Indice
- Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione dell'atto
- Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione
- Per cessioni con effetti traslativi posteriori: rileva il momento dell'effetto traslativo (e comunque dopo 1 anno per i mobili)
- Per somministrazioni periodiche e contratti estimatori: regole specifiche (lett. a-d, comma 2)
- Per prestazioni di servizi: rileva il momento del pagamento del corrispettivo, salvo emissione di fattura anteriore
- Norma cardine per il timing IVA, in stretto coordinamento con l'esigibilità (art. 6, comma 5)
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 T.U.IVA – Effettuazione delle operazioni.
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. a) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita’ e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta’ divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) (lettera abrogata).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata con le modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonche’ per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 2-bis, nonche’ le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui e’ accettato il pagamento del corrispettivo.”
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Commento
Commento del professionista
L'art. 6 del Testo Unico IVA stabilisce quando un'operazione si considera effettuata ai fini IVA: regola apparentemente tecnica ma operativamente cruciale, perché il momento di effettuazione determina (insieme a quello di esigibilità) il periodo d'imposta di rilevanza dell'operazione, l'aliquota applicabile, il termine di emissione della fattura. Per il commercialista, l'art. 6 è punto di partenza di ogni adempimento IVA: una errata individuazione del momento di effettuazione si traduce in errori a cascata sulla liquidazione, sulla dichiarazione, sui rimborsi.
Le cessioni di beni: regole base
Il primo comma distingue tra cessioni di beni mobili e immobili. Per gli immobili rileva la stipulazione dell'atto: il rogito notarile (per la generalità dei trasferimenti) o l'atto pubblico equivalente. La regola è semplice e oggettiva. Per i beni mobili rileva la consegna o spedizione: il momento in cui il bene esce dal circuito patrimoniale del cedente verso quello del cessionario. La consegna avviene quando il cessionario riceve il bene; la spedizione, quando il cedente lo affida al vettore. La fatturazione (emissione della fattura) può essere coeva, anteriore o posteriore: nel primo caso il momento di effettuazione coincide con la fattura, negli altri si guarda al momento sostanziale.
Il secondo comma regola le ipotesi di effetti traslativi posteriori: cessioni con riserva della proprietà, cessioni sotto condizione sospensiva, vendita su prova. La regola: rileva il momento in cui si producono gli effetti traslativi e, comunque, per i beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. La regola dell'anno è una «valvola di chiusura» anti-elusiva: impedisce di rinviare indefinitamente il momento di effettuazione (e quindi l'imposta) attraverso clausole sospensive prolungate.
Le deroghe: somministrazioni, autoconsumo, contratti specifici
Il secondo comma introduce specifiche deroghe alle regole generali. Lett. a, atti pubblici e somministrazioni continuative: per le cessioni di beni effettuate per atto della pubblica autorità (espropriazioni, vendite forzate giudiziarie) e per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione (energia elettrica, gas, acqua), rileva il pagamento del corrispettivo. La regola si giustifica per la tipologia delle operazioni: nelle somministrazioni, la cessione è frazionata nel tempo, e il momento di pagamento è il riferimento naturale.
Lett. b, passaggi in commissione: per i passaggi dal committente al commissionario (n. 3 dell'art. 2), rileva l'atto della vendita dei beni da parte del commissionario. La regola tutela l'equità: il committente non realizza un'operazione fino a quando il commissionario non vende a sua volta. Lett. c, autoconsumo: per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, rileva il prelievo dei beni. Lett. d, contratti estimatori: rileva la rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, la scadenza del termine convenuto e comunque dopo un anno dalla consegna o spedizione.
Le prestazioni di servizi
Le prestazioni di servizi seguono regole proprie. Il terzo comma stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. La regola rileva sostanzialmente per la fissazione del momento di esigibilità dell'IVA, e segue un criterio di «cassa» tipico delle prestazioni di servizi (a differenza delle cessioni di beni, che seguono criterio «economico»). Tuttavia, se la fattura è emessa anteriormente al pagamento, la prestazione si considera effettuata alla data della fattura, e l'IVA diviene esigibile.
La regola del pagamento è soggetta a deroghe per specifiche categorie di servizi: prestazioni a terzi residenti all'estero, servizi continuativi (locazione, mutuo, assicurazione: regola della maturazione), servizi di tipo professionale con fatturazione su acconti. La gestione concreta delle prestazioni di servizi richiede attenzione alla tipologia e ai termini contrattuali.
L'esigibilità dell'imposta
Il quinto comma coordina il momento di effettuazione con quello di esigibilità: l'imposta diventa esigibile al momento di effettuazione dell'operazione. L'esigibilità segna il sorgere dell'obbligo di versamento (per il cedente) e del diritto di detrazione (per il cessionario, se soggetto passivo). La regola della coincidenza è generale, ma con eccezioni significative: il regime «IVA per cassa» (D.L. 83/2012, art. 32-bis) consente al cedente di rinviare l'esigibilità al momento del pagamento (con vantaggio finanziario in caso di pagamenti tardivi); per le operazioni con la pubblica amministrazione, la riforma del split payment (L. 190/2014) ha modificato sostanzialmente le regole di pagamento dell'IVA.
Profili pratici
Per il commercialista, la corretta individuazione del momento di effettuazione richiede analisi caso per caso. Le aree di attenzione: contratti complessi con effetti traslativi posteriori; somministrazioni e contratti periodici; prestazioni di servizi a cavallo di periodi d'imposta; operazioni con la pubblica amministrazione (split payment); regime IVA per cassa (per i soggetti che ne hanno optato). Errori sul timing si traducono in: applicazione di aliquote errate (se cambia tra un periodo e l'altro), omesso versamento, sanzioni amministrative.
L'art. 6 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). La sostanza delle regole resterà, con riformulazione testuale e adeguamento alle direttive europee aggiornate.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 52 del 25 gennaio 2022
Agenzia delle Entrate
Chiarisce il momento di effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA in fattispecie complesse, ribadendo il principio secondo cui l'imposta diviene esigibile al momento della consegna o spedizione del bene ovvero del pagamento per le prestazioni di servizi.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio acquista appartamento con rogito notarile
Tizio acquista un appartamento da una società immobiliare per 250.000 euro. Il preliminare è firmato il 10 marzo, ma il rogito notarile viene stipulato il 20 maggio. Ai sensi dell'art. 6 TUIVA, per le cessioni di beni immobili l'operazione si considera effettuata al momento della stipulazione dell'atto: la società deve quindi emettere fattura con IVA al 10% (o 22% se non prima casa) entro 12 giorni dal 20 maggio, non dal preliminare.
Caso 2: Caio vende merce con consegna differita
Caio, titolare di un'azienda di arredamento, riceve il 5 aprile un ordine di mobili per 18.000 euro con pagamento anticipato del 30%. La consegna al cliente avviene il 25 giugno. Ex art. 6 TUIVA le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla consegna o spedizione: Caio fattura l'acconto del 5 aprile (per la parte pagata) e il saldo IVA matura il 25 giugno, con fattura entro 12 giorni dalla consegna.
Caso 3: Sempronio fattura consulenza prima del pagamento
Sempronio svolge una consulenza gestionale per una SRL, conclusa il 15 settembre per 8.000 euro + IVA. Il cliente pagherebbe a 60 giorni, ma Sempronio decide di emettere fattura anticipata il 20 settembre. Ex art. 6 c. 3 TUIVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo, ma se la fattura è emessa prima, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura: l'IVA diventa esigibile il 20 settembre.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 6 TUIVA fissa il momento di effettuazione: stipulazione per immobili, consegna/spedizione per mobili, pagamento (o fattura se anteriore) per servizi. Si coordina con l'art. 21 TUIVA sui termini di fatturazione (12 giorni per immediata, mese successivo per differita) e con l'art. 2 TUIVA che definisce le cessioni rilevanti. Il momento di effettuazione determina esigibilità IVA, periodo di liquidazione e aliquota applicabile in caso di modifiche normative.
Domande frequenti
Quando si considera effettuata una cessione di un bene mobile?
Al momento della consegna o spedizione (art. 6, comma 1 T.U.IVA). La consegna avviene quando il cessionario riceve materialmente il bene; la spedizione, quando il cedente lo affida al vettore per il trasporto. Se la fattura è emessa prima della consegna, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura. La regola opera per la generalità dei beni mobili (merci, prodotti, materie prime, semilavorati).
Quando si considera effettuata una cessione immobiliare?
Al momento della stipulazione dell'atto (art. 6, comma 1 T.U.IVA): rogito notarile per la generalità dei trasferimenti, atto pubblico per le procedure speciali. La regola è oggettiva e semplice. Si rinvia eventualmente al momento dell'effetto traslativo se diverso (per esempio per cessioni sotto condizione sospensiva).
Cosa succede se la cessione ha effetti traslativi differiti?
Si applica il secondo comma dell'art. 6 T.U.IVA: rileva il momento in cui si producono gli effetti traslativi (per esempio l'avveramento di una condizione sospensiva) e comunque, per i beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. La regola dell'anno è anti-elusiva: impedisce di rinviare indefinitamente il momento di effettuazione attraverso clausole sospensive prolungate.
Per le prestazioni di servizi quando si effettua l'operazione?
Al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3 T.U.IVA). Tuttavia, se la fattura è emessa anteriormente al pagamento, la prestazione si considera effettuata alla data della fattura, e l'IVA diviene immediatamente esigibile. Per le prestazioni continuative (locazione, mutuo, assicurazione, contratti periodici) rileva la maturazione dei singoli corrispettivi periodici.
Le somministrazioni di energia/acqua come si trattano?
Per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione, rileva il pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 2, lett. a T.U.IVA). La regola si giustifica per la frazionatura della cessione nel tempo: l'energia elettrica, il gas, l'acqua sono erogati continuativamente, e il pagamento (tipicamente bollette periodiche) è il riferimento naturale per il momento di effettuazione e l'esigibilità.
Vedi anche