Indice
- L'art. 13 TUIVA disciplina la base imponibile IVA di cessioni di beni e prestazioni di servizi: è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali, comprensivi di oneri e spese inerenti all'esecuzione e di debiti accollati al cessionario/committente.
- Il principio cardine è l'allineamento al corrispettivo effettivo: l'IVA si applica sul valore economico realmente scambiato tra le parti, non sul valore di mercato astratto, salvo casi di operazioni particolari (atti di pubblica autorità, mandato senza rappresentanza, autoconsumo, omaggi).
- Comma 2, fattispecie speciali: indennizzi (lett. a), commissione e mandato senza rappresentanza (lett. b), autoconsumo e cessioni gratuite (lett. c), passaggi tra rami d'azienda (lett. d), operazioni con tassi di cambio (lett. e).
- Modificato dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) per recepire ulteriori adattamenti comunitari sulla base imponibile, in particolare per operazioni infragruppo e con controllate; l'aggiornamento si riflette sull'art. 14 (valore normale) tramite decreto MEF.
- Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA); la disciplina della base imponibile è ricodificata mantenendo invariati i principi della Direttiva 2006/112/CE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 T.U.IVA – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 138
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d) si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
“1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita’, dall’indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, nonche’ per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costiuita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche’ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’ determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.
5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater e’ costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e’ usato solo parzialmente, la base imponibile e’ pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e’ costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.”
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- Art. 13 L. 91/1992
Commento
La centralità della base imponibile nel sistema IVA
L'art. 13 TUIVA è una delle norme cardine del sistema IVA italiano: definisce su quale grandezza si calcola l'imposta. La base imponibile è la matrice quantitativa dell'IVA, moltiplicata per l'aliquota applicabile produce l'imposta dovuta. Senza una corretta determinazione della base imponibile, ogni calcolo IVA risulta errato. Il legislatore ha quindi dettato regole rigorose, allineate alla Direttiva 2006/112/CE (artt. 73-82), per assicurare uniformità applicativa e prevenire elusioni.
Il principio guida è semplice: la base imponibile è l'ammontare effettivamente percepito (o da percepire) dal cedente/prestatore in cambio della cessione/prestazione. L'IVA è imposta sul consumo effettivo, e la sua base deve riflettere il valore economico realmente scambiato. Tuttavia, il principio è temperato da numerose deroghe per fattispecie particolari (operazioni gratuite, autoconsumo, operazioni con parti correlate, ecc.) dove l'allineamento al corrispettivo effettivo non è praticabile o si presta a manipolazioni.
Comma 1: la regola generale del corrispettivo
Il comma 1 dell'art. 13 detta la regola base: "La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti". La portata è ampia.
Componenti positive da includere nella base imponibile: corrispettivo principale (prezzo del bene o servizio); oneri e spese inerenti all'esecuzione (es. spese di trasporto se non separatamente fatturate, costi di installazione, fornitura di materiali accessori); debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario/committente (es. accollo di un mutuo immobiliare, accollo di debiti commerciali); integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovute da terzi (es. contributi pubblici a sostegno dell'operazione, sussidi specifici per la cessione).
Esempio operativo: vendita di un immobile per €200.000, con accollo di un mutuo residuo di €100.000 da parte del compratore. La base imponibile IVA della cessione è €300.000 (corrispettivo €200.000 + accollo €100.000), su cui si applica l'aliquota IVA propria della cessione immobiliare (10% prima casa, 22% altri immobili, etc.). Lo stesso vale per le imposte ipotecarie e catastali eventualmente accollate al compratore: vanno aggiunte alla base imponibile IVA come oneri accollati.
Comma 2 lett. a)-d): fattispecie speciali
Il comma 2 dell'art. 13 detta regole specifiche per fattispecie in cui il corrispettivo non è chiaramente individuabile o non riflette il valore economico reale. Lett. a), atti di pubblica autorità: per cessioni/prestazioni dipendenti da provvedimenti dell'autorità (es. esproprio, requisizione, occupazione d'urgenza), la base imponibile è l'indennizzo riconosciuto al privato. La regola è importante perché in questi casi non c'è un "prezzo di mercato" liberamente concordato.
Lett. b), commissione e mandato senza rappresentanza: per i passaggi di beni tra committente e commissionario (art. 2 c. 2 n. 3 TUIVA), la base imponibile è il prezzo di vendita pattuito dal commissionario diminuito della provvigione (per il passaggio committente→commissionario) e il prezzo di acquisto pattuito dal commissionario aumentato della provvigione (per il passaggio commissionario→committente). Stesso meccanismo per le prestazioni di servizi tramite mandatario senza rappresentanza (art. 3 c. 3): rispettivamente prezzo del servizio diminuito/aumentato della provvigione del mandatario.
Lett. c), autoconsumo e cessioni gratuite: per le cessioni gratuite o autoconsumo di beni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2 c. 2 (es. omaggi a clienti, prelievo di beni per uso privato dell'imprenditore), la base imponibile è il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, oppure il prezzo di costo se non c'è prezzo di acquisto, determinato al momento dell'operazione. Per le prestazioni di servizi gratuite o autoconsumate (art. 3 c. 3), la base imponibile è il valore normale del servizio. Lett. d), passaggi tra rami d'azienda: i criteri di determinazione del valore normale sono stabiliti con decreto MEF, in particolare per operazioni infragruppo e con parti correlate.
Componenti escluse dalla base imponibile
Pur non esplicitato testualmente nell'art. 13, è principio consolidato (e specificato in altre norme del TUIVA) che alcune componenti sono escluse dalla base imponibile. Sconti commerciali: gli sconti applicati al momento dell'operazione (sconto del 10% sul prezzo di listino) riducono il corrispettivo e quindi la base imponibile. Sconti successivi (note di credito post-fattura) sono trattati con la rettifica dell'art. 26 TUIVA. Imposte e tasse: le imposte specifiche su prodotti (accise, dazi, imposte di consumo) sono incluse nella base imponibile IVA (l'IVA si calcola anche sull'accisa); l'IVA stessa è esclusa (l'IVA non si applica a sé stessa).
Spese in nome e per conto del committente: le spese sostenute dal prestatore in nome e per conto del committente (es. anticipo di imposte di registro per un atto notarile fatto per conto del cliente) sono escluse dalla base imponibile IVA, essendo solo rimborsi spese, non corrispettivi. La distinzione tra rimborso spese (escluso da IVA) e corrispettivo (incluso in IVA) è cruciale e oggetto di vasta giurisprudenza. Cauzioni: le somme depositate a cauzione (non a titolo di pagamento) non sono base imponibile fino a quando non sono "convertite" in corrispettivo per inadempimento o trattenute per altre cause.
Operazioni con valuta estera e tassi di cambio
Quando il corrispettivo è espresso in valuta estera, l'art. 13 (lett. e o specifiche del Regolamento UE) prevede regole di conversione: si applica il tasso di cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, ufficialmente pubblicato dalla Banca d'Italia. Se l'operazione è documentata da fattura emessa in giorno diverso da quello di effettuazione (es. fatturazione differita), la regola tipica è il tasso di cambio del giorno di emissione della fattura. Per le operazioni continuative o ricorrenti (es. canoni di locazione mensili), si applicano regole specifiche.
Le piccole differenze di cambio (positive o negative) tra il tasso applicato in fattura e il tasso effettivamente realizzato all'incasso non incidono sulla base imponibile IVA, sono semplicemente differenze di cambio contabili che vanno gestite come componenti finanziarie del bilancio aziendale. Solo cambi di rilevante entità con elementi sostanziali di rinegoziazione possono richiedere la rettifica della base imponibile (con note di credito/debito ex art. 26).
Operazioni infragruppo e con parti correlate
Le operazioni infragruppo (tra società dello stesso gruppo) e con parti correlate sono oggetto di disciplina specifica. La regola generale è che la base imponibile è il corrispettivo effettivo, ma se il corrispettivo è significativamente inferiore al valore normale (transfer pricing IVA), l'amministrazione può rideterminare la base imponibile applicando il valore normale (art. 14 TUIVA). La disciplina è stata rafforzata dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) per allinearsi a normative UE su transfer pricing IVA, con criteri specifici per operazioni con controllate estere.
Best practice per gruppi multinazionali: documentare con perizie indipendenti il valore normale delle operazioni infragruppo, applicare metodi di transfer pricing consolidati (CUP, costo plus, comparable profits), conservare documentazione per almeno 10 anni. Un transfer pricing IVA scorretto può generare contestazioni con sanzioni significative, oltre alle riprese fiscali sul transfer pricing IRES/IRAP.
La transizione al nuovo TU IVA dal 2027
L'art. 13 è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina della base imponibile negli articoli del nuovo testo unico mantenendo invariati i principi della Direttiva 2006/112/CE. La continuità è totale: stessa regola del corrispettivo effettivo, stesse fattispecie speciali (atti pubblica autorità, mandato senza rappresentanza, autoconsumo, parti correlate), stessi criteri per valuta estera. Cambieranno i riferimenti normativi nei sistemi gestionali e nelle fatture elettroniche.
L'evoluzione futura è prevedibile su alcuni fronti: ulteriori chiarimenti su operazioni infragruppo con parti correlate (allineamento OECD BEPS), nuove modalità di operazioni digitali (subscription model, freemium, pay-per-use), criptovalute come corrispettivo, NFT e asset digitali. Gli operatori internazionali devono mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni e sulle prassi UE/italiana, in particolare per evitare contestazioni transfer pricing IVA.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 214 del 2025
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1, DPR 633/1972 sulla base imponibile IVA in relazione agli aggiustamenti di prezzo da transfer pricing: rilevano ai fini IVA solo se previsti contrattualmente come componente essenziale del corrispettivo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 529 del 2021
Agenzia delle Entrate
Trattamento fiscale degli aggiustamenti di prezzo infragruppo ai fini della determinazione della base imponibile IVA ex art. 13 DPR 633/1972: condizioni perché rilevino come rettifica del corrispettivo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 884 del 2021
Agenzia delle Entrate
Trattamento IVA degli aggiustamenti di transfer pricing alla luce dell'art. 13 DPR 633/1972, con indicazioni sui presupposti che ne consentono la qualificazione come rettifica della base imponibile.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa si intende per base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13?
La base imponibile è l'ammontare su cui si calcola l'IVA. L'art. 13 c. 1 la definisce come l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali, comprensivi di: corrispettivo principale (prezzo); oneri e spese inerenti all'esecuzione (es. spese accessorie); debiti o oneri accollati al cessionario/committente (es. accollo di mutui o debiti); integrazioni direttamente connesse al corrispettivo da terzi (es. contributi pubblici). Sono escluse: l'IVA stessa, gli sconti commerciali immediati, le spese in nome e per conto del committente (mero rimborso spese), le cauzioni non ancora trattenute.
Come si determina la base imponibile in un'operazione di omaggio o autoconsumo?
L'art. 13 c. 2 lett. c) prevede regole specifiche. Per cessioni gratuite/omaggi e autoconsumo di beni (art. 2 c. 2 nn. 4-5-6): base imponibile = prezzo di acquisto dei beni o di beni simili al momento dell'operazione; in mancanza, prezzo di costo. Per prestazioni di servizi gratuite o autoconsumate (art. 3 c. 3): base imponibile = valore normale del servizio. Esempio: omaggio promozionale di un prodotto acquistato dal venditore a €50: la base imponibile IVA dell'omaggio è €50 (prezzo di acquisto). Se il prodotto è autoprodotto: base imponibile = costo di produzione. La regola evita l'evasione IVA per finte cessioni gratuite e mantiene la neutralità del sistema.
L'accollo di un mutuo da parte del compratore di un immobile entra nella base imponibile?
Sì, l'art. 13 c. 1 include espressamente "i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente" nella base imponibile. Esempio: vendita di un immobile per €200.000 con accollo di un mutuo residuo di €100.000 da parte del compratore. La base imponibile IVA della cessione è €300.000 (corrispettivo €200.000 + accollo €100.000), su cui si applica l'aliquota IVA propria della cessione (es. 10% prima casa, 22% seconda casa, etc.). Lo stesso vale per imposte ipotecarie e catastali accollate al compratore. È una regola anti-elusione: senza l'inclusione dell'accollo, le parti potrebbero ridurre artificialmente la base IVA tramite accordi di accollo.
Come si tratta la base imponibile per operazioni in valuta estera?
Si converte in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno di effettuazione dell'operazione, pubblicato dalla Banca d'Italia. Per fatturazione differita (es. fattura emessa in giorno diverso dall'operazione), si applica il tasso del giorno di emissione della fattura. Per operazioni continuative (canoni mensili), si applicano regole specifiche basate sul giorno di esigibilità. Le piccole differenze di cambio (positive o negative) tra tasso applicato in fattura e tasso effettivamente realizzato all'incasso non incidono sulla base imponibile IVA, sono solo differenze di cambio contabili. Cambi di rilevante entità con elementi di rinegoziazione possono richiedere note di credito/debito ex art. 26 TUIVA.
Le operazioni infragruppo possono essere sotto-fatturate per ridurre l'IVA?
No. La regola generale è che la base imponibile è il corrispettivo effettivo, ma se il corrispettivo è significativamente inferiore al valore normale (art. 14), l'amministrazione finanziaria può rideterminare la base imponibile applicando il valore normale (transfer pricing IVA). La L. 199/2025 ha rafforzato questa disciplina per allinearla a normative UE. Best practice: documentare con perizie indipendenti il valore normale delle operazioni infragruppo, applicare metodi di transfer pricing consolidati (CUP, costo plus, comparable profits), conservare documentazione per 10+ anni. Un transfer pricing IVA scorretto può generare contestazioni con sanzioni significative, oltre alle riprese sul transfer pricing IRES/IRAP.
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