplicabilità e norma di riferimento
- Si applica anche a fatture di trasporto e quelle ricevute tramite spedizionieri o agenzie di viaggio
- Riforma 2027: art. 25 sarà soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 T.U.IVA – Registrazione degli acquisti (1).
In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 13
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
(Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa’ o enti, nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa e, eventualmente, la relativa norma.
(Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.
(1) Vedasi anche l’art. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esentanti dall’obbligo di registrazione prevista dal presente articolo.”
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Commento
Commento del professionista
L'art. 25 del Testo Unico IVA disciplina la registrazione delle fatture di acquisto: l'adempimento contabile parallelo alla registrazione delle fatture emesse (art. 23) e propedeutico all'esercizio del diritto alla detrazione (art. 19). La norma è la base operativa della contabilità IVA d'acquisto: senza la corretta annotazione delle fatture ricevute, la detrazione non si può esercitare e il sistema dei controlli (anche automatici tramite il SdI) non può funzionare. Per il commercialista, l'art. 25 è strumento operativo permanente, oggi ampiamente automatizzato dai gestionali ma sempre soggetto a verifiche di completezza e tempestività.
L'obbligo di registrazione: contenuti e modalità
Il primo comma impone al contribuente di annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività. La regola si estende anche alle fatture emesse a norma del secondo comma dell'art. 17 (autofatture in reverse charge da non residenti) e alle altre fatture in regime di inversione contabile. Il termine per l'annotazione è duplice: (a) anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in cui si esercita la detrazione; (b) comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, e con riferimento al medesimo anno.
La regola della tempistica è oggi più flessibile rispetto al passato (le riforme degli ultimi anni hanno spostato i termini per la detrazione e la registrazione). Il contribuente può registrare la fattura entro l'anno di ricezione, esercitando la detrazione nello stesso anno o successivamente (ma sempre entro i termini di prescrizione). La dichiarazione annuale costituisce il termine ultimo per l'annotazione retroattiva con riferimento all'anno di ricezione.
Il contenuto della registrazione
Il secondo periodo del primo comma precisa il contenuto della registrazione: «la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio (o il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti), nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota». La regola assicura tracciabilità e correttezza: per ogni fattura registrata si conosce data, fornitore, importo, aliquota IVA. La distinzione per aliquota è essenziale per la corretta liquidazione dell'IVA e per l'eventuale calcolo del pro rata.
Per le fatture in regime di non imponibilità o esenzione (art. 21, commi 6 e 6-bis), la registrazione indica, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità e la relativa norma di riferimento (per esempio: «non imponibile ex art. 8 lett. a», «esente ex art. 10 n. 1»). La regola consente la corretta classificazione della fattura ai fini delle dichiarazioni e dei controlli.
Tipologie particolari: fatture di trasporto, intermediari
L'art. 25 estende il regime ordinario a categorie specifiche. Le fatture di prestazioni di trasporto e quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi sono registrate qualunque ne sia l'importo. La regola, che oggi ha rilevanza relativa per la generalità delle operazioni domestiche (la fatturazione elettronica garantisce la tracciabilità), aveva storicamente importanza per le fatture cartacee di importo modesto, dove altrimenti si poteva ipotizzare un esonero dalla registrazione.
Per le importazioni, la registrazione riguarda la bolletta doganale, che documenta l'imposta assolta in dogana. La detrazione dell'IVA all'importazione segue le regole generali, con annotazione coerente della bolletta nel registro acquisti.
Il rapporto con la fatturazione elettronica e i controlli automatici
L'introduzione della fattura elettronica obbligatoria (dal 2019) ha trasformato la prassi della registrazione. Le fatture elettroniche ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono già strutturate in formato leggibile dai gestionali, e l'annotazione nel registro acquisti è in larga parte automatica. Il commercialista interviene per verifiche di coerenza (codici IVA, aliquote, fornitori) ma non più per data entry manuale.
L'Agenzia delle Entrate dispone, attraverso il SdI, dei dati di tutte le fatture emesse dai fornitori italiani: il sistema dei controlli incrociati può rilevare discrepanze tra fatture emesse e registrazioni di acquisto. Per il contribuente, questo significa rischio significativo in caso di omissioni o discrepanze: la corretta registrazione di tutte le fatture ricevute è oggi non solo adempimento formale ma scelta strategica di compliance.
Profili pratici: gestione e controlli
Per il commercialista, la registrazione degli acquisti è oggi largamente automatizzata, ma richiede verifiche periodiche: completezza (tutte le fatture ricevute sono registrate?); aliquote (le aliquote applicate sono coerenti con l'oggetto della fattura?); regime di reverse charge (le fatture in inversione contabile sono correttamente integrate?); operazioni intracomunitarie (le fatture UE sono integrate ex artt. 46-47 D.L. 331/1993?). Il software gestionale gestisce automaticamente le tipiche operazioni, ma situazioni anomale richiedono intervento manuale.
Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardano frequentemente: discrepanze tra fatture nel SdI e registrazioni del contribuente; errori nella distinzione per aliquote; omessa registrazione di fatture in regime particolare (reverse charge, intracomunitarie); mancata applicazione del pro rata in soggetti misti. Una compliance accurata è la migliore difesa.
L'art. 25 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). La sostanza degli obblighi di registrazione resterà, con riformulazione testuale.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 1/E del 17 gennaio 2018
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi sistematico sulla disciplina della detrazione IVA dopo le modifiche del D.L. 50/2017: il diritto alla detrazione presuppone esigibilita' dell'imposta e possesso della fattura; la registrazione ex articolo 25 deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura. Le fatture 2017 ricevute nei primi mesi 2018 possono essere registrate nel 2018.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · n. 17/E del 26 giugno 2023 (Parte III)
Agenzia delle Entrate
Guida annuale dell'Agenzia delle Entrate che ricapitola gli obblighi di registrazione delle fatture di acquisto ex articolo 25: chiarisce le modalita' operative per le fatture elettroniche (annotazione 'libera' senza vincolo di numerazione progressiva), il termine di registrazione anteriore alla liquidazione periodica e l'esercizio del diritto a detrazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quando devono essere registrate le fatture di acquisto?
Anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in cui si esercita la detrazione dell'imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno di ricezione della fattura. Le riforme degli ultimi anni hanno reso flessibile la tempistica: la fattura ricevuta può essere registrata e detratta anche in periodi successivi, purché entro la dichiarazione annuale del periodo di ricezione.
Quali dati devono essere indicati nella registrazione?
Data della fattura o bolletta doganale, denominazione del cedente o prestatore (o nome e cognome se persona fisica non imprenditore), ammontare imponibile e ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota applicata. Per fatture in regime di non imponibilità o esenzione: in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità e la norma di riferimento. La distinzione per aliquota è essenziale per la corretta liquidazione e per il pro rata.
Come si registrano le fatture in reverse charge?
Vanno registrate sia nel registro acquisti (con annotazione dell'imposta integrata) sia nel registro vendite (con il corrispondente versamento). Per le operazioni intracomunitarie, gli artt. 46-47 D.L. 331/1993 disciplinano specificamente la procedura di integrazione e doppia registrazione. Per le operazioni domestiche in reverse charge interno (edilizia, cellulari, ecc.), si applica analoga procedura. L'effetto è neutro per i soggetti con piena detrazione; produce versamento netto se la detrazione è ridotta.
Le bollette doganali per importazioni vanno registrate?
Sì, l'art. 25 T.U.IVA estende l'obbligo di registrazione anche alle bollette doganali. La bolletta documenta l'imposta assolta in dogana al momento dell'importazione, e fonda il diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione. La registrazione segue le regole generali: con indicazione di data, fornitore (esportatore estero), imponibile, IVA assolta. Le procedure doganali sono oggi telematiche per la maggior parte delle operazioni, semplificando l'integrazione con la contabilità.
La fatturazione elettronica ha cambiato gli obblighi dell'art. 25?
L'obbligo di registrazione resta invariato, ma la prassi è stata semplificata. Le fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) sono in formato strutturato leggibile dai gestionali contabili, che effettuano la registrazione automatica. Il commercialista interviene per verifiche di coerenza (codici IVA, aliquote) e per situazioni anomale (fatture in regime particolare, errori di emissione del fornitore). L'Agenzia delle Entrate dispone dei dati di tutte le fatture emesse, e i controlli incrociati possono rilevare discrepanze con le registrazioni del contribuente.
Vedi anche